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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-632/17

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2018. — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. w Warszawie contro Jacek Michalski. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un estratto di libri bancari – Impossibilità per il giudice, in assenza del ricorso del consumatore, di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. — Causa C-632/17

Giurisprudenza europea62017CO0632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha dichiarato incompatibile con il diritto UE un sistema processuale che consente alle banche di ottenere un’ingiunzione di pagamento basata solo sul proprio estratto contabile, senza che il giudice possa svolgere controlli sostanziali sul contratto. La decisione valorizza la tutela effettiva del consumatore sia contro le clausole abusive sia rispetto agli obblighi informativi nei contratti di credito al consumo. Decisivo è anche il rilievo che l’opposizione, per termini brevi e costi elevati, può scoraggiare l’esercizio del diritto di difesa.

Tutela del consumatore nei procedimenti monitori bancari: incompatibilità con il diritto UE di un’ingiunzione di pagamento fondata solo su un estratto dei libri contabili della banca, se il giudice non può controllare d’ufficio clausole abusive e informazione contrattuale.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE e l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale che consenta a una banca di ottenere un’ingiunzione di pagamento su semplice estratto dei propri libri contabili, quando il giudice, nella fase iniziale, non può esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto di credito al consumo né verificare che il contratto contenga tutte le informazioni obbligatorie, e l’opposizione del consumatore è assoggettata a termini, oneri di allegazione e spese tali da poter dissuadere dall’impugnazione.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e l’articolo 10 della direttiva 2008/48 ostano a una normativa nazionale che consenta di emettere un’ingiunzione di pagamento fondata esclusivamente su un estratto dei libri contabili di una banca, quando il giudice adito non dispone, nella fase in cui emette l’ordine, degli elementi necessari per controllare d’ufficio sia l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto sia la presenza delle informazioni obbligatorie nel contratto di credito; ciò vale soprattutto se le modalità di opposizione del consumatore sono tali da non garantire in concreto un rimedio effettivo e da comportare un rischio non trascurabile di mancata opposizione o di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10 direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ingiunzione di pagamento bancaria e tutela del consumatore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich nell’ambito di una controversia tra una banca polacca e un consumatore in relazione a un credito derivante da una carta di credito. La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, richiamando in modo diretto la propria recente giurisprudenza in materia di procedimenti monitori e clausole abusive.

Fatti e procedimento principale

La banca aveva chiesto un’ingiunzione di pagamento per somme non rimborsate dal consumatore, allegando soltanto un estratto dei propri libri contabili, firmato da soggetto autorizzato e munito di sigillo, oltre alla prova della lettera di costituzione in mora. Il giudice del rinvio ha spiegato che, nel sistema polacco, nella prima fase del procedimento monitorio il controllo giudiziale si limita alla regolarità formale dell’estratto, senza acquisire il contratto di credito né altri elementi utili per verificare il contenuto del rapporto negoziale.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama:

  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, relativi alla non vincolatività delle clausole abusive e ai mezzi adeguati ed efficaci per farle cessare;
  • l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE, che impone l’inserimento chiaro e conciso delle informazioni essenziali nei contratti di credito al consumo;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che prevede l’armonizzazione massima nei settori disciplinati dalla direttiva, ma che, nel caso concreto, non è stato ritenuto applicabile per la specifica questione dell’estratto dei libri bancari;
  • l’articolo 47 della Carta, richiamato nel ragionamento sul diritto a un ricorso effettivo.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una procedura che consente alla banca di ottenere un’ingiunzione di pagamento sulla base del solo estratto contabile, quando:

  • il giudice non può esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto di credito;
  • il giudice non può verificare se il contratto contenga le informazioni obbligatorie previste dalla direttiva 2008/48;
  • la possibilità per il consumatore di proporre opposizione è limitata da un termine di due settimane, da oneri di allegazione e prova stringenti e da una disciplina delle spese potenzialmente dissuasiva.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2008/48 non armonizza l’uso degli estratti dei libri contabili bancari come mezzo per ottenere il recupero del credito; di conseguenza, l’articolo 22, paragrafo 1, non era pertinente nel caso di specie.

Quanto alla direttiva 93/13, la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve poter controllare d’ufficio le clausole abusive, ma ciò presuppone di disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari. Nel procedimento descritto dal giudice del rinvio, tale controllo non è possibile nella prima fase, perché il giudice dispone solo di un controllo formale sull’estratto della banca e non del contratto di credito.

La Corte precisa inoltre che il fatto che l’esame sostanziale possa teoricamente avvenire nella successiva fase di opposizione non è sufficiente, se le modalità di esercizio di tale rimedio non garantiscono effettivamente la tutela del consumatore. Nel caso concreto, il termine breve di due settimane, l’obbligo di specificare subito contestazioni, motivi, eccezioni, fatti e prove, nonché la previsione di tre quarti delle spese giudiziarie a carico del consumatore che propone opposizione, sono elementi idonei a creare un rischio non trascurabile che il consumatore non eserciti il rimedio o che l’opposizione risulti inammissibile.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e l’articolo 10 della direttiva 2008/48 ostano a una normativa nazionale come quella polacca descritta nel rinvio, perché non assicura un controllo giudiziale effettivo né una tutela processuale realmente accessibile al consumatore. Il punto centrale è che il sistema non può far gravare sul solo rimedio oppositivo, in condizioni così onerose, la protezione dei diritti conferiti dalle direttive europee.

Rilievi operativi per gli operatori

Per gli avvocati e i professionisti del settore, la decisione conferma che nei procedimenti monitori relativi a crediti al consumo il giudice deve avere la possibilità concreta di verificare d’ufficio la presenza di clausole abusive e il rispetto degli obblighi informativi. Inoltre, modalità di opposizione e regime delle spese non possono essere strutturati in modo tale da dissuadere il consumatore dall’attivare la tutela giudiziale.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecredito al consumoprocedimento monitoriodiritto a un ricorso effettivo

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