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Sentenza

Sentenza del 17/11/2017 n. 27289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio chiedeva il rimborso dell'imposta di registro applicata agli atti di cessione volontaria dei terreni acquisiti nell'ambito della procedura espropriativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli. Invocava l'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986 per gli atti di espropriazione o trasferimento coattivo a favore dello Stato, sostenendo che tale beneficio dovesse estendersi anche alle società a partecipazione pubblica coinvolte nella procedura. In subordine, chiedeva che la base imponibile fosse calcolata sul solo prezzo effettivamente corrispettivo, escludendo le indennità aggiuntive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dell'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986 è riferita esclusivamente allo Stato-persona e, trattandosi di una norma fiscale eccezionale, non può essere estesa alle società di capitali a partecipazione pubblica o indirettamente riconducibili allo Stato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla base imponibile, poiché il ricorso non indicava specificamente se e in quale misura fossero state corrisposte indennità aggiuntive non aventi natura corrispettiva. Il Consorzio è stato condannato, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57, comma 8

    Sono esenti dall'imposta di registro gli atti di espropriazione per pubblica utilità e quelli di trasferimento coattivo a favore dello Stato.

    L'esenzione è soggettivamente limitata allo Stato-persona e, in quanto norma fiscale eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva in favore di società pubbliche, società in house o società partecipate indirettamente dallo Stato.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 44, comma 2

    In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.

    Il riferimento al prezzo può consentire di escludere dalla base imponibile le indennità aggiuntive prive di natura corrispettiva, ma il contribuente deve allegare e dimostrare specificamente quali somme abbiano tale natura.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi di impugnazione proposti; tuttavia, in cassazione, la denuncia di omessa pronuncia deve essere accompagnata dalla dimostrazione della sua concreta decisività.

  • Art. 3 Cost.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla limitazione dell'esenzione allo Stato-persona, considerando ragionevole la scelta legislativa.

  • Art. 53 Cost.

    La disciplina non viola il principio di capacità contributiva, poiché la delimitazione dell'esenzione rientra nella discrezionalità legislativa di bilanciamento tra agevolazioni pubbliche e salvaguardia delle entrate tributarie.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a soggetti non espressamente indicati dalla legge.
  • Una società partecipata dallo Stato, anche se coinvolta in un'opera pubblica o in una procedura espropriativa, conserva normalmente natura privatistica e non beneficia automaticamente delle esenzioni riservate allo Stato-persona.
  • Per ottenere una riduzione della base imponibile, il contribuente deve distinguere e documentare con precisione il corrispettivo del trasferimento rispetto alle indennità aggiuntive o alle somme aventi diversa natura.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare genericamente l'omessa pronuncia o l'errata quantificazione dell'imponibile: occorre indicare in modo autosufficiente i fatti, le somme contestate e la loro concreta rilevanza ai fini della decisione.
  • La questione relativa all'ambito oggettivo dell'esenzione, ad esempio se la cessione volontaria nell'ambito dell'espropriazione sia equiparabile al trasferimento coattivo, può risultare irrilevante se manca già il requisito soggettivo richiesto dalla norma.

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