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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento dirigenziale n. 3182 in data 10.6.2025 con il quale "in vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore" ha concluso per la dichiarazione di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo dell'autorizzazione alla Gestione della Discarica per rifiuti inerti sito in Loc. Pompiod, nel Comune di Aymavilles, di cui al P.D. 4225 del 15 SETTEMBRE 2010 (E SUCCESSIVI DGR 909 DEL 8 LUGLIO 2016 E P.D. 3242 DEL 12 LUGLIO 2018) - provvedimento pubblicato in data 10 giugno 2025; b) del parere di ARPA Valle d'Aosta del 10 dicembre 2024, nella parte in cui l'ente afferma che "l'attività di gestione della discarica non presenta impatti negativi significativi tali da comportare l'attivazione della procedura di VIA". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI JOVENCAN il 3\1\2026: c) del provvedimento dirigenziale di Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 6039 del 20.10.2025, pubblicato per 15 gg consecutivi a far data dal 21 ottobre (doc.29), nella parte in cui “decide” [punto 2] di “confermare, per quanto illustrato in premessa, la valutazione espressa con P.D. n. 3182 del 10 giugno 2025”.

Giustizia amministrativa202500039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di non assoggettabilità a VIA del rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti, successivamente confermato in autotutela/conferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento regionale che ha escluso la necessità di sottoporre a VIA il progetto di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti, nonché il parere ARPA e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento regionale di conferma. In via preliminare, la controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse del Comune e l'interveniente ad opponendum ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà con la posizione assunta nel procedimento. Nel merito, il primo e il quinto motivo hanno denunciato violazione della disciplina in materia di VIA, autorizzazioni delle discariche e principi di precauzione e prevenzione, nonché difetto di istruttoria, falsi presupposti, sviamento e contraddittorietà, sostenendo che la documentazione progettuale aveva indicato due codici EER riferibili a rifiuti pericolosi, non precedentemente autorizzati. Secondo il Comune, ciò avrebbe imposto di qualificare l'intervento come nuova autorizzazione, assoggettare l'impianto ad AIA e sottoporre il progetto a VIA nell'ambito del PAUR. Il secondo motivo ha dedotto la mancata valutazione di incidenza ambientale, in ragione della prossimità a un sito Natura 2000, nonostante la previsione di misure di mitigazione. Il terzo motivo ha contestato la valutazione discrezionale e tecnica degli impatti, lamentando istruttoria lacunosa, motivazione insufficiente, mancata considerazione del cumulo con altri progetti e violazione dei principi ambientali e della disciplina europea e nazionale sulla VIA. Il quarto motivo ha dedotto la violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto applicarne i criteri alla procedura di rinnovo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha escluso il difetto di legittimazione del Comune, riconoscendo il collegamento territoriale e l'interesse dell'ente esponenziale della comunità locale a contestare gli atti relativi a un impianto situato nel Comune vicino, potenzialmente incidente sull'assetto urbanistico e ambientale. Ha riconosciuto anche l'interesse ad agire, poiché l'assoggettabilità del progetto a verifica era stata ormai definitivamente stabilita e non impugnata. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla condotta procedimentale del Comune, rilevando che la richiesta di approfondimenti e prescrizioni non era incompatibile con la successiva impugnazione della non assoggettabilità a VIA. Nel merito, ha ritenuto che l'istanza e la documentazione tecnica dovessero essere interpretate come dirette al mero rinnovo dell'autorizzazione preesistente, senza ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili. I due codici EER relativi a rifiuti pericolosi, erroneamente inseriti, dovevano considerarsi non apposti e sarebbero stati stralciati nella fase autorizzatoria; la loro iniziale mancata rilevazione non integrava, da sola, un difetto istruttorio invalidante. Ha respinto la censura sulla VINCA, rilevando che la struttura regionale competente aveva esaminato l'incidenza sul sito Natura 2000 e aveva richiesto lo screening di incidenza nella successiva fase autorizzatoria; il provvedimento di non assoggettabilità a VIA non impediva quindi tale verifica. Ha ritenuto legittima la valutazione tecnico-discrezionale regionale, sindacabile solo per macroscopici e manifesti vizi di motivazione, illogicità, erroneità dei presupposti o incoerenza procedurale. Nel caso concreto, la decisione era sorretta dall'esame dei pareri, delle osservazioni e della documentazione tecnica, con prescrizioni e approfondimenti demandati alla fase autorizzatoria. Anche il profilo del cumulo era stato considerato, poiché la documentazione progettuale escludeva effetti cumulativi e tale valutazione era stata sostanzialmente condivisa dall'amministrazione. Infine, il Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026 non era applicabile ratione temporis: l'istanza di rinnovo era stata presentata nel 2020, prima dell'entrata in vigore del nuovo piano, sicché restava soggetta al precedente strumento di pianificazione.

Norme richiamate

  • artt. 19, 27-bis e 29 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA costituisce una fase preliminare rispetto alla VIA e la relativa valutazione tecnico-discrezionale è sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici e manifesti.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    L'approvazione o autorizzazione dei codici EER indicati nell'istanza è demandata alla distinta procedura autorizzatoria, nell'ambito della quale devono essere esaminati e, se necessario, stralciati.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La valutazione di incidenza può essere richiesta nell'ambito del procedimento ambientale e autorizzatorio anche successivamente alla decisione sulla non assoggettabilità a VIA, quando il procedimento non ne impedisca l'attivazione.

  • d.P.R. 357/1997

    La disciplina di tutela dei siti Natura 2000 impone l'esame dell'incidenza del progetto secondo le procedure previste, ma la mancata contestuale definizione della VINCA non rende automaticamente illegittima la decisione di non assoggettabilità a VIA quando la verifica di incidenza sia stata richiesta nella fase successiva.

  • art. 5 l.r. Valle d'Aosta 4/2022

    Il Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026 si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge; le istanze di autorizzazione o rinnovo anteriori restano disciplinate dal precedente piano.

  • art. 73 c.p.a.

    La decisione è stata adottata dopo il deposito e l'esame delle memorie delle parti.

Massime di principio

  • Un Comune situato nel territorio dell'impianto o in un Comune viciniore è legittimato a impugnare gli atti autorizzatori o ambientali relativi a un impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti, in quanto ente esponenziale della comunità locale potenzialmente esposta agli effetti negativi dell'impianto e interessata al corretto esercizio del potere di localizzazione e autorizzazione.
  • La verifica di assoggettabilità a VIA costituisce un procedimento preliminare rispetto alla VIA; la relativa valutazione tecnico-discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura e dei suoi esiti, purché i vizi siano macroscopici e manifesti.
  • L'indicazione erronea, nella documentazione relativa al rinnovo di un'autorizzazione per una discarica di rifiuti inerti, di codici EER riferibili a rifiuti pericolosi non determina l'illegittimità della verifica di assoggettabilità a VIA quando, alla luce dell'intera documentazione, l'istanza sia inequivocabilmente riferibile al mero rinnovo dell'impianto preesistente, senza ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili, e i codici siano esclusi dalla successiva autorizzazione.
  • La mancata contestuale effettuazione della valutazione di incidenza non rende automaticamente illegittimo il provvedimento di non assoggettabilità a VIA quando la competente struttura amministrativa abbia esaminato l'interferenza con il sito Natura 2000 e abbia previsto o richiesto lo screening di incidenza nella successiva fase autorizzatoria.
  • La disciplina pianificatoria sopravvenuta si applica alle istanze di autorizzazione, rinnovo o modifica sostanziale presentate dopo la sua entrata in vigore, mentre le procedure avviate anteriormente restano soggette al piano vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRifiutiAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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