Cassazione Penale, Ordinanza n. 12794/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 luglio 2024, che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. I quattro motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: 1) si deduceva errore di diritto per avere la Corte ritenuto ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena sostitutiva; 2) si lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale con obblighi; 3) si censurava il vizio di motivazione sul giudizio prognostico circa la futura ricaduta nel reato; 4) si denunciava una reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado, che avrebbe riconosciuto la sussistenza delle condizioni per concedere il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e quattro i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il giudizio prognostico sfavorevole sulla concessione della sospensione condizionale, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, benché non specifici, e la mancanza di resipiscenza; tali elementi dimostravano che le precedenti condanne non avevano prodotto alcun effetto critico o deterrente e confermavano una propensione a delinquere. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
indica il reato per il quale era stata confermata la condanna in appello.
art. 163 c.p.
la decisione riguarda la sospensione condizionale della pena e conferma che il beneficio va negato quando il giudizio prognostico sia negativo.
art. 164 c.p.
la Corte richiama il tema delle condizioni e degli obblighi collegati alla sospensione condizionale, ritenendo infondato il motivo che ne invocava la concessione.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito formuli un giudizio prognostico sfavorevole, purché la motivazione dia conto in modo adeguato degli elementi valorizzati per ritenere probabile la futura recidiva.
- Ai fini del giudizio prognostico sulla concessione della sospensione condizionale, possono essere legittimamente considerati i precedenti penali dell'imputato, anche se non specifici, unitamente all'assenza di resipiscenza e all'inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la Corte territoriale espliciti in modo non apodittico le ragioni per cui ritiene l'imputato incline a delinquere e quindi non meritevole del beneficio.
- Le censure che si risolvono in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale fattuale e prognostico, senza evidenziare un reale errore di diritto o una motivazione mancante o manifestamente illogica, sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
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