Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, notificato il 18 dicembre 2017 mediante un operatore postale privato. La contribuente, dopo avere perso in appello davanti alla CTR, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulla notificazione tramite operatori postali privati, sostenendo che la notifica dell’atto impositivo fosse nulla perché eseguita da Nexive senza il necessario titolo abilitativo; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per la mancata condanna del Comune alle spese di lite nel primo grado. La doglianza principale è stata ritenuta non specificamente autosufficiente, perché la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale dove la questione sulla licenza dell’operatore fosse stata sollevata nei gradi di merito né aveva localizzato gli atti su cui fondava la censura.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, o comunque infondata, la censura principale per difetto di specificità e localizzazione ex art. 366 c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva trascritto né indicato con precisione gli atti processuali rilevanti. Ha inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva in tema di notifiche eseguite da operatori di posta privata nel periodo di liberalizzazione del servizio, osservando che la questione, comunque, non poteva condurre a una rivalutazione del fatto in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla validità della notifica dell’avviso di accertamento.
art. 366 c.p.c.
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso deve indicare espressamente e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancata localizzazione è sufficiente a determinare l’inammissibilità della censura.
art. 380-bis c.p.c.
È la base della definizione anticipata del ricorso; la decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie richiamate dall’art. 96 c.p.c.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, per effetto della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel secondo motivo in tema di spese del giudizio tributario, motivo poi assorbito.
artt. 1 e 4 d.lgs. n. 58/2011
Richiamati nel primo motivo e nella ricostruzione del quadro normativo sulla liberalizzazione del servizio postale e sull’operatività delle notifiche tramite operatori privati.
art. 14 L. n. 890/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione postale.
artt. 4 e 18 d.lgs. n. 261/1999
Richiamati per il regime dei servizi postali e dei titoli abilitativi degli operatori privati.
art. 12 d.P.R. n. 156/1973
Richiamato nel primo motivo come ulteriore base normativa sulla disciplina delle notifiche postali.
art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017
Richiamato per la disciplina successiva sulle licenze individuali relative ai servizi sottratti a riserva.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione dell’accertamento tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se non vengono specificamente indicati e localizzati nel fascicolo processuale gli elementi su cui la doglianza si fonda.
- La mancanza di localizzazione degli atti processuali richiesti dall’art. 366 c.p.c. basta, di per sé, a impedire il controllo della Corte e a giustificare l’inammissibilità del motivo, senza necessità di ulteriori verifiche sul contenuto dell’allegazione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., con possibile condanna al pagamento di somme ulteriori oltre alle spese di lite.
- La deduzione relativa alla validità della notificazione tramite operatore postale privato richiede una precisa allegazione del titolo abilitativo e della sua deduzione nei gradi di merito; in difetto, la censura non può essere esaminata in sede di legittimità.
- Il rigetto del motivo principale può determinare l’assorbimento delle censure che dipendono logicamente dal suo accoglimento, come quelle sulle spese del giudizio di merito.
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