Cassazione Civile, Ordinanza n. 33894/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite origina dalla successione di una de cuius che aveva redatto un testamento olografo privo di data, nel quale un avvocato era indicato come esecutore testamentario e erano previste disposizioni funebri e una devoluzione del residuo alla ricorrente. Alcuni chiamati alla successione legittima chiesero l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c.; la ricorrente, destinataria della quota residua testamentaria, propose inoltre domanda riconvenzionale contro l'avvocato per il risarcimento del danno da errore professionale, sostenendo che la scheda testamentaria, pur priva di data, fosse stata da lui sottoscritta nell'ambito della consulenza e dell'attività di esecutore testamentario. Il Tribunale accolse l'annullamento del testamento e rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo la ricorrente estranea al contratto d'opera professionale. In appello la ricorrente insistette sulla configurabilità di un contratto con effetti protettivi del terzo, richiamando l'assimilazione della posizione dell'avvocato a quella del notaio e la tutela aquiliana del credito ex art. 2043 c.c.; il professionista propose appello incidentale. La Corte d'appello rigettò entrambi gli appelli. In cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 1176, 1411 e 2043 c.c., sostenendo che i principi elaborati per la responsabilità notarile e per il contratto con effetti protettivi del terzo dovessero estendersi all'avvocato; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., affermando che il terzo beneficiario avrebbe diritto alla diligenza nell'esecuzione del contratto e che la tutela del terzo sarebbe ricavabile, con criteri di prossimità contrattuale e individuabilità ex ante, dalla figura del contratto con effetti protettivi; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. per la lesione di un diritto di credito o, comunque, di un interesse meritevole di tutela, assumendo che alla morte della testatrice sarebbe sorto in capo alla ricorrente un diritto alla devoluzione del residuo testamentario. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme al principio di efficacia limitata del contratto alle sole parti ex art. 1372, comma 2, c.c., con responsabilità verso i terzi solo extracontrattuale; ha assorbito il primo motivo; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che la ricorrente mescolava la tutela di un credito con quella di un generico interesse meritevole di tutela. La Corte ha inoltre rilevato, in via aggiuntiva, che prima dell'apertura della successione non esiste alcun diritto degli eventuali successibili, né come pretesa sull'eredità né come aspettativa giuridica, in ragione della libertà testamentaria e della revocabilità delle disposizioni fino alla morte del testatore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata il principio per cui l'inadempimento di un contratto produce verso i terzi solo effetti riflessi e, salvo eccezioni limitate, non genera responsabilità contrattuale verso il terzo; per questo ha dichiarato inammissibile il motivo che invocava il contratto con effetti protettivi del terzo e ha assorbito il motivo collegato sull'assimilazione tra avvocato e notaio. Ha poi dichiarato inammissibile anche il motivo sulla responsabilità aquiliana, per mancanza di specificità, evidenziando che la ricorrente non chiariva se facesse valere un credito o un interesse diverso e che, comunque, prima dell'apertura della successione non sussiste alcun diritto o aspettativa giuridicamente protetta dei successibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 606, comma 2, c.c.
norma posta a base della domanda di annullamento del testamento privo di data proposta dagli attori in primo grado
art. 1176 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione degli obblighi di diligenza del professionista
art. 1411 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un contratto con effetti protettivi del terzo
art. 2043 c.c.
richiamato sia per sostenere la responsabilità aquiliana verso il terzo beneficiario sia, dalla Corte, per ribadire che la tutela verso i terzi per danni da inadempimento contrattuale è solo extracontrattuale nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 1372, comma 2, c.c.
richiamato come espressione del principio di relatività degli effetti del contratto, limitati alle parti
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Cass. n. 4911 del 2022
citata dalla ricorrente a sostegno dell'assimilazione tra prestazione notarile e prestazione dell'avvocato sotto il profilo informativo
Cass. n. 2232 del 2024
richiamata dalla Corte quale precedente conforme sulla responsabilità verso i terzi da inadempimento contrattuale come responsabilità extracontrattuale
Cass. n. 14980 del 2024
citata dalla Corte come ulteriore conferma dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato
Cass. n. 13673 del 2006
richiamata per il principio secondo cui la lesione di un diritto di credito da parte di un terzo è risarcibile ex art. 2043 c.c.
Massime di principio
- Il contratto produce effetti, di regola, solo tra le parti che lo hanno stipulato; le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento verso i terzi restano normalmente riflesshe e non fondano responsabilità contrattuale del professionista verso il terzo.
- La figura del contratto con effetti protettivi del terzo è di applicazione eccezionale e non può essere estesa in via analogica a fattispecie diverse da quelle già tipizzate dalla giurisprudenza.
- Per configurare una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. occorre dedurre in modo chiaro e specifico la posizione soggettiva lesa e il pregiudizio subito; non è sufficiente sovrapporre, senza precisazioni, la tutela di un credito con quella di un generico interesse meritevole di protezione.
- Prima dell'apertura della successione i chiamati non hanno un diritto attuale sull'eredità né una aspettativa giuridicamente protetta, perché il testatore conserva libertà di disporre e di revocare le proprie disposizioni fino alla morte.
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