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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19571/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione del Giudice di Pace e dichiarato legittima la contravvenzione per eccesso di velocità. Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 112, 343 e 346 c.p.c., sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere necessaria la proposizione di appello incidentale per riproporre le questioni ritenute assorbite dal primo giudice; secondo lo Scorolli, essendosi egli già limitato a riproporre le questioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile la loro riproposizione in sede d'appello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha osservato che, pur dovendosi correggere la motivazione del Tribunale (ex art. 384 c.p.c.), la decisione di inammissibilità delle questioni ulteriori riproposte in appello è conforme a diritto perché il procedimento d'appello è stato trattato secondo il rito del lavoro (art. 7 dPR 150/2011) e, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., l'appellato avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente (termine fissato in 10 giorni prima dell'udienza). Poiché la costituzione del ricorrente in appello è avvenuta tardivamente (in udienza), si è applicata la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 c.p.c. alle domande ed eccezioni non riproposte tempestivamente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato Scorolli al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 900,00 oltre accessori) e al possibile pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente nella censura, ma non ritenuto determinante; usato nel contesto di contestare vizi procedurali relativi alla decisione d'appello.

  • art. 343 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura relativa ai poteri e doveri del giudice d'appello nella riassunzione delle questioni; la Corte non ha ritenuto la richiamata violazione decisiva.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina la presunzione di rinunzia alle domande ed eccezioni non riproposte: la Corte interpreta che la presunzione opera quando la parte 'vincitrice' in primo grado non ripropone le questioni nella comparsa di risposta tempestiva in appello, con conseguente inammissibilità delle questioni tardive.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto necessario correggere la motivazione del Tribunale senza però modificare l'esito decisorio complessivo.

  • art. 7 dPR 150/2011

    Stabilisce che, se il procedimento è trattato secondo il rito del lavoro (ex d.P.R. 150/2011), in appello si applicano le regole del rito del lavoro; la Corte ha rilevato che il giudizio è stato trattato secondo tale rito e quindi sono applicabili le regole specifiche (es. art. 436 c.p.c.).

  • art. 436 cod. proc. civ.

    Nel rito del lavoro detta il termine per la costituzione dell'appellato (entro 10 giorni prima dell'udienza indicata nel decreto di fissazione dell'udienza). La mancata costituzione nei termini determina la presunzione di rinunzia alle domande/eccezioni non riproposte.

  • art. 352 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte in relazione al rito ordinario: in tale rito le parti hanno momenti processuali (scritture difensive finali) che consentono la riproposizione delle questioni non esaminate in primo grado fino all'udienza ex art. 352; principio non applicabile al rito del lavoro.

  • art. 190 cod. proc. civ.

    Richiamato come parte del sistema del rito ordinario che prevede termini per il deposito delle scritture difensive finali; usato a confronto con il rito del lavoro.

  • art. 437 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina la discussione e la pronuncia della sentenza nel rito del lavoro; evidenzia la necessità di perimetrare le questioni devolute all'appello prima dell'udienza.

  • art. 429 cod. proc. civ.

    Consente al giudice del lavoro, a sua discrezione, di ammettere scritture difensive finali; conferma struttura accelerata del rito del lavoro che giustifica la necessità di costituzioni tempestive.

  • art. 385 cod. proc. civ.

    Norma che dispone la condanna alle spese di cassazione: applicata per condannare il ricorrente alle spese a favore del Comune resistente.

  • ad 13 comma 1 quater dPR 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 346 cod. proc. civ. (richiamato nuovamente nel testo)

    Ribadita la funzione di presunzione di rinunzia alle domande/eccezioni non riproposte tempestivamente dall'appellato nelle forme e nei termini previsti dal rito applicabile.

Massime di principio

  • Se il primo giudice accoglie il ricorso su un motivo ritenuto assorbente, le altre eccezioni/domande restano 'assorbite' ma non automaticamente riassumibili: la parte che intende conservarle deve riproporle con le modalità e nei termini previsti per il rito applicabile in appello.
  • Occorre verificare quale rito opera in appello: se il procedimento è trattato secondo il rito del lavoro (art. 7 dPR 150/2011), si applicano le regole speciali (art. 436 c.p.c.) che impongono la costituzione tempestiva dell'appellato (termine 10 giorni) e fanno operare la presunzione di rinunzia per chi si costituisce tardivamente.
  • Nel rito ordinario la riproposizione delle questioni non esaminate in primo grado può essere tollerata fino all'udienza prevista dall'art. 352 c.p.c., ma tale flessibilità non spiega il rito del lavoro che richiede una definizione anticipata del devolutum.
  • La tardiva costituzione in appello può determinare l'inammissibilità delle questioni nuove o ri-proposte, per effetto della presunzione di rinunzia ex art. 346 c.p.c.; pertanto è essenziale costituirsi nei termini e depositare tempestivamente la comparsa di risposta quando previsto.
  • La presenza o meno degli operatori nel luogo della rilevazione non è rilevante quando si tratti di apparecchiature fisse di rilevazione della velocità: tale profilo può non essere decisivo sulla legittimità della contestazione quando il dispositivo è del tipo fisso.
  • La Corte di cassazione può correggere carenze di motivazione (art. 384 c.p.c.) senza però modificare l'esito quando la decisione sostanziale sia conforme al diritto.

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