Sentenza del 09/08/2019 n. 4826 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef e addizionali - Reddito di capitale - Abuso del diritto attraverso più operazioni sociali - Applicazione dell'art. 10 bis della l. n. 212/2000 - Rilevanza dell'aspetto procedurale - Mancato invio al contribuente dell'invito con richiesta di chiarimenti - Ripartizione dell'onere probatorio - Sussistenza delle ragioni economico - aziendali delle operazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente un maggior reddito di capitale, ritenendo abusive una serie di operazioni societarie ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000. Secondo l'Ufficio, le operazioni sarebbero state prive di sostanza economica e finalizzate principalmente a conseguire un vantaggio fiscale. La controversia ha riguardato sia la sussistenza dell'abuso del diritto sia il rispetto della procedura prevista dalla norma, in particolare il mancato invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti prima dell'emissione dell'atto.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, anche qualora fosse applicabile la disciplina dell'abuso del diritto, l'accertamento sarebbe stato viziato dal mancato invio dell'invito con richiesta di chiarimenti, adempimento previsto a pena di nullità dall'art. 10-bis. Hanno inoltre richiamato la ripartizione dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve dimostrare la condotta abusiva, mentre il contribuente deve provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali. Nel caso concreto, le operazioni risultavano riconducibili a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa e, pertanto, non erano considerate abusive ai sensi del comma 3 dell'art. 10-bis. L'accertamento è stato quindi annullato o comunque respinto nei confronti dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 10-bis, comma 2-bis
La contestazione dell'abuso del diritto richiede il rispetto di specifici adempimenti procedurali, tra cui l'invito al contribuente a fornire chiarimenti prima dell'emissione dell'atto; la violazione può comportare la nullità dell'accertamento.
Legge n. 212/2000, art. 10-bis, comma 3
Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.
La presenza di concrete e non marginali ragioni economiche, organizzative o aziendali esclude l'abuso del diritto, anche se l'operazione produce un vantaggio fiscale.
Legge n. 212/2000, art. 10-bis, comma 9
L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della condotta abusiva; il contribuente deve dimostrare le ragioni extrafiscali non marginali che giustificano le operazioni.
Codice civile, art. 2697
Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si basa. La disposizione opera, nel caso esaminato, in coordinamento con la ripartizione specifica dell'onere probatorio prevista dall'art. 10-bis.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta un abuso del diritto, deve rispettare integralmente la procedura prevista dall'art. 10-bis, compreso l'invito preventivo al contribuente a fornire chiarimenti; la sua omissione può determinare la nullità dell'accertamento.
- Non è sufficiente dimostrare che un'operazione abbia prodotto un risparmio fiscale: l'Amministrazione deve provare l'assenza di sostanza economica e l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.
- Il contribuente dovrebbe documentare preventivamente le ragioni economiche, organizzative, finanziarie o gestionali delle operazioni, dimostrando che non sono meramente marginali o pretestuose.
- Operazioni societarie finalizzate al miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa non sono abusive se sorrette da ragioni extrafiscali valide, anche quando comportano un effetto fiscale favorevole.
- La valutazione deve riguardare l'insieme delle operazioni e il loro concreto risultato economico, non soltanto la forma giuridica o il singolo passaggio negoziale.
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