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Sentenza

Sentenza n. 6564/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2476 del 09.10.2024 notificato il 17/10/2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202410870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché la rinuncia era stata notificata all'Amministrazione nel termine previsto, l'Amministrazione non vi si era opposta e la rinuncia alla domanda amministrativa dimostrava il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento su posto di sostegno

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno. Ha dedotto violazioni della normativa dell'Unione europea e italiana sul riconoscimento dei titoli stranieri ed eccesso di potere sotto diversi profili, formulando anche una domanda cautelare. L'istanza cautelare era stata accolta il 16 dicembre 2024. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso; il Ministero non si è opposto e ha prodotto anche la rinuncia dell'interessato alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio con declaratoria di estinzione nei casi previsti dal codice, tra cui la rinuncia al ricorso.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti nel termine previsto e non opposta, consente la declaratoria di estinzione; nel caso concreto la rinuncia alla domanda amministrativa ha confermato il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in assenza di opposizione, costituisce presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • La rinuncia alla domanda amministrativa sottostante può costituire elemento dimostrativo del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio; ove si accompagni alla rinuncia processuale non opposta, il giudice dichiara l'estinzione del ricorso.
  • In caso di rinuncia al ricorso non opposta, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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