Sentenza del 26/07/2019 n. 20345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione la parte di una minusvalenza di 12 milioni di euro dedotta integralmente nell'anno. Secondo l'Agenzia, le quote della società lussemburghese V. non costituivano una partecipazione effettiva in una SICAV, poiché nel 2003 erano detenute da un unico socio, senza concreta raccolta del risparmio o movimentazione delle quote. Pertanto, la minusvalenza era deducibile in cinque anni, nella misura di un quinto per periodo, ai sensi del D.L. n. 209 del 2002. La società sosteneva invece che V. fosse una SICAV/OICR riconosciuta dal Lussemburgo, che la partecipazione dell'unico socio istituzionale fosse compatibile con la gestione collettiva e che la svalutazione fosse integralmente deducibile ai sensi della disciplina speciale. Contestava inoltre i poteri ispettivi della Direzione Centrale dell'Agenzia, l'irrilevanza IRAP della minusvalenza e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'attività di verifica e la redazione del processo verbale da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle entrate, escludendo vizi di omessa o contraddittoria motivazione. Nel merito, ha confermato che, considerate le concrete modalità operative del 2003, l'assenza di movimentazioni, la detenzione totalitaria delle quote e le limitazioni all'ingresso di terzi, V. non poteva beneficiare del trattamento fiscale riservato alle SICAV, ma doveva essere trattata come società ordinaria. La minusvalenza era quindi deducibile in cinque anni e non integralmente nel 2003. Ai fini IRAP, i titoli erano stati contabilizzati come investimenti durevoli e non era stata dimostrata una valida ragione, diversa da politiche di bilancio, per il loro successivo trasferimento tra gli investimenti non durevoli; il principio di correlazione non consentiva tale modifica. Sono state confermate anche le sanzioni, non ravvisandosi né obiettiva incertezza normativa né assenza di colpa. La società è stata condannata al pagamento di 22.000 euro di spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 209 del 2002, art. 1, convertito dalla L. n. 265 del 2002
La minusvalenza derivante dalla perdita di valore di partecipazioni societarie ordinarie è deducibile in cinque esercizi, secondo la disciplina applicabile al caso.
La norma è stata applicata perché la partecipazione nella società lussemburghese è stata qualificata come partecipazione ordinaria e non come investimento in una SICAV.
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, TUF
La SICAV è una società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
La Corte ha valorizzato la raccolta collettiva e l'offerta al pubblico come caratteristiche sostanziali della SICAV. Il solo riconoscimento formale estero non è sufficiente se l'attività concretamente svolta non rispetta tali requisiti.
L. n. 77 del 1983, art. 9, comma 3
Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito.
La disciplina di deduzione integrale delle rettifiche non è stata ritenuta applicabile, poiché riferibile agli organismi di investimento collettivo effettivamente qualificabili come tali.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 7 e 11
Ai fini IRAP rilevano, per le imprese di assicurazione, le rettifiche e le perdite relative agli investimenti mobiliari non durevoli; il principio di correlazione consente di considerare componenti collegati a periodi diversi, purché correttamente classificati.
La classificazione contabile iniziale tra gli investimenti durevoli escludeva la minusvalenza dalla base IRAP. Il successivo trasferimento tra gli investimenti non durevoli non poteva essere giustificato da mere esigenze di bilancio o dall'andamento del mercato.
L. n. 218 del 1995, art. 25
Si applica la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale dell'ente.
Il richiamo alla legge lussemburghese e all'autorizzazione estera come SICAV non è stato considerato decisivo, poiché la qualificazione fiscale richiede anche la verifica dell'attività concretamente svolta.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Le violazioni non sono punibili in presenza di corrette rilevazioni e valutazioni contabili o di obiettiva incertezza normativa; è comunque richiesto l'elemento soggettivo della colpa.
Le sanzioni sono state confermate perché la deduzione integrale era contraria alla corretta qualificazione dell'investimento e non sussistevano né obiettiva incertezza né assenza di colpa.
L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 13, come modificato dal D.P.R. n. 107 del 2001
Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite agli uffici competenti e ai reparti della Guardia di finanza.
Dopo la riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, la disposizione non è stata interpretata come limitativa dei poteri della Direzione Centrale dell'Agenzia delle entrate.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61
Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria.
L'autonomia organizzativa dell'Agenzia consente di distribuire le attività di controllo tra Direzione Centrale e Direzioni Regionali, salvo specifiche limitazioni normative.
Massime di principio
- Per applicare un regime fiscale agevolato a una SICAV o a un altro OICR non basta la qualificazione formale o l'autorizzazione rilasciata dalle autorità estere: occorre dimostrare che l'attività concretamente svolta rispetti la raccolta collettiva, l'offerta al pubblico e le caratteristiche proprie dell'organismo.
- La detenzione totalitaria o quasi totalitaria delle quote da parte di un unico soggetto, insieme all'assenza di sottoscrizioni, riscatti o accesso effettivo di terzi, può far escludere la natura sostanziale di SICAV e comportare l'applicazione delle regole fiscali ordinarie sulle partecipazioni.
- La classificazione contabile di un investimento come durevole o non durevole deve riflettere una reale destinazione aziendale, documentata e coerente. Il successivo trasferimento non può essere motivato soltanto da esigenze di risultato fiscale o di bilancio.
- Il principio di correlazione ai fini IRAP non consente di superare una classificazione contabile non corretta né di rendere deducibile una componente esclusa dalla base imponibile per la sua natura di investimento durevole.
- Le irregolarità nella distribuzione interna delle competenze dell'Agenzia delle entrate non determinano automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre individuare una concreta violazione di legge o l'assenza del potere dell'organo che ha operato.
- La complessità della disciplina non basta, da sola, a escludere le sanzioni; è necessario dimostrare un'effettiva obiettiva incertezza interpretativa, un comportamento conforme ai corretti principi contabili o l'assenza dell'elemento soggettivo della violazione.
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