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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-315/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018. — Chantal Hebberecht contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionari – SEAE – Assegnazione – Posto di capo delegazione dell’Unione europea presso l’Etiopia – Decisione di diniego di proroga dell’assegnazione – Interesse del servizio – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento. — Causa T-315/17

Giurisprudenza europea62017TJ0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il diniego del SEAE di prorogare di un anno l’assegnazione della ricorrente quale capo delegazione UE in Etiopia. Ha respinto le censure fondate su interesse del servizio, continuità del servizio, motivazione e parità di trattamento, ma ha accolto la doglianza relativa alla parità di genere. La decisione è stata annullata perché il SEAE aveva escluso in radice le considerazioni di genere, in contrasto con l’articolo 1 quinquies dello Statuto. La domanda di risarcimento del danno morale è stata respinta come irricevibile per carenza di specificità.

Funzione pubblica UE: diniego del SEAE di prorogare l’assegnazione di una capo delegazione in Etiopia; annullamento per erronea esclusione della parità di genere dalla valutazione nell’interesse del servizio.

La questione giuridica

Se il SEAE, nel decidere sulla proroga dell’assegnazione di un capo delegazione, potesse fondare il diniego esclusivamente sull’interesse del servizio e sulla politica di rotazione, escludendo in radice le considerazioni relative alla parità di genere; inoltre, se la decisione fosse sufficientemente motivata e se vi fosse violazione della parità di trattamento rispetto ad altri capi delegazione cui la proroga era stata concessa.

Principio di diritto

Nel decidere sulla proroga dell’assegnazione di un funzionario del SEAE in una delegazione di paese terzo, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’ambito dell’interesse del servizio e della politica di rotazione, ma non può escludere per principio le considerazioni relative alla parità tra uomini e donne, che l’articolo 1 quinquies dello Statuto qualifica come elemento essenziale da prendere in conto in tutti gli aspetti dell’applicazione statutaria. Poiché il SEAE aveva escluso tali considerazioni in via generale, la decisione è stata viziata da errore di diritto che ha potuto incidere sul suo contenuto ed è stata quindi annullata; le altre censure sono state respinte e la domanda di danni è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego di proroga dell’assegnazione di una capo delegazione UE in Etiopia

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da una funzionaria del SEAE contro il diniego di proroga della sua assegnazione quale capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia. Il Tribunale affronta, in particolare, i limiti del potere discrezionale dell’amministrazione nella gestione della mobilità del personale, il requisito di motivazione e il rilievo della parità di genere nelle decisioni statutarie.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente era stata nominata capo delegazione in Etiopia per quattro anni a decorrere dal 1º settembre 2013. Nel 2016 aveva chiesto una proroga di un anno, spiegando di voler mettere a frutto la propria esperienza fino al pensionamento. Il SEAE respinse la domanda con decisione del 30 giugno 2016, richiamando una politica generale di mobilità e rotazione dopo un massimo di quattro anni di permanenza nel posto.

La ricorrente presentò reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, deducendo violazione dell’interesse del servizio, della continuità del servizio, della trasparenza, della parità di trattamento e delle misure a favore delle donne. Il reclamo fu respinto con decisione del 1º febbraio 2017. La ricorrente chiese quindi l’annullamento della decisione e il risarcimento del danno morale.

Atto impugnato e portata del controllo giurisdizionale

Il Tribunale ha chiarito che, in materia di funzione pubblica, il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di un procedimento complesso. Poiché la decisione di rigetto del reclamo si limitava a confermare la decisione iniziale senza modifiche né riesame su elementi nuovi, il ricorso doveva intendersi diretto contro la decisione del 30 giugno 2016, letta anche alla luce della motivazione contenuta nel rigetto del reclamo.

Normativa e politica di mobilità applicabili

La decisione si inseriva nella politica di rotazione del SEAE, fondata su:

  • l’articolo 2 dell’allegato X dello Statuto, che prevede la mobilità periodica dei funzionari in servizio in paesi terzi;
  • l’articolo 6, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE, che affida all’Alto rappresentante la definizione delle norme di mobilità;
  • la guida delle delegazioni UE, secondo cui l’assegnazione dura normalmente quattro anni e le deroghe sono eccezionali, motivate e subordinate all’interesse del servizio.

Il Tribunale ha ribadito che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei servizi e che il sindacato giurisdizionale si limita a verificare l’assenza di errore manifesto o di valutazione manifestamente irragionevole.

Interesse del servizio e continuità del servizio

Sul primo motivo, relativo a interesse e continuità del servizio, il Tribunale ha respinto entrambe le parti.

Quanto all’interesse del servizio, ha ritenuto plausibile la valutazione del SEAE secondo cui la rotazione regolare dei capi delegazione risponde a esigenze organizzative e diplomatiche, incluse la prevenzione di un eccessivo avvicinamento alle autorità locali e il mantenimento di una sana gestione amministrativa. Gli argomenti della ricorrente sull’efficienza della delegazione, sulla sua esperienza personale e sul contesto politico etiopico non sono stati ritenuti idonei a dimostrare un errore manifesto.

Quanto alla continuità del servizio, il Tribunale ha osservato che il rinnovo del personale è intrinseco alla mobilità e che la continuità può essere garantita dalla concertazione tra personale uscente, restante e entrante. Nel caso concreto, il SEAE poteva fare affidamento sul capo delegazione aggiunto, sul nuovo capo della sezione politica e sulla programmazione della copertura del posto nell’esercizio di rotazione 2017.

Obbligo di motivazione

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’obbligo di trasparenza, è stato respinto. Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra sufficienza della motivazione e fondatezza nel merito: l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto impone che l’interessato possa comprendere la decisione e che il giudice possa esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso di specie, la motivazione iniziale e quella contenuta nel rigetto del reclamo sono state ritenute sufficienti: il SEAE aveva chiarito che il diniego era giustificato dalla necessità di garantire una rotazione regolare dei capi delegazione dopo un massimo di quattro anni.

Parità di trattamento e comparazione con altri capi delegazione

Sul terzo motivo, il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibile la censura di discriminazione antisemita, perché non era stata sollevata nel reclamo amministrativo, in violazione dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto.

Quanto alla pretesa disparità rispetto ad altri capi delegazione, il Tribunale ha ricordato che gli articoli 20 e 21 della Carta sanciscono il principio generale di parità di trattamento, applicabile anche in materia di funzione pubblica quando le situazioni siano comparabili. Pur riconoscendo che alcune proroghe erano state concesse in altri casi, il Tribunale ha accettato la spiegazione del SEAE secondo cui i casi non erano identici: in alcuni vi era un capo delegazione aggiunto assente, in altri la proroga serviva a evitare sovrapposizioni critiche o a seguire un ciclo elettorale in tempi diversi. Non è stata quindi dimostrata una differenziazione arbitraria o manifestamente irragionevole.

Parità di genere: il profilo decisivo

La parte decisiva della sentenza riguarda la terza sotto-censura del terzo motivo, fondata sull’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello Statuto. La ricorrente sosteneva che la sua domanda avrebbe dovuto essere valutata anche come misura utile a correggere la scarsa rappresentanza femminile nelle posizioni di direzione.

Il Tribunale ha osservato che tali disposizioni attribuiscono alla parità tra uomini e donne un carattere essenziale nell’attuazione di tutti gli aspetti dello Statuto e autorizzano, anzi esigono, l’adozione di misure volte a favorire le pari opportunità e a ovviare alle disuguaglianze di fatto. Il SEAE, invece, aveva affermato che le considerazioni di genere fossero estranee alla politica di mobilità e che la proroga dovesse dipendere esclusivamente dall’interesse del servizio.

Secondo il Tribunale, questa impostazione contraddice direttamente il testo statutario: escludere in assoluto la parità di genere dalla valutazione costituiva una violazione delle disposizioni applicabili. L’errore era manifesto e poteva incidere sul contenuto della decisione, perché la valutazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso se il fattore genere fosse stato considerato come richiesto dallo Statuto.

Domanda di risarcimento del danno morale

La domanda di risarcimento è stata respinta come irricevibile. Il ricorso non descriveva in modo sufficientemente chiaro il danno subito, né spiegava il nesso causale tra il comportamento illegittimo allegato e il preteso pregiudizio, in contrasto con l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Dispositivo

Il Tribunale ha:

  • annullato la decisione del SEAE del 30 giugno 2016 che respingeva la domanda di proroga di un anno dell’assegnazione della ricorrente;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • condannato il SEAE alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • il SEAE dispone di un ampio margine di apprezzamento nella gestione della mobilità dei capi delegazione;
  • il controllo del giudice si limita all’assenza di errore manifesto;
  • la motivazione di una decisione amministrativa va valutata separatamente dalla sua fondatezza;
  • la parità di trattamento può essere invocata anche in materia di mobilità, ma richiede situazioni comparabili;
  • soprattutto, l’articolo 1 quinquies dello Statuto impone di non escludere in via di principio le considerazioni di genere dalle decisioni statutarie, poiché la parità tra uomini e donne è un elemento essenziale da considerare in tutti gli aspetti dell’applicazione dello Statuto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeamobilità del personaleparità di trattamentoparità di genereobbligo di motivazione

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