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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-328/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2018. — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a. contro Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA e Regione Liguria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto. — Causa C-328/17

Giurisprudenza europea62017CJ0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia italiana relativa alla gara per il trasporto pubblico locale in Liguria e alla possibilità per imprese non partecipanti di impugnare il bando. Ha affermato che, in principio, gli Stati membri possono esigere la partecipazione alla gara per riconoscere il ricorso, salvo ipotesi eccezionali in cui le clausole impediscano persino di presentare un’offerta. Resta però al giudice nazionale il controllo concreto sulla compatibilità dell’interpretazione interna con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Rinvio pregiudiziale sugli appalti pubblici: possibilità di ricorrere contro il bando anche senza aver presentato offerta quando la disciplina di gara rendeva molto improbabile l’aggiudicazione

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE ostino a una normativa nazionale che riconosce la legittimazione a impugnare gli atti di una procedura di gara solo agli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione, anche quando il ricorso mira a contestare in radice la procedura e la disciplina di gara rendeva altissima o certa la probabilità di non ottenere l’aggiudicazione.

Principio di diritto

La direttiva 89/665/CEE e la direttiva 92/13/CEE non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordini la legittimazione al ricorso alla presentazione di un’offerta, anche se la disciplina di gara rendeva molto improbabile l’aggiudicazione all’operatore che non ha partecipato; tuttavia, il giudice nazionale deve verificare caso per caso se l’applicazione concreta di tale regola non comprometta il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, specie quando le clausole di gara rendano impossibile formulare un’offerta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 89/665/CEE
  • Direttiva 92/13/CEE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE

Legittimazione al ricorso contro il bando di gara senza presentazione dell’offerta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in materia di appalti pubblici e procedure di ricorso. La controversia nasce dall’indizione di una gara per il servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Liguria e dalla scelta di strutturare l’affidamento in un unico lotto regionale.

Fatti e procedimento principale

Le società Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA e Tpl Linea Srl hanno impugnato gli atti della procedura di gara, senza però presentare alcuna offerta. Esse hanno sostenuto che la struttura del bando, prevedendo un unico lotto per l’intero territorio regionale, rendeva in pratica estremamente improbabile l’aggiudicazione in loro favore, poiché fino ad allora operavano su base provinciale o sub-provinciale.

Il giudice del rinvio ha rilevato che, secondo la disciplina interna interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte costituzionale italiana, l’impresa che non partecipa alla gara non può, di regola, contestarne la procedura, salvo ipotesi eccezionali come clausole immediatamente escludenti o tali da rendere impossibile la formulazione dell’offerta. Ha quindi chiesto se tale impostazione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE;
  • l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE;
  • il regolamento (CE) n. 1370/2007, in particolare l’articolo 5, paragrafo 7, per l’ipotesi di contratto di servizio pubblico nel settore trasporti;
  • la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE, per il contesto generale degli appalti e delle concessioni.

Ricevibilità della domanda

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dai governi italiano e spagnolo e dalla Commissione. Ha osservato che la questione pregiudiziale restava rilevante per stabilire l’ammissibilità del ricorso nel procedimento principale e, in ogni caso, la risposta era necessaria per l’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione anche ai fini delle spese.

Ha inoltre precisato che, pur non essendo perfettamente chiara la natura del contratto in questione, ciò non impediva di rispondere alla domanda, poiché i regimi di ricorso previsti dalla direttiva 92/13 e dal regolamento n. 1370/2007 sono analoghi a quello della direttiva 89/665.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri di rendere accessibili le procedure di ricorso almeno a chi abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’appalto e sia stato o rischi di essere leso da una violazione. In linea di principio, la partecipazione alla gara può essere richiesta come condizione per dimostrare tale interesse o il rischio di un pregiudizio.

Tuttavia, la Corte ha ribadito l’eccezione già affermata nella sentenza Grossmann Air Service: non sarebbe ragionevole imporre la presentazione dell’offerta a un operatore che contesti clausole discriminatorie o tali da rendere impossibile la stessa formulazione dell’offerta, quando le probabilità di aggiudicazione sarebbero nulle. Questo principio è stato ritenuto applicabile anche al caso esaminato.

La Corte ha però precisato che la possibilità di ricorso senza partecipazione alla gara resta eccezionale e che può essere richiesto all’operatore di dimostrare che le clausole del bando rendevano davvero impossibile formulare un’offerta. Spetta comunque al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze concrete, se l’applicazione della disciplina italiana così interpretata non comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13 non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che escluda il ricorso degli operatori che hanno scelto di non partecipare a una gara perché la disciplina applicabile rendeva molto improbabile l’aggiudicazione. Tuttavia, il giudice nazionale deve effettuare una valutazione circostanziata per verificare se, nel caso concreto, tale disciplina non leda il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Principio affermato

La partecipazione alla procedura di gara può essere legittimamente richiesta quale regola generale per accedere ai rimedi giurisdizionali in materia di appalti, ma non quando le clausole del bando siano tali da impedire in sostanza la presentazione di un’offerta; in tale ipotesi, il diritto di ricorso può spettare anche a chi non abbia partecipato, previa verifica concreta del giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciprocedure di ricorsoconcessioni di servizitrasporto pubblico localetutela giurisdizionale effettiva

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