Ordinanza n. 472/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00055978 del 15/10/2025 comunicata in data 16/10/2025 così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Dott.ssa Luburic Ana, nata il 14/11/1976 a Belgrado (Serbia) - ITALIA, conseguito nell'ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 17/05/2022 con n. 1335, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza n. 17793 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 25809 del 11/10/2022, come citata in premessa, è rigettata”. b) di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato formativo estero ai fini dell’insegnamento su posto di sostegno come docente specializzato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la sua istanza di riconoscimento di un attestato conseguito presso un’università estera nell’ambito di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo relativo alla formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. Ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità del diniego per l’inadeguata valutazione della documentazione relativa all’intero iter formativo svolto all’estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre contestata la rilevanza ostativa attribuita dall’amministrazione alla natura non abilitante del titolo e la motivazione relativa alle divergenze tra i programmi formativi, anche in rapporto ai principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori. La domanda cautelare è stata proposta considerando anche il contratto di insegnamento su posto di sostegno in corso, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego ministeriale fino alla scadenza del contratto di insegnamento della ricorrente, fissata al 30 giugno 2026. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell’iter formativo estero, incluso il piano analitico degli studi, e l’esperienza professionale maturata. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull’assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall’Adunanza plenaria n. 18-22/2022. Quanto alle differenze tra i programmi formativi, il TAR ha richiesto una motivazione rigorosa, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori; ha inoltre considerato che le divergenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. La tutela è stata limitata temporalmente alla scadenza del contratto di insegnamento. La fissazione dell’udienza di merito è stata rinviata a un separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza dei relativi presupposti, con sospensione temporanea dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Adunanza plenaria n. 18-22/2022
Il TAR richiama la pronuncia per ritenere già risolte le argomentazioni ostative fondate sull’assenza di natura abilitante del titolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo formativo o professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa all’iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, insieme all’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero non può fondarsi soltanto sull’assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomento ostativo sia stato già superato dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
- Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli richiesti dall’ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, anche alla luce dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra l’ordinamento estero e quello nazionale possono essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, la loro mera esistenza non giustifica automaticamente il diniego di riconoscimento.
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