Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-308/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2024. — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Autorizzazione d’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Esame ai fini dell’autorizzazione – Articolo 36 – Margine di discrezionalità dello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, relativo alla valutazione scientifica dei rischi effettuata dallo Stato membro che esamina la domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1 – Articolo 44 – Revoca o modifica di un’autorizzazione – Principio di precauzione – Ricorso giurisdizionale effettivo – Conoscenze scientifiche e tecniche attuali. — Causa C-308/22

Giurisprudenza europea62022CJ0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il funzionamento della procedura zonale di autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento n. 1107/2009. Lo Stato membro interessato può discostarsi dalla valutazione del relatore zonale e anche basarsi su conoscenze scientifiche aggiornate non contenute in documenti d’orientamento già adottati. Inoltre, il controllo giurisdizionale nazionale deve essere effettivo, ma non può trasformarsi in una nuova valutazione tecnico-scientifica piena da parte del giudice.

Autorizzazione di un prodotto fitosanitario: margine dello Stato membro interessato rispetto alla valutazione zonale, controllabilità giurisdizionale e uso delle conoscenze scientifiche aggiornate

La questione giuridica

Se, nell’ambito della procedura di autorizzazione zonale prevista dal regolamento n. 1107/2009, lo Stato membro interessato sia vincolato dalla valutazione scientifica dei rischi effettuata dallo Stato membro relatore zonale o possa discostarsene; se e in quale misura tale valutazione sia sindacabile dai giudici nazionali dello Stato membro interessato alla luce dell’articolo 47 della Carta; se, in caso di motivazione insufficiente, lo Stato membro interessato debba coinvolgere nuovamente lo Stato membro relatore; e se la valutazione possa fondarsi solo su documenti d’orientamento già adottati o anche su conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e affidabili, comprese quelle non ancora recepite in documenti formalmente adottati.

Principio di diritto

Nella procedura di autorizzazione zonale dei prodotti fitosanitari, lo Stato membro interessato non è rigidamente vincolato dalla valutazione scientifica dei rischi effettuata dallo Stato membro relatore zonale: può discostarsene quando, sulla base di dati scientifici o tecnici più attendibili e attuali che il relatore non ha considerato, ravvisi un rischio inaccettabile per la salute umana o animale o per l’ambiente, in particolare nelle ipotesi dell’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009. I giudici dello Stato membro interessato possono controllare la legittimità della decisione amministrativa e prendere in considerazione la valutazione zonale, ma non sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella dell’autorità competente; inoltre, il diritto dell’Unione non impone di coinvolgere nuovamente lo Stato membro relatore se la valutazione è ritenuta insufficientemente motivata. Ai fini della contestazione dell’autorizzazione possono essere invocati tutti i dati scientifici o tecnici più affidabili disponibili, anche se non ancora confluiti in documenti d’orientamento formalmente adottati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 36 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 77 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 84 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento (UE) n. 546/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295
  • Direttiva 2009/128/CE
  • Direttiva 91/414/CEE

Autorizzazione zonale di un prodotto fitosanitario e margine dello Stato membro interessato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra PAN Europe e il CTGB, con intervento di Corteva Agriscience Netherlands BV, relativa all’estensione dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario Closer contenente sulfoxaflor.

Fatti e procedimento principale

Corteva aveva chiesto l’estensione dell’autorizzazione del prodotto per colture aperte di cavolo e patate nella zona B (centro). La Irlanda, quale Stato membro che esamina la domanda ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, aveva effettuato la valutazione scientifica dei rischi senza utilizzare il documento d’orientamento EFSA del 2013 sui rischi per le api, ritenendo sufficiente il documento del 2002 sull’ecotossicologia terrestre.

Sulla base di tale valutazione, il CTGB aveva concesso l’estensione dell’autorizzazione nel 2019, imponendo una restrizione per la tutela di api e bombi. PAN Europe aveva contestato la decisione, sostenendo che la valutazione irlandese non fosse basata sulle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e che, in forza del principio di precauzione, dovessero essere considerate anche conoscenze più recenti, inclusi i contenuti del documento EFSA del 2013.

Normativa rilevante

La Corte esamina soprattutto il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare:

  • articolo 1, paragrafi 3 e 4, sullo scopo del regolamento e sul principio di precauzione;
  • articolo 4, sui criteri di approvazione delle sostanze attive;
  • articoli 28, 29 e 31, sui requisiti e contenuto dell’autorizzazione;
  • articoli 33, 35 e 36, sulla procedura di autorizzazione zonale;
  • articolo 44, su revoca o modifica dell’autorizzazione;
  • articolo 56, sugli obblighi di notifica di nuove informazioni;
  • articolo 69, sulle misure di emergenza;
  • articolo 77, sui documenti d’orientamento;
  • articolo 84, sull’adozione dei principi uniformi. Rilevanti anche il regolamento (UE) n. 546/2011, che fissa i principi uniformi di valutazione, la Carta dei diritti fondamentali (articolo 47), l’articolo 267 TFUE, la direttiva 2009/128/CE e la direttiva 91/414/CEE richiamate nel contesto normativo.

Prima questione: margine di discrezionalità dello Stato membro interessato

La Corte afferma che la procedura dell’articolo 36 distingue chiaramente tra:

  • lo Stato membro che esamina la domanda, cui spetta la valutazione del rischio;
  • lo Stato membro interessato, cui spetta decidere sull’autorizzazione nel proprio territorio sulla base di quella valutazione.

Tuttavia, lo Stato membro interessato non è vincolato in modo assoluto dalla valutazione del relatore zonale. Può imporre condizioni supplementari o rifiutare l’autorizzazione se, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, ha fondate ragioni per ritenere che, per le specifiche condizioni ambientali o agricole del suo territorio, il prodotto comporti ancora un rischio inaccettabile. La Corte collega tale soluzione all’obiettivo del regolamento di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, in attuazione del principio di precauzione.

Seconda questione: tutela giurisdizionale effettiva

La Corte precisa che le conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro relatore zonale devono poter essere prese in considerazione dal giudice nazionale dello Stato membro interessato quando questi esamina la legittimità della decisione adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 o 3.

Il giudice nazionale deve verificare la conformità della decisione alle condizioni sostanziali e procedurali previste dal regolamento, ma non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella dell’autorità competente, dato l’alto livello di complessità scientifica della materia. In questo modo la Corte concilia l’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva con il riparto di competenze tecniche previsto dal regolamento.

Terza questione: insufficiente motivazione della valutazione zonale

Se lo Stato membro interessato ritiene la valutazione del relatore zonale insufficientemente motivata, il diritto dell’Unione non impone di coinvolgere nuovamente lo Stato membro relatore per effettuare una nuova valutazione.

La Corte osserva che il regolamento n. 1107/2009 non disciplina espressamente il modo di risolvere tali divergenze. Resta però fermo che lo Stato membro interessato, se rifiuta l’autorizzazione, deve fornire una motivazione tecnica o scientifica e che, in seguito, può comunque intervenire la disciplina del riesame, revoca o modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 44.

Quarta e quinta questione: documenti d’orientamento e conoscenze scientifiche aggiornate

La Corte chiarisce che, ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 36, paragrafo 2, possono essere invocati i dati scientifici o tecnici più affidabili disponibili, anche se non risultano da documenti d’orientamento già adottati dalla Commissione o se sono successivi alla domanda.

L’espressione dell’articolo 36, paragrafo 1, relativa all’uso dei documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda non significa che l’autorità debba limitarsi a quelli. I documenti d’orientamento hanno natura non vincolante e, in caso di assenza o inadeguatezza, la valutazione deve basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, incluse le più recenti ricerche internazionali.

La Corte esclude anche che ciò contrasti con il principio di certezza del diritto: nel settore dei prodotti fitosanitari, il principio di precauzione impone di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze, anche durante la procedura o nel periodo di validità dell’autorizzazione.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • lo Stato membro interessato può discostarsi dalla valutazione del relatore zonale nei casi previsti dall’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma;
  • il giudice nazionale può prendere in considerazione la valutazione del relatore, ma non sostituirsi all’autorità tecnica;
  • lo Stato membro interessato non è tenuto a coinvolgere nuovamente il relatore se ritiene la valutazione insufficientemente motivata;
  • possono essere addotti tutti i dati scientifici o tecnici più attendibili disponibili, anche non ancora recepiti in documenti d’orientamento formalmente adottati.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia rafforza l’idea che, nel regime del regolamento n. 1107/2009, il principio di precauzione e l’elevato livello di protezione prevalgono su una lettura rigidamente formalistica della cooperazione zonale. Per gli operatori economici, ciò significa che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere rimessa in discussione anche alla luce di evidenze scientifiche più recenti rispetto a quelle impiegate nello screening zonale iniziale. Per le amministrazioni nazionali, la sentenza conferma un margine di intervento autonomo, ma anche l’obbligo di motivare tecnicamente eventuali scostamenti dalla valutazione del relatore.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariautorizzazione all’immissione sul mercatoprincipio di precauzionetutela giurisdizionale effettivadiritto amministrativo dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.