Sentenza n. 582/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n.55/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 55/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, ed era stato condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, tramite la Carta elettronica, l'importo di euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 marzo 2024 e non era stata appellata. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte e non aveva accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro trenta giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante l'accredito dell'importo dovuto sulla Carta del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere entro il medesimo termine di novanta giorni e potrà ricorrere, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo nei casi previsti dalla legge.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento di somme dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Consente, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'esecuzione del titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia esecutivo e rientri nei casi previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva per il pagamento di somme derivanti da un titolo giudiziario può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, non contestata in giudizio e protratta oltre il termine dilatorio di legge, impone l'accoglimento della domanda di ottemperanza e la fissazione di un termine per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione allo scadere del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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