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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-829/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 novembre 2018. — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015 – Diritto a una buona amministrazione – Certezza del diritto – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale. — Causa T-829/16

Giurisprudenza europea62016TJ0829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso del Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contro la decisione del Parlamento che aveva escluso una parte delle spese di una campagna sull’immigrazione. Ha ritenuto che il ricorrente fosse stato ascoltato e che l’organo decisionale avesse potuto fondarsi sul lavoro preparatorio dei servizi del Parlamento. Ha inoltre considerato conforme al principio di certezza del diritto il divieto di finanziamento indiretto dei partiti nazionali previsto dal regolamento n. 2004/2003. Infine, ha confermato che la presenza dei loghi del Front national e del Vlaams Belang sui manifesti poteva far percepire la campagna come attribuibile anche a tali partiti, con conseguente vantaggio finanziario indiretto.

Annullamento di una decisione del Parlamento che aveva dichiarato inammissibili spese di una campagna del partito europeo per finanziamento indiretto di partiti nazionali ai sensi del regolamento n. 2004/2003

La questione giuridica

Se la decisione del Parlamento che ha escluso dall’ammissibilità talune spese di una campagna del ricorrente fosse viziata, in primo luogo, da violazione del diritto a una buona amministrazione e del diritto di essere ascoltato; in secondo luogo, da illegittimità o erronea applicazione del divieto di finanziamento indiretto dei partiti politici nazionali di cui all’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003; in terzo luogo, da errore nell’apprezzamento del carattere di finanziamento indiretto della campagna per effetto dell’uso di loghi riconducibili al Front national e al Vlaams Belang.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la decisione del Parlamento era stata adottata da un organo competente dell’istituzione, dopo che il ricorrente aveva potuto presentare osservazioni, sicché non vi era violazione del diritto a una buona amministrazione né del diritto di essere ascoltato. Inoltre, l’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003 non è contrario al principio di certezza del diritto, poiché il divieto di finanziamento indiretto dei partiti nazionali è sufficientemente chiaro e prevedibile per un operatore diligente. Infine, il Parlamento non ha commesso errore nel ritenere che la campagna, percepita dal pubblico come associata almeno in parte al Front national e al Vlaams Belang e realizzata senza loro cofinanziamento, attribuisse a tali partiti un vantaggio finanziario indiretto e rendesse quindi inammissibili le spese contestate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 2004/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2004/2003
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa
  • Articolo 8 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 29 marzo 2004
  • Articolo 224 del regolamento interno del Parlamento vigente all’epoca dei fatti

Annullamento di una decisione del Parlamento sulle spese di una campagna di un partito politico europeo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un partito politico europeo contro una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che aveva dichiarato inammissibili alcune spese, riducendo la sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015. La controversia nasce da una campagna sull’immigrazione nel quadro dell’Accordo di Schengen, diffusa con manifesti recanti, per la versione francese, il logo del ricorrente e un logo associabile al Front national, e per la versione neerlandese il logo del ricorrente e quello del Vlaams Belang.

Fatti e procedimento amministrativo

Il Parlamento, sulla base di una relazione di audit e di uno scambio di corrispondenza con il ricorrente, ha contestato l’ammissibilità delle spese della campagna ritenendo che integrassero un finanziamento indiretto di due partiti politici nazionali, vietato dall’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003. Prima dell’adozione della decisione finale, il ricorrente ha potuto presentare osservazioni scritte, poi esaminate dai servizi del Parlamento e trasmesse al presidente del Parlamento, membro dell’Ufficio di presidenza. Il 12 settembre 2016 l’Ufficio di presidenza ha dichiarato inammissibile la somma di EUR 63.853 e ha fissato il contributo finale.

Eccezione di irricevibilità

Il Parlamento eccepiva l’irricevibilità del ricorso sostenendo, da un lato, che era stato proposto contro l’Ufficio di presidenza, che non sarebbe un’istituzione dell’Unione, e, dall’altro, che l’atto introduttivo non individuava chiaramente i motivi. Il Tribunale ha respinto entrambe le censure: ha osservato che la decisione impugnata era in realtà un atto del Parlamento, adottato dal suo organo competente, e che dal ricorso emergevano in modo sufficientemente chiaro tre motivi distinti, relativi alla buona amministrazione, alla certezza del diritto e alla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003.

Primo motivo: buona amministrazione e diritto di essere ascoltato

Il ricorrente sosteneva che l’Ufficio di presidenza non aveva esaminato direttamente i manifesti e le sue osservazioni, essendosi limitato a recepire una nota del segretario generale, e che ciò violava l’articolo 41 della Carta, l’articolo 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa e la decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004. Il Tribunale ha ricordato che il principio di buona amministrazione impone un esame attento e imparziale degli elementi rilevanti e che il diritto di essere ascoltato richiede la possibilità di far valere utilmente il proprio punto di vista. Nel caso concreto, però, il ricorrente era stato invitato a presentare osservazioni, aveva effettivamente risposto, tali osservazioni erano state trasmesse ai membri competenti e nulla impediva al Parlamento di fondarsi sul lavoro preparatorio dei propri servizi. Non risultava, inoltre, alcun elemento idoneo a dimostrare parzialità soggettiva od oggettiva dell’istituzione. Il primo motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: principio di certezza del diritto e articolo 7 del regolamento n. 2004/2003

Il ricorrente sosteneva che il divieto di finanziamento indiretto dei partiti nazionali fosse troppo vago e imprevedibile. Il Tribunale ha trattato la censura come una contestazione sostanziale di legittimità della norma applicata, pur in assenza di un’eccezione formale ex articolo 277 TFUE. Richiamando i principi generali sulla certezza del diritto, ha affermato che il divieto di finanziamento diretto o indiretto è chiaro e che una nozione giuridica indeterminata può comunque essere compatibile con tale principio se un operatore diligente può prevederne la portata. Nel caso di specie, un partito politico europeo diligente deve poter prevedere che un vantaggio finanziario concesso a un partito nazionale, anche solo evitando a quest’ultimo spese che avrebbe dovuto sostenere, possa integrare un finanziamento indiretto. Il secondo motivo è stato pertanto respinto.

Terzo motivo: erronea applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003

Nel merito, il Tribunale ha verificato se le spese della campagna potessero essere correttamente qualificate come finanziamento indiretto del Front national e del Vlaams Belang. Ha rilevato che il tema della campagna non era di per sé problematico; l’elemento decisivo era la percezione del pubblico, indotta dai loghi e dagli indizi grafici e geografici, come campagna proveniente almeno in parte dai due partiti nazionali, senza che questi avessero contribuito al suo finanziamento. Ha considerato irrilevante che il ricorrente sostenesse di voler solo rendere la campagna comprensibile ai cittadini: se una campagna è percepita come congiunta con un partito nazionale, quest’ultimo deve cofinanziarla per evitare il divieto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non decisiva la minore dimensione dei loghi nazionali, né la dicitura in calce sul contenuto esclusivo del ricorrente, giudicata poco visibile. Anche gli elementi geografici e cronologici non escludevano il vantaggio indiretto. Il terzo motivo è stato quindi respinto.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento. La pronuncia conferma un’interpretazione funzionale del divieto di finanziamento indiretto dei partiti nazionali, valorizzando la percezione del pubblico e l’assenza di cofinanziamento da parte del partito nazionale interessato.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale uefinanziamento dei partiti politici europeibuona amministrazionediritto di essere ascoltatocertezza del diritto

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