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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-262/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2018. — Solvay Chimica Italia SpA e a. contro Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Articolo 32, paragrafo 1 – Accesso di terzi – Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) – Oneri di dispacciamento. — Cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17

Giurisprudenza europea62017CJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza chiarisce il regime UE applicabile alle reti private elettriche italiane qualificate come sistemi di distribuzione chiusi. La Corte ricondive tali reti nell’ambito della direttiva 2009/72/CE e limita le deroghe ammissibili a quelle espressamente previste, escludendo che gli Stati membri possano introdurre categorie ulteriori per sottrarle alle regole generali del mercato interno. La Corte afferma inoltre che l’accesso dei terzi resta la regola e che gli oneri di dispacciamento devono rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e correlazione ai costi, salvo giustificazione oggettiva.

Interpretazione della direttiva 2009/72/CE sui sistemi di distribuzione chiusi, accesso di terzi e oneri di dispacciamento applicabili alle reti private elettriche italiane

La questione giuridica

Se reti private elettriche create per autoconsumo e connesse alla rete pubblica rientrino nella nozione di sistema di distribuzione; se gli Stati membri possano prevedere una categoria nazionale distinta di sistemi di distribuzione con deroghe ulteriori rispetto a quelle della direttiva; se i sistemi di distribuzione chiusi possano essere sottratti all’accesso dei terzi; e se gli oneri di dispacciamento possano essere calcolati per ciascun utente del sistema chiuso secondo il medesimo criterio applicato agli utenti della rete pubblica.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che una rete elettrica privata, anche se nata per l’autoconsumo prima della direttiva, costituisce un sistema di distribuzione se trasporta energia in alta, media o bassa tensione verso utenti finali; se qualificata come sistema di distribuzione chiuso, essa può beneficiare solo delle deroghe espressamente previste dalla direttiva 2009/72/CE, senza che lo Stato membro possa istituire una categoria ulteriore per concedere esenzioni non contemplate dal diritto dell’Unione. Inoltre, i sistemi di distribuzione chiusi non possono essere sottratti al principio generale di accesso dei terzi, salvo le limitate eccezioni previste dalla direttiva, e gli oneri di dispacciamento non possono essere calcolati in modo identico a quelli della rete pubblica se ciò non è oggettivamente giustificato e risulta discriminatorio rispetto ai costi effettivi e alla diversa situazione degli utenti del sistema chiuso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 106 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 2, paragrafi 5, 6, 19, 26 e 27, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72/CE
  • Legge italiana 23 luglio 2009, n. 99, articolo 30, comma 27
  • Legge italiana 23 luglio 2009, n. 99, articolo 33
  • Decreto ministeriale 10 dicembre 2010
  • Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, articolo 38, comma 5
  • Deliberazione AEEGSI n. 539/2015/R/eel

Reti private elettriche e sistemi di distribuzione chiusi

La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, relativi alla disciplina italiana dei sistemi di distribuzione chiusi e alla compatibilità della regolazione nazionale con la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica. Le cause nascono dai ricorsi di imprese proprietarie o gestori di reti private contro la delibera AEEGSI n. 539/2015, che aveva assimilato tali reti alla disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti contestavano che la regolazione nazionale applicasse ai sistemi di distribuzione chiusi obblighi analoghi a quelli previsti per le reti pubbliche, in particolare in materia di accesso dei terzi, unbundling e dispacciamento. Il giudice nazionale ha quindi sottoposto alla Corte cinque quesiti, poi in parte ridimensionati dopo una precisazione resa dal giudice del rinvio sulla sopravvenuta irrilevanza di una parte della quinta questione.

Normativa unionale rilevante

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2009/72/CE e le sue disposizioni sugli obiettivi del mercato interno, sulla nozione di distribuzione, sugli obblighi di accesso dei terzi, sul dispacciamento e sul regime speciale dei sistemi di distribuzione chiusi. Rilevano soprattutto:

  • articolo 2, punti 5, 19, 26 e 27;
  • articolo 3, paragrafo 14;
  • articolo 15, paragrafo 7;
  • articolo 25, paragrafi 5 e 6;
  • articolo 26, paragrafo 4;
  • articolo 28, paragrafi 1-4;
  • articolo 32, paragrafo 1;
  • articolo 37, paragrafo 6, lettera b). La Corte richiama inoltre i considerando 3, 29, 30 e 35 della direttiva.

Nozione di sistema di distribuzione

Quanto alla prima questione, la Corte chiarisce che la nozione decisiva è quella di "distribuzione" di energia elettrica, definita come trasporto su sistemi ad alta, media e bassa tensione per la consegna ai clienti. Non rilevano, invece, la data di costituzione della rete, la sua origine per autoconsumo, la gestione privata, il numero limitato di unità allacciate o la dimensione ridotta del sistema. Poiché le reti oggetto delle controversie inoltrano energia verso clienti finali in alta, media o bassa tensione, esse rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Regime dei sistemi di distribuzione chiusi e limiti delle deroghe

Sulle questioni seconda e quarta, la Corte afferma che l’articolo 28 della direttiva consente agli Stati membri solo di qualificare taluni sistemi come "sistemi di distribuzione chiusi" e, se lo desiderano, di concedere esclusivamente le due esenzioni espressamente previste dal paragrafo 2:

  • esenzione dall’obbligo di approvvigionamento dell’energia per perdite e riserva secondo procedure di mercato;
  • esenzione dall’obbligo di approvazione preventiva delle tariffe o dei metodi di calcolo. La direttiva non consente agli Stati membri di creare una categoria autonoma di reti private per attribuire ulteriori deroghe non contemplate dal testo europeo. La Corte precisa però che possono operare anche altre esenzioni previste dalla stessa direttiva, in particolare quella dell’articolo 26, paragrafo 4, per le imprese elettriche integrate che servono meno di 100000 clienti, se ne ricorrono i presupposti.

Accesso dei terzi

In merito alla terza questione, la Corte ribadisce che il libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e distribuzione è un pilastro del mercato interno dell’energia elettrica. Il fatto che un sistema sia qualificato come sistema di distribuzione chiuso non autorizza lo Stato membro a escludere in via generale l’accesso dei terzi. L’articolo 28 non deroga al principio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, salvo le eccezioni specifiche previste dalla direttiva; resta fermo solo il potere del gestore di rifiutare l’accesso caso per caso per mancanza di capacità, con motivazione adeguata.

Oneri di dispacciamento

Quanto alla quinta questione, la Corte esamina la compatibilità della normativa nazionale che calcola gli oneri di dispacciamento in funzione dell’energia scambiata da ciascun utente del sistema chiuso. Richiamando gli articoli 15, paragrafo 7, 25, paragrafo 6, e 37, paragrafo 6, lettera b), la Corte ricorda che tali oneri devono essere oggettivi, trasparenti, non discriminatori e coerenti con i costi, oltre a fornire incentivi adeguati al bilanciamento di immissione e prelievo. La Corte osserva che gli utenti dei sistemi chiusi, in quanto prevalentemente alimentati da produzione interna, ricorrono alla rete pubblica solo in via residuale e che, se ciò è confermato dal giudice nazionale, non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica. In assenza di una giustificazione oggettiva, applicare il medesimo metodo di calcolo degli oneri di dispacciamento può dunque risultare discriminatorio e non coerente con i costi effettivi del servizio.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • le reti private descritte rientrano nella nozione di sistema di distribuzione;
  • i sistemi di distribuzione chiusi possono beneficiare solo delle deroghe previste espressamente dalla direttiva, senza categorie nazionali aggiuntive;
  • non possono essere esclusi in generale dal principio di accesso dei terzi;
  • gli oneri di dispacciamento possono essere calcolati secondo il criterio nazionale solo se ciò è oggettivamente giustificato e coerente con la diversa situazione degli utenti del sistema chiuso, accertamento rimesso al giudice del rinvio.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la disciplina del mercato interno dell’energia impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe ai principi di apertura del mercato, accesso non discriminatorio e corrispondenza ai costi. Le specificità tecniche o organizzative delle reti private possono giustificare solo le eccezioni espressamente previste dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell’energia elettricareti elettriche privatesistemi di distribuzione chiusiaccesso dei terzidispacciamento e bilanciamento

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