Cassazione Penale, Sentenza n. 47118/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva in gran parte rigettato la richiesta di revoca ex art. 669 c.p.p. di quattro sentenze di condanna. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non aveva valutato correttamente il riconoscimento dell'unicità dei fatti ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (foglio di via obbligatorio) e aveva omesso di pronunciarsi sulla questione del bis in idem per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (sottrazione agli obblighi della sorveglianza speciale). In sostanza si chiedeva di verificare la natura della condotta (istantanea o permanente), la sovrapposizione temporale dei fatti e l'eventuale duplicazione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, rilevando che quest'ultimo non ha compiuto gli accertamenti dovuti: non ha verificato se le condotte contestate fossero di natura permanente o istantanea (con conseguente valutazione della coincidenza temporale e del divieto di bis in idem) e ha omesso di esaminare la richiesta relativa al bis in idem per il reato di cui all'art. 75. La Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante secondo cui il reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 può essere sia istantaneo sia permanente e ha sottolineato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di esaminare i titoli e motivare in ordine a tali profili (poteri ex art. 666, comma 5 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale della richiesta di revoca delle sentenze di condanna in sede esecutiva; norma invocata dal ricorrente per ottenere la revisione dell'esecuzione
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
La norma (contravvenzione al foglio di via obbligatorio) può essere realizzata sia come reato omissivo istantaneo (mancato raggiungimento della destinazione entro il termine) sia come reato permanente (ritorno non autorizzato nel comune vietato). La qualificazione influisce sulla valutazione della sovrapposizione temporale e del divieto di nuovo giudizio (bis in idem).
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Riferita alla sottrazione agli obblighi della sorveglianza speciale: la Corte richiede di verificare se la sottrazione sia stata una condotta unica e continuativa (che assorbe altre violazioni) oppure plurime e autonome, condizione essenziale per valutare la questione del bis in idem
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di esaminare i titoli e compiere accertamenti utili ai fini dell'esecuzione; la Corte ha richiamato tale potere per sottolineare l'obbligo di verificare le caratteristiche delle condotte oggetto di giudizio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare, esaminando le sentenze e i titoli, se le condotte contestate sono di natura istantanea o permanente: la qualificazione incide sulla possibilità di configurare una sovrapposizione temporale e quindi il divieto di doppia punizione (bis in idem).
- Quando risulta contestata la violazione di obblighi di sorveglianza speciale, va accertato se si tratta di una unica sottrazione continuativa (che assorbe altre violazioni occorse nello stesso periodo) o di reiterate condotte autonome; questa distinzione è rilevante per l'identità materiale dei fatti.
- Non è sufficiente un rigetto generico: il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente le ragioni per cui non sussistono coincidenze di fatto o profili di bis in idem; omissioni motivazionali possono determinare l'annullamento col rinvio.
- La funzione del giudice dell'esecuzione include, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., un controllo approfondito dei titoli e delle sentenze gravate al fine di tutelare il principio del divieto di nuovo giudizio.
- In situazioni con più sentenze per fatti temporalmente vicini, le difese devono proporre e documentare l'eventuale coincidenza temporale e la qualificazione della condotta; il giudice deve valutare queste evidenze e decidere in ordine alla rivendicazione del bis in idem.
- La Corte di legittimità tende ad accogliere ricorsi quando il giudice dell'esecuzione non compie i necessari accertamenti sui profili di permanenza/istantaneità e sulla sovrapposizione temporale tra le condotte giudicate.
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