Cassazione Penale, Sentenza n. 17246/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di conferma della responsabilità per due delitti di tentato furto aggravato in abitazione (commessi il 19/08/2015 e l'08/10/2017) con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Il ricorso articolava due motivi: (1) mancato riconoscimento della desistenza volontaria per il capo b) — si sosteneva che l'introduzione nell'area condominiale e l'ingresso nel box non fossero sufficienti a integrare il tentativo punibile; (2) carenza di motivazione sulla mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, poiché le condotte avrebbero al più costituito manipolazioni non funzionali alla sottrazione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (deciso il 19/03/2025, Roma). La Corte ha ritenuto il ricorso, nei limiti dell'inammissibilità, infondato: sul primo motivo ha confermato il principio che la desistenza è configurabile solo nella fase del tentativo incompiuto e che, una volta eseguiti atti idonei a porre in moto il meccanismo causale dell'evento (qui: forzatura della saracinesca del box e tentativo di asportare biciclette), si è in presenza di un tentativo punibile; inoltre gravava sul resistente l'onere di provare la volontarietà dell'interruzione dell'azione, non allegata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: la forzatura di portoni, portiere e basculante costituisce manifestazione di violenza sulle cose e, secondo la ricostruzione fattuale, era strumentale alla commissione dei furti; la doglianza difensiva non indicava elementi specifici. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore Generale aveva depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) Codice di procedura penale
Individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione o violazione di legge); la Corte ha valutato il primo motivo alla luce del principio giurisprudenziale sulla desistenza e lo ha ritenuto infondato.
art. 606, comma 1, lett. e) Codice di procedura penale
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione nelle parti essenziali; la Corte ha ritenuto il secondo motivo generico e non idoneo a individuare specifici vizi di motivazione.
art. 616 Codice di procedura penale
Stabilisce le conseguenze della reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese; applicata con condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La desistenza volontaria dal reato nei delitti a danno a forma libera è riconosciuta solo se l'interruzione avviene nella fase del tentativo incompiuto: quando siano stati già eseguiti atti idonei a mettere in moto il meccanismo causale dell'evento, la desistenza non opera e al massimo può valutarsi un recesso attivo se il soggetto compie atti positivi per impedire l'evento.
- Chi deduce la desistenza ha l'onere della prova circa la volontarietà dell'interruzione dell'azione criminosa; semplici affermazioni senza circostanze concrete e prove non sono sufficienti.
- Per qualificare la condotta come 'violenza sulle cose' non è richiesta una distruzione totale: la forzatura di saracinesche, portoni, portiere o basculanti è comunemente ritenuta manifestazione di violenza sulle cose, specialmente se strumentale alla commissione di un furto.
- Le censure generiche o non specificamente ancorate a fatti o elementi probatori non consentono alla Corte di Cassazione di esercitare il sindacato di legittimità e saranno in genere respinte.
- In ricorso per Cassazione occorre indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto contestati (e, se si invoca la desistenza, fornire prova o elementi concreti della volontarietà dell'abbandono dell'azione); in mancanza il ricorso rischia il rigetto e la condanna alle spese.
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