Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1473/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego del rimborso di un credito IVA di euro 13.522,39 relativo al 2000, originariamente spettante a una società poi fallita e successivamente cedutole. La richiesta di rimborso era stata presentata dal fallimento nel 2001 e reiterata; dopo la cessione del credito nel 2005, la cessionaria formulò ulteriori istanze nel 2005 e nel 2009. L’Agenzia archiviò la prima pratica e, dopo avere richiesto documentazione, nel 2012 negò il rimborso perché non erano stati prodotti gli elementi necessari a verificare il credito, in particolare le fatture di acquisto e la documentazione relativa alle cessioni o all’autoconsumo delle merci giacenti. La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 22 luglio 2015, accolse invece l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimo il diniego e rilevando che il silenzio-rifiuto formatosi non era stato tempestivamente impugnato. In Cassazione la cessionaria ha proposto quattro motivi: i primi due, riferiti agli artt. 115 c.p.c., 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 2946 c.c., contestavano la decisione invocando la tempestività delle istanze, l’interruzione dei termini di decadenza e prescrizione e la formazione del silenzio-rifiuto dopo novanta giorni; il terzo denunciava nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme costituzionali e processuali, oltre che delle disposizioni IVA indicate; il quarto deduceva violazione delle disposizioni in materia di rimborso e accertamento IVA, ma sosteneva in realtà una diversa valutazione del merito. La ricorrente ha inoltre prospettato in memoria dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inconferenti rispetto alla ragione decisiva della sentenza impugnata, incentrata sull’impossibilità per l’Ufficio di verificare il credito per la mancata produzione della documentazione richiesta e sulla mancata tempestiva impugnazione del silenzio-rifiuto. Il terzo motivo, pur formulato come censura di nullità, prospettava in sostanza un vizio di motivazione non più deducibile; la motivazione della CTR è stata giudicata sufficiente e congrua e la censura, inoltre, priva di autosufficienza. Il quarto motivo è stato ritenuto una contestazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità. La Corte ha dichiarato irrilevanti i dubbi di legittimità costituzionale esposti in memoria. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Rileva il collegio la assoluta inconferenza dei motivi in commento avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata sopra riassunta nei suoi passaggi più significativi.

    Il richiamo alla disposizione non consente di superare la ragione decisiva della sentenza impugnata quando le censure non si confrontano con la motivazione effettivamente adottata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il collegio osserva, in via preliminare, che il contenuto del mezzo configura un vizio di motivazione, vizio che non è più consentito far valere e peraltro insussistente, dal momento che la motivazione adottata dalla CTR è sufficiente e congrua, senza trascurare che la censura manca del tutto di autosufficienza.

    La Corte distingue la denuncia di violazione di legge da quella di vizio motivazionale e non ammette che sotto una diversa rubrica si introduca una censura di merito o un vizio di motivazione non deducibile; la censura deve inoltre essere autosufficiente.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1 si è costituita l’Agenzia delle Entrate.

    La disposizione è richiamata con riguardo alla costituzione dell’Agenzia al solo fine della partecipazione all’udienza; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inconferenti le censure che discutono questioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
  • La denuncia di nullità non può essere impiegata per introdurre una censura che, per il suo contenuto effettivo, riguarda la motivazione o mira a ottenere una nuova valutazione del merito; il motivo deve inoltre rispettare il requisito di autosufficienza.
  • La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile in sede di legittimità quando si risolve nella richiesta di rivalutare il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.