Tribunale, Sentenza T-314/16
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018. — VG, in qualità di erede di MS contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti e informazioni relativi a una decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e alla protezione degli individui – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Diniego di trasferimento – Articoli 7, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità extracontrattuale. — Cause riunite T-314/16 e T-435/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato due ricorsi riuniti di MS, poi proseguiti dal suo erede universale, contro la Commissione in materia di accesso a documenti e trasferimento di dati personali. Ha respinto le censure contro il diniego di accesso ai documenti, ritenendo prevalente la tutela della vita privata e dei dati personali di terzi, ma ha annullato il successivo rigetto della richiesta di trasferimento dei dati personali relativi a MS. Alla ricorrente è stato riconosciuto un risarcimento di EUR 5000 per il danno morale causato da tale diniego illegittimo.
Accesso ai documenti e trasferimento di dati personali detenuti dalla Commissione: legittimità del diniego fondato sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati, e risarcimento del danno morale.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse negare l’accesso ai documenti controversi ai sensi del regolamento n. 1049/2001, in particolare in ragione dell’eccezione per la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo; se potesse negare il trasferimento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 45/2001; e se tali dinieghi potessero fondare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danno morale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che la Commissione poteva legittimamente negare l’accesso ai documenti contenenti dati personali di MS, di X e di altri terzi, poiché la divulgazione al pubblico avrebbe leso la tutela della vita privata e dell’integrità degli interessati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato con il regolamento n. 45/2001; il diritto o l’interesse personale del richiedente è irrilevante nel sistema dell’accesso al pubblico. Invece, la decisione che ha negato a MS il trasferimento dei dati personali controversi è stata annullata, perché la Commissione non ha effettuato una ponderazione adeguata tra l’interesse dell’interessato ad accedere ai propri dati, anche per far valere rettifica o cancellazione, e la tutela dei diritti e delle libertà dei terzi ai sensi degli articoli 8, 13 e 20 del regolamento n. 45/2001. Sul piano risarcitorio, è stato riconosciuto un danno morale solo per il diniego illegittimo di trasferimento dei dati, quantificato in EUR 5000.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articoli 7, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001
Accesso ai documenti e trasferimento di dati personali relativi a MS
La pronuncia riguarda due ricorsi riuniti dinanzi al Tribunale, proseguiti da VG in qualità di erede universale di MS, contro la Commissione europea. Il caso attiene al rifiuto di accesso a documenti collegati alla cessazione della collaborazione di MS con la rete Team Europe e al successivo diniego di trasferimento dei dati personali contenuti in tali documenti.
Fatti e procedimento principale
MS era membro della rete Team Europe, collaborazione cessata dalla Commissione nel 2013 dopo una denuncia di comportamento indesiderato e altri elementi raccolti internamente. In seguito, MS ha chiesto l’accesso ai documenti e alle testimonianze controverse e, separatamente, il trasferimento dei dati personali che lo riguardavano. La Commissione ha negato l’accesso con decisioni del 2 febbraio e del 19 aprile 2016, richiamando l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 e, in parte, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino; successivamente ha respinto la domanda di trasferimento con decisione del 16 giugno 2016, in applicazione del regolamento n. 45/2001.
Domande proposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva:
- l’annullamento delle decisioni di diniego di accesso ai documenti;
- l’annullamento della decisione di diniego di trasferimento dei dati personali;
- il risarcimento del danno morale subito da MS. La Commissione eccepiva, per la causa sul trasferimento dei dati, anche il sopravvenuto difetto di interesse per il decesso di MS.
Questione preliminare: persistenza dell’interesse ad agire
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di non luogo a statuire. Ha ricordato che l’avente causa a titolo universale può proseguire sia un’azione di annullamento sia una domanda risarcitoria già introdotte dal defunto, purché il ricorso possa ancora apportare un beneficio al patrimonio o alla posizione giuridica del de cuius. Nel caso concreto, l’interesse ad agire persisteva anche dopo il decesso di MS.
Diniego di accesso alle testimonianze controverse
Quanto alla parte del ricorso relativa alle testimonianze controverse, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva affermato che tali testimonianze non erano state trasposte in un documento e che non esistevano tracce scritte di esse. In assenza di elementi contrari forniti dalla ricorrente, la dichiarazione dell’istituzione ha beneficiato della presunzione di veridicità. La domanda di annullamento è quindi stata respinta in questa parte.
Diniego di accesso ai documenti controversi: regime del regolamento n. 1049/2001
Il Tribunale ha riaffermato che il regolamento n. 1049/2001 attribuisce al pubblico il diritto di accesso più ampio possibile ai documenti delle istituzioni, ma prevede eccezioni da interpretare restrittivamente. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), impone di proteggere la vita privata e l’integrità dell’individuo, in combinato con la normativa sulla protezione dei dati personali.
Il Tribunale ha precisato che:
- i nomi, i dati identificativi e le informazioni relative ad attività professionali possono costituire dati personali;
- la divulgazione al pubblico di documenti contenenti tali dati comporta, in linea di principio, un trasferimento di dati personali;
- il diritto di accesso ai documenti del pubblico non dipende dall’interesse personale del richiedente;
- quando i documenti contengono dati personali di terzi, l’istituzione deve valutare concretamente il rischio di pregiudizio per tali terzi e, se del caso, verificare la possibilità di accesso parziale.
Nel caso concreto, i documenti controversi contenevano dati personali di MS, di X e di altri terzi. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente considerato che la loro divulgazione al pubblico avrebbe leso la vita privata e l’integrità degli interessati. Ha inoltre osservato che l’accesso parziale non era praticabile senza rivelare l’identità dei terzi coinvolti. Di conseguenza, il diniego di accesso ai documenti è stato giudicato legittimo.
Inconferenza del motivo fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001
Poiché tutti i documenti controversi erano già coperti dall’eccezione relativa alla vita privata e alla protezione dei dati, il Tribunale ha ritenuto inconferente la censura relativa alla protezione delle procedure giurisdizionali. Il primo motivo è stato respinto integralmente.
Motivazione, diritti della difesa e Carta dei diritti fondamentali
Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo contro il diniego di accesso. La Commissione aveva indicato chiaramente le ragioni del rigetto e l’iter logico seguito, adempiendo all’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE. Inoltre, la domanda di accesso non si inseriva in un procedimento amministrativo o giurisdizionale in cui i diritti della difesa, il diritto al fascicolo, la presunzione di innocenza o l’articolo 47 della Carta potessero essere invocati nel modo prospettato dalla ricorrente.
Diniego di trasferimento dei dati personali: articoli 8, 13 e 20 del regolamento n. 45/2001
Diversa la conclusione sul diniego di trasferimento dei dati personali. Il Tribunale ha ricordato che il regolamento n. 45/2001 tutela il diritto dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano, anche per verificare la loro esattezza e, se necessario, ottenerne rettifica, cancellazione o congelamento. Ha inoltre osservato che reputazione e onore rientrano nella sfera della vita privata.
MS aveva dimostrato la necessità di accedere ai dati, poiché i documenti contenevano affermazioni che avevano inciso sulla decisione di cessazione della collaborazione e sulla sua reputazione. Tuttavia, la Commissione non aveva spiegato in modo sufficiente perché la divulgazione dei dati a MS avrebbe concretamente e effettivamente pregiudicato gli interessi legittimi di X o degli altri terzi, né aveva mostrato di aver svolto una ponderazione adeguata degli interessi in gioco. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione del 16 giugno 2016 per violazione degli articoli 8, 13 e 20 del regolamento n. 45/2001.
Responsabilità extracontrattuale e danno morale
Sulla domanda di risarcimento, il Tribunale ha distinto tra le due ipotesi. Per il diniego di accesso ai documenti, non essendo stata accertata alcuna illegittimità, la richiesta risarcitoria è stata respinta. Per il diniego di trasferimento dei dati, invece, l’annullamento dell’atto non è stato ritenuto sufficiente a compensare interamente il danno morale subito, anche per la natura svalutativa della decisione e per il sentimento di ingiustizia prodotto. È stato pertanto riconosciuto un risarcimento pari a EUR 5000.
Dispositivo
Il Tribunale ha disposto che:
- la decisione del 16 giugno 2016 è annullata;
- la Commissione è condannata a versare a VG EUR 5000;
- il ricorso è respinto per il resto;
- ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che l’accesso pubblico ai documenti non può essere usato per aggirare la tutela rafforzata dei dati personali di terzi. Al tempo stesso, chiarisce che l’interessato può ottenere il trasferimento dei propri dati personali quando ciò sia necessario per difendere i propri diritti, salvo una motivata e concreta dimostrazione del pregiudizio per i diritti e le libertà altrui. In mancanza di una simile ponderazione, il diniego è illegittimo e può generare anche un danno morale risarcibile.
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