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Sentenza

Sentenza del 09/08/2019 n. 4820 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Controllo della dichiarazione dei redditi - Pagamento dell'IVA - Imposta dichiarata e non versata - Applicazione dell'art. 54 -bis, comma 2 bis, del D.P.R. n. 633/1972 - Obbligo contraddittorio preventivo - Non sussiste nel caso di specie - Liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che, prima dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere instaurato un contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. La pretesa riguardava l'IVA indicata nella dichiarazione dei redditi ma non versata. L'Amministrazione aveva proceduto alla liquidazione automatizzata del tributo senza modificare o rettificare i dati dichiarati.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dichiarate, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Poiché l'Amministrazione si è limitata a chiedere il pagamento dell'IVA dichiarata e non versata, senza effettuare una rettifica della dichiarazione, si tratta di attività di riscossione e non di imposizione. La cartella è quindi risultata legittima.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis, comma 2-bis

    Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.

    La norma consente all'Amministrazione di verificare e riscuotere l'IVA dovuta sulla base della dichiarazione, anche anticipatamente in presenza di pericolo per la riscossione.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    Il contraddittorio preventivo è necessario solo quando il controllo evidenzi effettive incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non è richiesto quando l'Amministrazione si limita a riscuotere un tributo dichiarato e non pagato.

  • Cassazione, sentenza n. 13760/2016

    Non siamo nell'area degli accertamenti, ma in quella delle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni.

    La liquidazione automatizzata di un'imposta dichiarata e non versata costituisce esercizio di un potere di riscossione, non di imposizione o rettifica, e non richiede di regola un contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Quando la cartella riguarda un tributo indicato dal contribuente nella propria dichiarazione ma non versato, l'Amministrazione può procedere alla liquidazione e alla riscossione senza instaurare necessariamente un contraddittorio preventivo.
  • Il contraddittorio preventivo diventa necessario quando il controllo non è meramente automatizzato e comporta valutazioni, rettifiche o incertezze rilevanti sui dati dichiarati.
  • La distinzione fondamentale è tra attività di riscossione di somme già dichiarate e attività di accertamento o imposizione di somme ulteriori: solo la seconda, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, richiede normalmente un confronto preventivo.
  • La mera contestazione della cartella non è sufficiente a escluderne la legittimità se il contribuente non dimostra errori di calcolo, pagamenti già effettuati o l'esistenza di effettive incertezze rilevanti nella dichiarazione.

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