Ordinanza n. 59/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani n. 89599 del 7.11.25 di diniego di mantenimento per tutto l’anno solare del chiosco ex artt. 42, commi 4, 5 e 6 l.r. 17.3.16 n. 3 e 2 l.r. 29.11.05 n. 15; - della determinazione del Dirigente settore S.U.A.P. e S.U.E. del Comune di Marsala n. 48 del 23.12.25 di divieto del mantenimento della struttura balneare suddetta per tutto l’anno solare, con correlato attuale obbligo, una volta ormai terminata la stagione estiva 2025 (31 ottobre 2025), di procedere al suo immediato smontaggio e rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Soprintendenza del mantenimento annuale di un chiosco e conseguente divieto comunale di mantenimento della struttura balneare per tutto l'anno, con obbligo di smontaggio, rimozione e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento della Soprintendenza di Trapani che ha negato il mantenimento per l'intero anno solare di un chiosco e la determinazione comunale che ha vietato il mantenimento annuale della struttura balneare, imponendone lo smontaggio e la rimozione al termine della stagione estiva. Ha dedotto la violazione dell'art. 42, commi 4, 5 e 6, della l.r. siciliana n. 3/2016, nonché carenza di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa, contestando in sostanza la prevalenza accordata agli interessi ambientali e paesaggistici rispetto alla destagionalizzazione dell'attività balneare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris, riservando l'esame più approfondito delle censure alla fase di merito. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, secondo cui la normativa regionale sulla destagionalizzazione persegue un interesse pubblico concreto, ma non esclude la necessità di ponderare gli interessi sensibili relativi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Tali interessi possono giustificare sia il diniego del mantenimento della struttura per l'intero anno sia la limitazione dell'attività a determinati periodi e condizioni. Nel caso concreto, la motivazione della Soprintendenza è stata ritenuta ampia e circostanziata, poiché riferita alla panoramicità e alla straordinaria rilevanza ambientale della costa, alla presenza di dune e vegetazione spontanea, alla necessità di preservare la fruizione visiva del sito, riequilibrare le aree sottoposte a pressione antropica estiva e favorirne la rinaturalizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, commi 4, 5 e 6, l.r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3
Il testo dell'ordinanza richiama la disciplina regionale in tema di destagionalizzazione dell'attività degli stabilimenti balneari e delle attività complementari alla balneazione.
La disciplina favorisce la destagionalizzazione e la continuità imprenditoriale, ma non impedisce all'amministrazione di negare il mantenimento annuale della struttura quando la tutela dell'ambiente e del paesaggio lo renda necessario.
art. 2 l.r. Sicilia 29 novembre 2005, n. 15
La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento della Soprintendenza, senza ulteriore specifica interpretazione nell'ordinanza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR l'ha respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La normativa che favorisce la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari non attribuisce un diritto incondizionato al mantenimento delle strutture per l'intero anno solare: l'amministrazione deve comunque ponderare l'interesse economico alla continuità dell'attività con gli interessi pubblici sensibili di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Gli interessi ambientali e paesaggistici possono giustificare il diniego del mantenimento annuale di una struttura balneare, anche quando la disciplina regionale persegua finalità di destagionalizzazione, se l'amministrazione rileva e valuta la pregiudizialità della permanenza della struttura per il patrimonio naturalistico complessivamente considerato.
- Il mantenimento di uno stabilimento balneare per l'intero anno può essere limitato a determinati periodi o subordinato a condizioni quando ciò risulti necessario per salvaguardare la compatibilità dell'uso del territorio con l'ambiente e il paesaggio.
- In sede cautelare, una motivazione amministrativa ampia e circostanziata sui caratteri di particolare panoramicità, integrità e rilevanza ambientale dell'area, nonché sui rischi derivanti dalla permanenza delle strutture e sulla necessità della loro rimozione per favorire la rinaturalizzazione, è idonea a escludere, allo stato degli atti, un apprezzabile fumus boni iuris delle censure di carenza istruttoria e contraddittorietà.
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