Cassazione Civile, Ordinanza n. 16839/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente inserito nell'organizzazione di più società collegate, tra le quali era emersa una gestione promiscua della prestazione lavorativa. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'unicità del centro di imputazione giuridica tra le società coinvolte e, in subordine o comunque in via concorrente, la qualificazione del rapporto come intercorrente con più società in regime di codatorialità; in tale quadro sosteneva anche che il recesso intimato da una sola delle società non avesse estinto il rapporto nei confronti delle altre. La Corte d'appello aveva confermato l'impostazione favorevole al lavoratore, ravvisando una situazione di codatorialità e, conseguentemente, la persistente vigenza del rapporto con la società che non aveva intimato il recesso. Le società hanno proposto ricorso principale e incidentale lamentando, da un lato, che la codatorialità non potesse tradursi in un diritto del lavoratore a una ulteriore o duplicata retribuzione rispetto a quella già corrisposta dal datore formale, perché l'effetto sarebbe solo la responsabilità solidale dei co-datori; dall'altro, che il rapporto non potesse ritenersi ancora in essere nei confronti della società che non aveva licenziato il lavoratore, e che vi fossero vizi nella ricostruzione della legittimazione passiva e della prova della contitolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando le domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel ricorso incidentale
art. 2094 c.c.
è la norma di base del lavoro subordinato, richiamata per affermare che l'individuazione del datore va fatta in base all'effettivo utilizzo della prestazione lavorativa
art. 2099 c.c.
è richiamato nel motivo principale in tema di obblighi retributivi, ma la Corte chiarisce che la codatorialità non comporta duplicazione della retribuzione
art. 115 c.p.c.
è richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie le censure che contestavano la valutazione delle prove e degli elementi istruttori
art. 36 Cost.
è richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla pretesa retributiva del lavoratore
art. 1372 c.c.
è richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per contestare gli effetti del recesso comunicato da una sola società
art. 2697 c.c.
è richiamato nei motivi incidentali in tema di onere della prova sulla legittimazione passiva e sulla contitolarità del rapporto
art. 2497 c.c.
viene richiamato per la nozione di direzione e coordinamento di società, utilizzata nella ricostruzione della codatorialità
art. 1294 c.c.
è richiamato per affermare la solidarietà passiva tra i co-datori o fruitori della prestazione lavorativa
art. 1292 c.c.
è richiamato insieme agli artt. 1292 ss. c.c. per descrivere il regime di solidarietà delle obbligazioni dei co-datori
art. 1292 ss. c.c.
è richiamato per qualificare la responsabilità dei datori di lavoro plurisoggettivi come obbligazione solidale
art. 102 c.p.c.
è richiamato per affermare la necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati come contitolari del rapporto
art. 384 c.p.c.
è utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, senza rinvio
d.lgs. n. 276/2003, art. 27, comma 2
è richiamato come parametro evocato dal lavoratore in relazione alla asserita somministrazione irregolare di manodopera
d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
è menzionato come contesto normativo che conferma la rilevanza della direzione e coordinamento nei gruppi di imprese
Massime di principio
- La codatorialità nell'impresa di gruppo ricorre quando il lavoratore è inserito nell'organizzazione economica complessiva del gruppo e la sua prestazione è condivisa, in modo indifferenziato, da più società che esercitano congiuntamente i poteri datoriali.
- Ai fini dell'accertamento della codatorialità non è indispensabile dimostrare una fraudolenta frammentazione societaria: ciò che conta è la realtà effettiva dell'utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa e dell'unicità sostanziale del centro decisionale.
- Quando più soggetti sono co-datori, le obbligazioni verso il lavoratore restano una sola e si atteggiano come obbligazione solidale: il lavoratore ha diritto alla medesima prestazione dovuta, non a una duplicazione di retribuzioni o tutele.
- L'accertamento della codatorialità richiede la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti che siano individuati come contitolari del rapporto, perché il relativo accertamento è destinato a fare stato nei loro confronti.
- Il recesso intimato da uno solo dei co-datori non esaurisce necessariamente gli effetti del rapporto nei confronti degli altri soggetti del polo datoriale, ma la tutela processuale del lavoratore deve essere correttamente indirizzata contro tutti i co-obbligati.
- In tema di gruppo di imprese, la distinzione tra pluralità giuridica delle società e unità economica dell'organizzazione non impedisce di riconoscere, in fatto, un'unica imputazione sostanziale del rapporto di lavoro ove la prestazione sia resa in modo condiviso e contemporaneo nell'interesse comune.
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