Sentenza n. 6708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 716, pubblicata l’8 settembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il riconoscimento del solo finanziamento base di 20.000 euro e il diniego della quota di premialità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione aveva presentato domanda per i contributi regionali destinati ad attività teatrali e musicali per l’annualità 2024, indicando nel Modulo 1/A una richiesta di 20.000 euro per un progetto complessivo di 55.000 euro e compilando anche il Modulo 5/A, relativo alla premialità. La Regione ha ammesso l’associazione al finanziamento base di 20.000 euro, negando la premialità, sebbene l’istruttoria tecnica l’avesse quantificata in 21.366,25 euro. L’associazione ha dedotto: violazione dei criteri stabiliti dalla DGR 18 novembre 2023 e dell’art. 12 l. 241/1990, sostenendo che l’importo indicato nel Modulo 1/A riguardasse soltanto il contributo base e che il Modulo 5/A esprimesse autonomamente la volontà di concorrere alla premialità; violazione dell’art. 6 l. 241/1990 e dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 per omessa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale; violazione del principio del risultato e della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché la premialità sarebbe stata negata per un mero errore materiale di compilazione; violazione del principio di proporzionalità, per avere la Regione trattato il Modulo 1/A come una richiesta economica vincolante e immodificabile. Sono stati inoltre riproposti i motivi di primo grado relativi al difetto di motivazione, al mutamento delle ragioni del diniego, all’illogicità manifesta, alla contraddittorietà e alla disparità di trattamento. La Regione ha eccepito anche la tardiva impugnazione di precedenti determinazioni, eccezione non esaminata dal Collegio poiché l’appello è stato ritenuto infondato nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo il punto 6 dell’Allegato alla DGR 18 novembre 2023, secondo cui il contributo è riconoscibile entro il limite della richiesta formulata dal richiedente. Il Modulo 1/A è stato qualificato come il documento nel quale viene formalizzata l’entità complessiva della richiesta e l’importo di 20.000 euro costituisce quindi il limite massimo concedibile, anche se l’istruttoria tecnica aveva astrattamente quantificato una premialità ulteriore. Il Modulo 5/A dimostrava la partecipazione al meccanismo premiale e il possesso dei relativi requisiti, ma non superava il limite economico risultante dalla domanda principale. Il Collegio ha escluso la violazione del soccorso istruttorio, perché dalla domanda non emergevano un evidente errore materiale o un’incongruenza: il preventivo presentava infatti un compiuto equilibrio tra entrate e uscite. L’amministrazione non era pertanto tenuta a ricostruire la volontà dell’associazione mediante una combinazione interpretativa dei diversi moduli, sostituendo la richiesta espressa con una diversa richiesta economica. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo ai principi elaborati in materia di appalti pubblici e non desumibile, dalla diversa formulazione dell’avviso per il 2025, alcuna ambiguità dell’avviso relativo al 2024. L’eccezione di inammissibilità della Regione è rimasta assorbita. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 56 l.r. Sardegna n. 1/1990
Costituisce la base normativa regionale degli interventi contributivi per attività teatrali e musicali.
art. 12 l. 241/1990
Invocato dall’appellante in relazione ai criteri di concessione dei contributi pubblici; la censura è stata respinta alla luce dell’interpretazione dell’avviso e dei relativi moduli.
art. 6 l. 241/1990
Invocato quale fondamento del dovere di soccorso istruttorio procedimentale; il Collegio ha escluso che vi fosse un errore materiale o un’incongruenza evidente tale da imporne l’attivazione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Invocato dall’appellante in materia di soccorso istruttorio; il Collegio ha ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina degli appalti pubblici rispetto a una procedura di concessione di contributi.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Invocato dall’appellante per il principio del risultato; il Collegio ha escluso che tale richiamo potesse superare il limite della richiesta economica risultante dalla domanda di contributo.
DGR Sardegna 18 novembre 2023, n. 18/11, Allegato, punto 5
Prevede il limite del contributo in rapporto alle spese sostenute e ammissibili, entro la percentuale indicata negli atti della procedura.
DGR Sardegna 18 novembre 2023, n. 18/11, Allegato, punto 6
il contributo va riconosciuto nel limite della richiesta e non oltre, anche se potenzialmente concedibile
Il contributo concedibile non può eccedere l’importo richiesto nel Modulo 1/A, anche quando l’istruttoria evidenzi l’astratta spettanza di una somma maggiore.
Massime di principio
- In una procedura di concessione di contributi pubblici, quando l’avviso stabilisce che il contributo è riconoscibile entro il limite della richiesta, l’importo indicato nel modulo destinato a formalizzare la domanda costituisce il limite massimo concedibile, anche se l’istruttoria accerta il possesso dei requisiti per una somma maggiore.
- La compilazione di un modulo specificamente dedicato alla premialità può dimostrare la volontà di partecipare al relativo meccanismo e il possesso dei requisiti, ma non consente di superare il limite economico complessivo espresso nella domanda di contributo, ove la disciplina della procedura colleghi il contributo al limite della richiesta.
- Il soccorso istruttorio procedimentale non è dovuto quando la domanda e il relativo preventivo presentano un assetto coerente e completo, senza un evidente errore materiale o un’incongruenza che renda plausibile una diversa volontà del richiedente.
- L’amministrazione non può essere obbligata a ricostruire una richiesta economica diversa da quella espressa mediante un’integrazione interpretativa ottenuta combinando dati contenuti in moduli distinti, quando il tenore della domanda e delle regole della procedura indica chiaramente l’importo richiesto.
- I principi elaborati per le procedure di gara d’appalto non sono automaticamente applicabili alle procedure di concessione di contributi pubblici, che devono essere interpretate principalmente alla luce dell’avviso e dei criteri specifici che le regolano.
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