Cassazione Civile, Ordinanza n. 32036/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l’anno 2014 relativo a numerose unità immobiliari riferite a un ateneo universitario. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso dell’università, escludendo il tributo per alcuni immobili perché non più nella disponibilità dell’ateneo, perché destinati ad attività istituzionali non commerciali, o perché sub-concessi ad altri enti. In appello la CTR aveva respinto l’impugnazione del Comune e accolto l’appello incidentale dell’università, confermando l’esenzione o la non imponibilità per varie unità immobiliari e ritenendo non dovuta l’IMU anche per i cespiti concessi all’altra università napoletana sulla base della disciplina sullo scorporo della facoltà di medicina e dell’uso congiunto delle strutture. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina IMU per avere la CTR individuato come possessore soggetto passivo l’altra università e non l’ateneo ricorrente, assumendo l’assenza di un valido titolo traslativo del possesso; 2) violazione dell’esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali, sostenendo che l’utilizzazione indiretta da parte di altro ente non commerciale non bastasse; 3) violazione delle norme sull’esenzione e sull’onere della prova, deducendo che per alcuni immobili la prova della destinazione non commerciale era insufficiente o contraddetta dalla loro concreta utilizzazione; 4) violazione delle norme IMU e dell’art. 2697 c.c. con riferimento agli immobili concessi all’azienda ospedaliera universitaria, per i quali il Comune sosteneva che non fosse provato il trasferimento del diritto reale e che la mera disponibilità non bastasse; 5) analoga violazione con riferimento ad altri immobili, contestando la prova dell’uso esclusivo per fini esentabili e, per alcuni cespiti, la soggettività passiva o la riconducibilità a una servitù in favore di ENEL. La controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quarto motivo e accolto parzialmente il quinto motivo limitatamente ad alcuni immobili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei capi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta, per gli immobili destinati con uso indiretto a finalità istituzionali dell’assetto universitario previsto dalla legge e dal decreto ministeriale, l’esenzione IMU, valorizzando l’integrazione funzionale tra i due atenei e la specifica disciplina normativa. Ha invece reputato fondate le censure del Comune per alcuni cespiti concessi all’azienda ospedaliera universitaria e per altri immobili per i quali la sola dichiarazione unilaterale dell’ente non costituiva prova sufficiente della destinazione esente; per i locali di via Mezzocannone assegnati alla Regione/Agenzia diritto allo studio ha confermato la decisione di merito, mentre per i locali-cabina elettrica ha accolto la censura per la questione del titolo e della soggettività passiva.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992
richiamati dal ricorrente per individuare il presupposto e il soggetto passivo dell’ICI/IMU, ma la Corte non ha accolto la lettura proposta dal Comune per tutti i cespiti oggetto di causa
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l’esenzione spetta per immobili destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività istituzionali; può operare anche in caso di uso indiretto quando vi sia un rapporto di stretta strumentalità e integrazione funzionale tra enti non commerciali appartenenti alla stessa architettura normativa
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
richiamato per il criterio di soggettività passiva IMU
art. 4 D.M. 25 marzo 1991
norma che disciplina lo scorporo della facoltà di medicina e l’utilizzo delle strutture già impiegate dalla prima facoltà di medicina dell’ateneo Federico II, imponendo una reciproca integrazione funzionale tra i due atenei
art. 7 legge n. 245/1990
collocata dalla Corte nel quadro normativo che istituisce la seconda università di Napoli e disciplina lo sviluppo universitario
art. 10 legge n. 245/1990
prevede l’istituzione della seconda università di Napoli e il subentro nei rapporti relativi al funzionamento della prima facoltà di medicina
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; nel caso dei motivi accolti la Corte ha ritenuto che, per alcuni cespiti, la contribuente non avesse fornito prova sufficiente della destinazione esente
art. 115 c.p.c.
la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di ricorso in cassazione per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per distinguere il vizio di violazione di legge dalla censura sull’erronea ricognizione della fattispecie concreta
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria della controricorrente
Massime di principio
- L’esenzione IMU per immobili di enti non commerciali può spettare anche quando il bene non sia utilizzato direttamente dal possessore, purché l’uso indiretto sia inserito in un rapporto di stretta strumentalità e integrazione funzionale tra enti e attività istituzionali riconducibili alla medesima struttura normativa.
- Non ogni utilizzazione da parte di un altro ente non commerciale consente l’esenzione: occorre che la relazione tra concedente e utilizzatore sia tale da rendere l’uso del bene parte dell’attuazione dei compiti istituzionali del concedente; in difetto, il beneficio non spetta.
- Per contestare il diritto all’esenzione su specifici immobili, il Comune può censurare la mancata prova della concreta destinazione non commerciale; la mera dichiarazione unilaterale dell’ente contribuente non è di regola sufficiente a dimostrare il requisito esentativo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede l’uso di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa o delle risultanze istruttorie, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
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