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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02092/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da un imprenditore individuale nei confronti di un condominio, in forza di una sentenza di condanna ottenuta per il pagamento del corrispettivo dovuto per lavori edili. Gli opponenti eccepivano che il credito non potesse essere preteso nei loro confronti per l'intero debito condominiale, in assenza di solidarietà tra condomini, e chiedevano accertarsi che essi rispondevano solo nei limiti delle rispettive quote. Dopo la sospensione dell'esecuzione, il giudizio di merito aveva accertato l'obbligazione del solo esecutato nei limiti della quota millesimale, rimettendo la causa sul ruolo per quantificare il dovuto e la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Sopravvenuto il fallimento dell'impresa creditrice, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la causa; la Corte d'appello aveva confermato l'improcedibilità, ritenendo che le domande residuali dovessero essere proposte secondo il rito dell'accertamento del passivo davanti al giudice fallimentare e che la domanda di condanna o accertamento verso il fallimento rientrasse nella competenza esclusiva del giudice delegato, compensando poi integralmente le spese. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: nullità della sentenza d'appello per difetto dei requisiti dell'art. 132 c.p.c.; erronea conferma dell'improcedibilità, sostenendo che essa riguardasse solo azioni esecutive o cautelari contro il fallito; erronea affermazione della competenza esclusiva del giudice delegato sulle domande di accertamento e restituzione; erronea devoluzione al giudice dell'esecuzione della questione sullo svincolo delle somme e sulle sorti del pignoramento; erronea compensazione delle spese di lite. Prima della decisione, però, il ricorrente depositava formale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa non ha natura accettizia e produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte; poiché il difensore del ricorrente era munito di procura speciale e la parte intimata non si era costituita, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, per mancanza di attività difensiva dell'intimata, e che non doveva disporsi il raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza è prevista solo per rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non per l'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro dei requisiti indispensabili della sentenza; la Corte non esamina nel merito la censura per intervenuta rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come base dei motivi di ricorso per violazione di norme di diritto.

  • artt. 52 e 93 l. fall.

    Richiamati dalla Corte d'appello per affermare che le domande di accertamento del credito verso il fallimento e di condanna erano devolute al rito e alla competenza del procedimento di verifica del passivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al ricorso, cui il ricorrente ha fatto ricorso; la Corte ribadisce che la rinuncia non ha carattere accettizio.

  • contributo unificato

    La Corte esclude il raddoppio perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte, salvo il diverso regime delle spese se la controparte si è costituita e ha svolto difese.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura ha carattere eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, compresi quelli relativi a nullità della sentenza impugnata, improcedibilità della domanda, competenza del giudice fallimentare e regolazione delle spese.
  • Quando la parte intimata non si costituisce, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia senza porre spese a carico di alcuna parte, in mancanza di attività difensiva da rifondere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

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