Cassazione Penale, Sentenza n. 22848/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (28/11/2025) relativo ad aree di proprieta della societa Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio C. s.a.s. La ricorrente, indagata per violazioni urbanistiche (artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/2001), contestava l'inammissibilita sostenendo che, pur non essendo proprietaria formale dei beni, aveva interesse concreto e attuale al riesame in quanto l'eventuale rimozione del sequestro avrebbe inciso sulla sua posizione (richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 25/09/2025 che ammette l'istanza dell'indagato se allega interesse concreto e attuale). In subordine deduceva profili di illegittimita del titolo cautelare: inutilizzabilita di atti investigativi, estraneita alle contestazioni, esistenza di cause estintive, errata qualificazione giuridica, ecc.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la legittimazione a proporre il riesame (art. 322 c.p.p.) e l'interesse all'impugnazione (artt. 568, comma 4 e 591 c.p.p.) sono distinti: l'imputato non proprietario puo impugnare solo se allega un interesse concreto e attuale riconducibile alla rimozione del pregiudizio derivante dal sequestro. Le deduzioni della ricorrente sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare un interesse concreto collegato agli effetti della rimozione del sequestro (le censure sul fumus commissi delicti e sull'inutilizzabilita del materiale non bastano). Si e pertanto confermata l'inammissibilita dell'istanza di riesame e la ricorrente e stata condannata alle spese processuali, nonche al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della possibilita prevista dall'art. 1 comma 64 L. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Attribuisce le categorie astratte legittimate al riesame reale (l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione); la Corte interpreta che la legittimazione astratta non esonera dall'onere di dimostrare un interesse concreto e attuale per l'ammissibilita dell'impugnazione.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni che richiede l'esistenza di un interesse all'impugnazione; la Corte la usa per affermare che, oltre alla legittimazione formale, e necessario provare un'utilita concreta derivante dall'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato come norma generale sulle impugnazioni che contribuisce alla nozione di ammissibilita fondata sulla sussistenza di un interesse concreto e attuale.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari: in sede di legittimita' e' ammessa la censura per violazione di legge e per inesistenza o mera apparenza della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato la ricorrente e ha determinato equitativamente anche la somma da versare alla Cassa delle ammende ai sensi della facolta prevista dalla L. n. 103/2017.
art. 30 e art. 44 lett. c) DPR n. 380/2001
Norme sostanziali in materia edilizia oggetto delle contestazioni penali; individuano i reati per i quali e' stato operato il sequestro preventivo.
Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025 (Calvarese)
Principio interpretativo recente secondo cui la persona sottoposta ad indagini puo proporre richiesta di riesame se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro; la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilita del principio ma ha richiamato l'onere di allegazione specifica e non generica.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente al giudice, in caso di inammissibilita, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato la facolta determinando il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale relativo a misure sanzionatorie e rimedi; utilizzata per motivare la decisione sul pagamento equitativo alla Cassa delle ammende.
art. 2286 cod. civ.
Norma societaria richiamata nella deduzione difensiva in ordine a possibili conseguenze risarcitorie e di esclusione dalla compagine; la Corte non ha ritenuto questi aspetti idonei a dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione cautelare.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra legittimazione formale ad impugnare (chi e' nominato dall'art. 322 c.p.p.) e interesse concreto e attuale all'impugnazione: entrambi devono concorrere perche il riesame sia ammissibile.
- Un indagato non proprietario puo proporre il riesame di un sequestro preventivo solo se allega specificamente e dimostra un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del vincolo (non basta contestare il fumus del reato).
- Le censure riguardanti la difesa del merito penale (es. inutilizzabilita di atti, estraneita, estinzione del reato) sono in genere insufficienti, da sole, a fondare l'interesse all'impugnazione cautelare, perché l'obiettivo del riesame e' eliminare il pregiudizio del vincolo reale.
- In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari e' limitato: ammessa la censura per violazione di legge e per inesistenza o mera apparenza della motivazione; la critica della logica motivazionale non e' sempre decisiva.
- Nelle impugnazioni cautelari e' importante allegare fatti e circostanze concreti che colleghino la rimozione del sequestro a una utilita giuridicamente rilevante per l'impugnante (es. impossibilita di esercitare diritti giuridici direttamente incisi dal vincolo).
- Il mancato rispetto degli oneri di allegazione puo comportare l'inammissibilita del ricorso e conseguenti sanzioni economiche e spese processuali.
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