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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del D.R. dell'Università degli Studi di Salerno 19 marzo 2025 (prot. n. 92567) recante l'approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa COMP/PO/4TER/04 per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, co. 4 ter della l. n. 240/2010 s.m.i. G.S.D. 12/GIUR-15-Diritto romano e fondamenti di diritto europeo (già S.C. 12/H1- Diritto romano e diritti dell'antichità) e S.S.D. GIUR15-A- Diritto Romano e fondamenti del diritto europeo (già IUS/18- Diritto romano e diritti dell'antichità) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) / DSG; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente e, in particolare, del D.R. dell'Università degli Studi di Salerno del 28 giugno 2024, n. 1643, con il quale è stata indetta la procedura; del D.R. del 30 ottobre 2024, n. 2832, di nomina della Commissione per la Procedura; del verbale n. 1 della riunione del 17 dicembre 2024, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione (7 gennaio 2025, 20 febbraio 2025 e 10 marzo 2025) recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente ivi incluso il provvedimento di nomina e presa di servizio - Delibera del C.d.D. del 26 marzo 2025; e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. 837/2024; nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Salerno alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202500861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, inclusi i giudizi della commissione, l'approvazione degli atti e la proposta di chiamata della controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Salerno per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore del diritto romano e fondamenti del diritto europeo, chiedendo l'annullamento degli atti e la rivalutazione dei candidati da parte di una commissione in diversa composizione. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento di ateneo, nonché eccesso di potere, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto ponderare e specificare i criteri generali di valutazione, svolgere un effettivo confronto comparativo e motivare in modo puntuale la non idoneità della ricorrente rispetto ai candidati ritenuti idonei. Con il secondo motivo ha contestato le valutazioni della commissione per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, errori di fatto, disparità di trattamento, violazione delle regole di valutazione e omessa o inesatta considerazione di pubblicazioni, attività didattica, partecipazione a progetti internazionali, relazioni di tesi e attività di terza missione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti successivi di approvazione della proposta di chiamata e di nomina in ruolo, nonché l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La proposta di chiamata del consiglio di dipartimento era stata espressamente impugnata; inoltre, l'omessa impugnazione della successiva delibera del consiglio di amministrazione e del decreto di nomina non faceva venir meno l'interesse, poiché l'eventuale annullamento degli atti della fase concorsuale avrebbe avuto effetto direttamente caducante sugli atti di chiamata e di presa di servizio, in quanto da essi immediatamente derivati. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: nelle procedure di chiamata ex art. 18 della legge n. 240/2010 la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle diverse attività valutabili, potendo considerarle globalmente. Nel caso concreto i criteri erano stati previamente determinati con riferimento a pubblicazioni, curriculum, attività didattica e di ricerca, incarichi istituzionali e gestionali, attività di terza missione e altri profili coerenti con il bando. I giudizi individuali e collegiali erano stati ritenuti sufficientemente motivati e idonei a rendere comprensibile l'iter valutativo. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha affermato che la commissione può formulare una valutazione complessiva e sintetica dei titoli e delle pubblicazioni, senza esaminare analiticamente ogni singolo elemento, purché consideri i dati rilevanti e motivi il giudizio secondo i parametri del bando. Le censure della ricorrente miravano a sostituire la propria valutazione qualitativa a quella tecnico-discrezionale della commissione e non evidenziavano errori tecnici manifesti o apprezzamenti palesemente irragionevoli. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    La disposizione legislativa richiamata prevede una procedura di chiamata per un quinto dei posti disponibili in prima fascia, cui possono partecipare gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare interessato.

    La norma rimette ai regolamenti di ateneo la disciplina delle procedure di chiamata, nel rispetto dei criteri generali di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; la valutazione può articolarsi nella selezione degli idonei da parte della commissione e nella successiva scelta del candidato da proporre per la chiamata da parte del consiglio di dipartimento.

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    prevedendo che tali procedimenti di chiamata siano riservati a studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ed escludendo la partecipazione di professori di prima fascia già in servizio

    La disposizione disciplina la procedura speciale di chiamata per posti di professore di prima fascia oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nelle procedure di chiamata dei professori universitari disciplinate dall'art. 18 della legge n. 240/2010, la commissione non è obbligata ad attribuire pesi o una gerarchia predeterminata alle attività didattiche, scientifiche, istituzionali, gestionali e di terza missione, potendo valutarle complessivamente secondo i criteri del bando.
  • La commissione di una procedura selettiva universitaria può formulare giudizi sintetici e globali sui titoli, sulle pubblicazioni, sul curriculum e sull'attività didattica, senza analizzare singolarmente ogni elemento prodotto dal candidato, purché consideri i dati rilevanti e renda comprensibile il percorso logico della valutazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione universitaria non consente di sostituire alla valutazione collegiale quella soggettiva del candidato; l'illegittimità può essere riconosciuta solo in presenza di errori tecnici evidenti, travisamento dei fatti o apprezzamenti manifestamente irragionevoli.
  • Nelle procedure di reclutamento del personale docente universitario, l'annullamento dell'atto che conclude la fase concorsuale può produrre direttamente la caducazione degli atti successivi di chiamata, approvazione e presa di servizio che ne costituiscono derivazione immediata, sicché la loro mancata autonoma impugnazione non determina necessariamente l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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