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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10012/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto formalmente qualificato come appalto tra una società committente e una cooperativa, avente ad oggetto attività di confezionamento, assemblaggio, movimentazione merci, reception e pulizie in ambito cosmetico. Due lavoratrici, assunte a termine dalla cooperativa per svolgere mansioni di facchinaggio e confezionamento in esecuzione dell'appalto, hanno agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la committente, sostenendo che l'appalto fosse in realtà una somministrazione illecita di manodopera. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ordinando la riammissione in servizio, condannando al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive, oltre a respingere la manleva proposta dalla committente verso la cooperativa. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: (1) violazione delle norme sull'appalto genuino e dei criteri di sussunzione, sostenendo che si trattasse di appalto labour intensive e che fosse decisiva l'organizzazione e il potere direttivo della cooperativa; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso corretto apprezzamento delle prove documentali e legali; (4) nullità della motivazione per asserito contrasto irriducibile e illogicità sulla natura della prestazione resa; (5) violazioni relative alle mansioni superiori e carenza motivazionale sul relativo riconoscimento; (6) omessa pronuncia e violazioni processuali sulla domanda di manleva/reconvenzionale, asseritamente preclusa da decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione dell'appalto, richiamando il principio secondo cui, negli appalti ad alta intensità di manodopera, occorre comunque che l'appaltatore realizzi un risultato autonomo mediante effettiva organizzazione dei propri dipendenti, assunzione del rischio d'impresa e reale potere direttivo e di controllo; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la cooperativa si limitava a fornire mera manodopera, mentre l'organizzazione del personale, l'assegnazione ai reparti, i turni e le mansioni erano integralmente decisi dalla committente. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sull'onere della prova e sui limiti di valutazione delle prove, trattandosi di doglianze dirette a rivalutare il merito, inammissibili in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha respinto anche il motivo sulla domanda di manleva, osservando che la Corte d'appello non aveva affatto pronunciato su una domanda preclusa per decadenza, ma aveva escluso che la domanda tra coevocati fosse riconvenzionale in senso tecnico e, comunque, l'aveva ritenuta infondata nel merito. Seguono la condanna della ricorrente alle spese e gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'appalto e per distinguere l'appalto genuino dalla mera fornitura di manodopera.

  • art. 20 D.lgs. n. 276/2003

    Usato, insieme all'art. 29, per la qualificazione del rapporto come appalto o somministrazione illecita.

  • art. 29 D.lgs. n. 276/2003

    L'appalto genuino richiede autonomia organizzativa dell'appaltatore, realizzazione di un risultato autonomo, assoggettamento dei propri dipendenti al proprio potere direttivo e assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 2086 c.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme sulla struttura organizzativa dell'impresa, senza esito favorevole.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 329 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse rilievi decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando valuti male le prove raccolte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non deriva da una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo dall'uso di prove non dedotte o disposte fuori dei limiti di legge, circostanza esclusa nel caso.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato se il giudice apprezza liberamente le prove soggette a prudente valutazione; nel caso le prove documentali e testimoniali sono state valutate dal merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ravvisabile solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico; qui la motivazione è stata ritenuta chiara e completa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere la nullità della motivazione.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato in tema di mansioni superiori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma senza accoglimento.

  • artt. 416-418 c.p.c.

    Richiamati sul regime processuale del lavoro e sulla decadenza, ma la censura è stata reputata generica e infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sulla domanda di manleva, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza processuale, senza accoglimento.

  • art. 2968 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza processuale, senza accoglimento.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza processuale, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Citato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla domanda manleva/decadenza, ma non accolto.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Menzi onato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per lite temeraria nei confronti della cooperativa è stata respinta poiché caduta l'eccezione di inammissibilità del controricorso e comunque non sussistenti i presupposti.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli appalti ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto non dipende dalla sola esistenza di un appalto formale o dall'inserimento operativo dei lavoratori nell'organizzazione del committente, ma richiede che l'appaltatore conservi una reale autonomia organizzativa e gestionale, con potere direttivo sui dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa.
  • Si configura somministrazione illecita di manodopera quando il formale appaltatore si limita a fornire prestazioni lavorative, mentre l'organizzazione concreta, l'assegnazione dei lavoratori ai reparti, la programmazione dei turni e le mansioni sono decise dal committente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è configurabile quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, né censurare il merito della ricostruzione fattuale, salvo i limitati vizi tipizzati; ciò vale a maggior ragione nel giudizio di doppia conforme.
  • La domanda proposta tra convenuti può non essere qualificabile come riconvenzionale in senso tecnico; in ogni caso, la dedotta decadenza processuale va dedotta in modo specifico e non può fondarsi su argomentazioni generiche o meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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