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Sentenza

Sentenza n. 1963/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento dell’obbligo del Comune di Ragusa di provvedere sull’istanza inviata a mezzo pec il 4.02.2026 e protocollata in data 5.02.2026 al n. 0013854, con cui la parte ricorrente ha chiesto all’Ente comunale di adottare “ogni opportuno provvedimento espresso (...) per disporre la revoca della concessione de qua rilasciata alla Lime Technology s.r.l. e procedere con lo scorrimento della graduatoria individuata con determinazione n. 817 del 10.10.2025 del Settore 05 (R.G. n. 5994) in favore di Elerent Ragusa di Amato Rossella”.

Giustizia amministrativa202600789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ragusa sull’istanza volta a sollecitare la revoca della concessione rilasciata al primo classificato e lo scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa seconda classificata ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ragusa di provvedere sull’istanza del 4 febbraio 2026, con cui aveva sollecitato l’adozione di ogni provvedimento espresso necessario a verificare i presupposti per la revoca della concessione affidata al primo classificato e per il conseguente scorrimento della graduatoria in suo favore. Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 2 l.r. n. 10/1991, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro trenta giorni. La ricorrente riteneva inoltre che l’attività richiesta fosse vincolata, poiché il mancato avvio del servizio entro il termine previsto avrebbe imposto la revoca della concessione e lo scorrimento della graduatoria. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le proroghe tecniche già disposte avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate e che non sussisterebbe un obbligo di provvedere su istanze dirette a sollecitare l’autotutela. La controinteressata ha inoltre dedotto il difetto di interesse e la violazione del principio del venire contra factum proprium, in ragione delle proroghe di cui la ricorrente aveva beneficiato per la gestione temporanea del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Le proroghe tecniche concesse alla ricorrente e i differimenti accordati al nuovo concessionario non erano immediatamente lesivi rispetto allo specifico oggetto del giudizio, limitato all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di riscontrare l’istanza. Né la successiva proroga poteva valere come riscontro implicito, poiché l’eventuale obbligo imponeva l’adozione di un provvedimento espresso e motivato sull’istanza. È stato altresì riconosciuto l’interesse della seconda classificata a ottenere una pronuncia espressa sull’esercizio del potere amministrativo prospettato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’obbligo di provvedere non deriva soltanto da una specifica previsione legislativa, ma può sorgere anche quando esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti, nonché il dovere di correttezza e buona amministrazione, impongano una risposta espressa. Tale obbligo può inoltre fondarsi su un autovincolo amministrativo, quando l’amministrazione abbia previamente individuato fattispecie suscettibili di determinare l’esercizio di poteri incidenti su un precedente provvedimento. Le Linee guida comunali contemplavano il mancato avvio del servizio entro il termine prestabilito quale possibile causa di sospensione e prevedevano la revoca in caso di sospensione dell’attività per più di dieci giorni, con possibilità di scorrimento della graduatoria. Poiché il prolungato mancato avvio del servizio poteva rientrare in tale disciplina, il Comune aveva l’obbligo di esaminare l’istanza e adottare una determinazione espressa e motivata entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il TAR ha però escluso che la decisione finale fosse vincolata: le Linee guida hanno natura orientativa e non eliminano la discrezionalità dell’amministrazione, chiamata a bilanciare gli interessi coinvolti. Non sono stati ravvisati i presupposti per nominare immediatamente un commissario ad acta. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati, ciascuno per metà, al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.”; “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.

    La norma fonda l’obbligo dell’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti a un’istanza, quando sussista uno specifico obbligo giuridico di provvedere.

  • art. 2 l.r. 10/1991

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina regionale dell’obbligo di conclusione del procedimento, ma la decisione è motivata principalmente sulla base dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi generali sull’obbligo di provvedere.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito contro il silenzio costituisce lo strumento processuale per reagire alla violazione dell’obbligo amministrativo di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    Il dovere di correttezza e buona amministrazione, collegato alle esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti, può concorrere a fondare l’obbligo di una pronuncia espressa sull’istanza del privato.

Massime di principio

  • L’azione contro il silenzio è esperibile quando il privato abbia presentato una richiesta diretta ad attivare un procedimento volto all’adozione di un provvedimento tipizzato e sussista uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di pronunciarsi; non è sufficiente una generica facoltà o potestà amministrativa.
  • L’obbligo di provvedere può sorgere, oltre che da una previsione legislativa espressa, da esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti, collegate al dovere di correttezza e buona amministrazione, quando il privato vanti un’aspettativa qualificata a una pronuncia esplicita.
  • Quando l’amministrazione abbia previamente individuato, mediante proprie linee guida o altri atti di autovincolo, fattispecie suscettibili di incidere su un precedente provvedimento, il privato interessato può legittimamente sollecitare l’esercizio del relativo potere e l’amministrazione deve fornire una risposta espressa e motivata.
  • L’obbligo di provvedere sull’istanza non implica necessariamente che il contenuto della decisione sia vincolato: anche in presenza di una fattispecie prevista da linee guida, l’amministrazione conserva la discrezionalità necessaria a valutare i presupposti e a bilanciare gli interessi coinvolti, salvo l’obbligo di motivare adeguatamente la determinazione finale.
  • Le proroghe o gli atti amministrativi adottati per finalità diverse non costituiscono, di per sé, un riscontro implicito a un’istanza diretta a sollecitare uno specifico esercizio del potere, quando l’amministrazione sia tenuta a pronunciarsi con un atto espresso e motivato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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