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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02670/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva respinto la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Bergamo. Il ricorrente deduceva (1) la nullità dell'ordinanza del G.I.P. per mancata acquisizione del verbale di interrogatorio del coindagato Bryan Rosenfeld, sostenendo che tale atto costituirebbe elemento sopravvenuto e dirimente che avrebbe imposto la rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; (2) che il Tribunale avrebbe basato la conferma della misura su un singolo indizio non grave (il verbale di Rosenfeld e un riconoscimento fotografico effettuato da un operatore di polizia giudiziaria), violando gli artt. 192 e 273 c.p.p.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motiva che: (i) il controllo in sede di riesame è limitato alla legittimità intrinseca dell'ordinanza impugnata e non a questioni successive che incidono sulla persistenza della misura (le eventuali carenze nell'interrogatorio di garanzia andavano dedotte con istanza di revoca ex art. 306 c.p.p., non con il riesame); (ii) il Tribunale del riesame non si è basato sul verbale di Rosenfeld ma su elementi acquisiti anteriormente (monitoraggio GPS del veicolo, riprese video del furto, fuga e sosta, rinvenimento di oggetti riconducibili al reato nel veicolo, e riconoscimento tramite raffronto immagini/cartellino foto-segnaletico da parte di operatori di polizia giudiziaria); (iii) in materia cautelare la nozione di "gravi indizi" è meno rigorosa del giudizio di merito e non richiede la precisione e concordanza del comma 2 dell'art. 192 c.p.p.; pertanto la motivazione del Tribunale è congrua e non manifestamente illogica. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. e art. 625 cod. pen., nn. 2, 5 e 7

    Norme che definiscono il reato contestato (furto pluriaggravato). La Corte ricorda la qualificazione degli illeciti per cui sussistono gravi indizi.

  • art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma richiamata per il reato di porto illegale d'arma contestato.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Aggravante applicata ai reati contestati.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio di garanzia dell'indagato. La Corte precisa che la mancata rinnovazione dell'interrogatorio, quando rilevi, incide sulla persistenza della misura e va fatta valere con l'istanza di revoca (art. 306 c.p.p.), non con il riesame dell'ordinanza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina le misure cautelari. La Corte osserva che l'art. 273, comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2, quindi per le misure cautelari non si richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione delle prove nel giudizio di merito; il comma 2 richiede precisione e concordanza che la Corte esclude essere applicabile al giudizio sulle misure cautelari.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Prevede il procedimento di revoca della misura cautelare per sopravvenute ragioni di inefficacia (ad es. per omissione di adempimenti successivi come l'interrogatorio di garanzia). La Corte indica che la strada corretta per far valere tali profili è questa norma.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Indica il giudice competente per le rinnovazioni; la Corte ricorda che l'istanza di revoca va proposta al giudice che ha emesso l'ordinanza in rinnovazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento; la Corte lo applica per condannare il ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma sulle comunicazioni amministrative a carico della cancelleria; la Corte dispone gli adempimenti di comunicazione conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Il riesame delle misure cautelari è limitato a verificare la legittimità intrinseca dell'ordinanza e la congruità della motivazione; non è strumento idoneo a far valere vizi sopravvenuti relativi alla persistenza della misura (per questi va utilizzato il procedimento di revoca ex art. 306 c.p.p.).
  • Nel giudizio sulle misure cautelari la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" richiede meno rigore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la gravità degli indizi desumibile da qualsiasi elemento idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, senza l'esigenza di precisione e concordanza del comma 2 dell'art. 192 c.p.p.
  • La mancata acquisizione o la tardiva produzione di atti intervenuti dopo l'adozione della misura (es. verbali emersi successivamente) rileva in via principale se il nuovo provvedimento si è effettivamente fondato su tali elementi; se non sono confluiti nel fascicolo o non sono stati valorizzati dal giudice, la censura è priva di concreta rilevanza in sede di riesame.
  • La Corte non riesamina i fatti né ripesa il materiale probatorio: può solo controllare se la motivazione del giudice di merito sia adeguata, coerente e non manifestamente illogica. Richiedere una diversa ponderazione degli stessi elementi non vale a fondare un vizio di legittimità.
  • Il riconoscimento dell'indagato tramite raffronto immagini/cartellino foto-segnaletico operato da polizia giudiziaria costituisce prova atipica ammissibile; la valutazione della sua attendibilità spetta al giudice di merito e non è facilmente rimettibile in sede di legittimità salvo vizi logici evidenti.
  • Chi intende far valere l'inefficacia della misura per omissioni procedurali successive (es. interrogatorio di garanzia non effettuato) deve proporre l'istanza di revoca e non sostituire tale censura al riesame.

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