Sentenza n. 4782/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza Alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4323/2023, depositata in data 14.12.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4323/2023, che aveva condannato al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4323/2023, depositata il 14 dicembre 2023, relativa al pagamento di somme di denaro. Il TAR ha rilevato d’ufficio, sottoponendola al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’inammissibilità del ricorso perché non era stata prodotta prova della notificazione del titolo esecutivo effettuata dal creditore ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessaria per verificare il decorso del termine di 120 giorni. La relazione prodotta attestava invece una notificazione eseguita in proprio dal difensore, nell’interesse di sé stesso quale attributario delle spese legali in qualità di antistatario, e non una notificazione effettuata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima del cui decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, si applichi anche al giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme. La prova della notificazione del titolo da parte del ricorrente mancava: la relazione prodotta documentava la notificazione effettuata dal difensore in proprio per conseguire le spese liquidate in suo favore quale antistatario, non quella richiesta al creditore. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
si tratta di un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché, prima del suo decorso, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie;
Il termine di 120 giorni previsto per procedere all’esecuzione contro la pubblica amministrazione è applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme; la sua inosservanza determina l’inammissibilità.
Ritenuta, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nel corso dell’udienza camerale
La questione rilevata preliminarmente dal giudice è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso dell’udienza camerale.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro; la sua osservanza deve poter essere verificata sulla base della prova della notificazione del titolo esecutivo effettuata dal creditore.
- La notificazione del titolo effettuata in proprio dal difensore, quale antistatario e nell’interesse personale al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, non prova la notificazione eseguita nell’interesse del creditore ai fini della verifica del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →