Corte di giustizia, Sentenza C-276/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2024. — Edil Work 2 Srl e S.T. Srl contro STE Sàrl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 del TFUE – Libertà di stabilimento – Società stabilita in uno Stato membro ma che svolge la propria attività in un altro Stato membro – Funzionamento e gestione della società – Normativa nazionale che prevede l’applicazione della legge dello Stato membro in cui una società svolge la propria attività – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive e le costruzioni artificiose – Proporzionalità. — Causa C-276/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con la libertà di stabilimento una norma nazionale che, in via generale, sottopone al diritto dello Stato membro di "partenza" gli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma operante soprattutto nel primo. La misura è considerata restrittiva perché può imporre una doppia disciplina societaria e rendere meno agevole la gestione della società. Pur riconoscendo come legittimi gli obiettivi di tutela di creditori, soci di minoranza e lavoratori, nonché di contrasto alle costruzioni puramente artificiose, la Corte ha ritenuto la norma sproporzionata perché automatica e non fondata su una verifica concreta del rischio o dell’abuso.
Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti di gestione di una società stabilita in uno Stato membro ma operante principalmente in un altro: incompatibilità di una normativa nazionale che applica in via generale il diritto del primo Stato membro.
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale che, in via generale, assoggetta al diritto dello Stato membro di origine gli atti di gestione di una società costituita e stabilita in un altro Stato membro, ma che svolge la parte principale della propria attività nel primo Stato membro, anche quando l’atto di gestione incide in modo determinante sull’attività della società.
Principio di diritto
Gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro che preveda, in via generale e automatica, l’applicazione del proprio diritto nazionale agli atti di gestione di una società validamente costituita e stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro, poiché una simile regola rende più difficile e meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento, impone un’applicazione cumulativa di due diritti nazionali e non è proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori né rispetto all’obiettivo di contrasto di pratiche abusive, quando introduce una presunzione generale di abuso.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/2121
- Direttiva (UE) 2017/1132
- Legge italiana 31 maggio 1995, n. 218, articolo 25
- Codice civile italiano, articolo 2381
Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti di gestione di una società operante principalmente in Italia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito di una controversia sulla legittimità del trasferimento di un immobile da parte di una società di diritto lussemburghese, la STE Sàrl, che aveva in origine sede e attività in Italia. La Corte interpreta gli articoli 49 e 54 TFUE in relazione a una disciplina nazionale che, in presenza di una società stabilita in un altro Stato membro ma con attività principale in Italia, pretende di applicare il diritto italiano ai suoi atti di gestione.
Fatti e procedimento principale
Il Castello di Tor Crescenza costituiva l’unico bene della società Agricola Torcrescenza Srl, poi divenuta STA Srl. Nel 2004 la società ha trasferito la sede in Lussemburgo e si è trasformata nella STE, continuando a gestire il bene in Italia. Nel 2010, l’amministratrice unica ha conferito a un soggetto terzo un ampio mandato generale; nel 2012 tale mandatario ha trasferito il Castello a S.T., che lo ha poi trasferito a Edil Work 2.
La STE ha agito in giudizio chiedendo l’annullamento dei trasferimenti, sostenendo l’illegittimità del conferimento di poteri secondo il diritto italiano. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma ha riformato la decisione; i soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
Quadro normativo richiamato
Tra le fonti menzionate vi sono:
- gli articoli 49 e 54 TFUE, sulla libertà di stabilimento delle società;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- il considerando 2 della direttiva (UE) 2019/2121, che richiama il diritto delle società di costituirsi e gestirsi secondo la legislazione dello Stato membro di stabilimento;
- l’articolo 25 della legge n. 218/1995, che collega la disciplina della società al luogo di costituzione ma prevede l’applicazione della legge italiana se la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale sono in Italia;
- l’articolo 2381, secondo comma, c.c., che disciplina la delega di attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una norma che assoggetta al diritto italiano gli atti di gestione di una società costituita e stabilita in un altro Stato membro quando la società svolge la parte principale delle sue attività in Italia e l’atto di gestione è determinante per la sua attività.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto riformulato la questione, rilevando che il trasferimento della sede e la trasformazione in società lussemburghese non apparivano, nel caso concreto, come circostanze restrittive rilevanti. Ha quindi esaminato la situazione come quella di una società costituita in uno Stato membro, con sede sociale in un altro Stato membro, ma con attività principale nel territorio italiano.
Secondo la Corte, una simile situazione rientra pienamente nell’ambito della libertà di stabilimento, poiché l’articolo 54 TFUE attribuisce tale libertà alle società costituite secondo il diritto di uno Stato membro e aventi sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale nell’Unione. Inoltre, in mancanza di armonizzazione, ogni Stato membro può scegliere il criterio di collegamento, ma non può esercitare tale competenza in modo da comprimere la libertà garantita dal Trattato.
La Corte ha poi ritenuto che la normativa nazionale in questione costituisca una restrizione, poiché impone alle società stabilite in un altro Stato membro che operano principalmente in Italia di conformarsi, per gli atti di gestione, anche al diritto italiano, aggiungendo un ulteriore livello di regole e rendendo così meno agevole e meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento.
Quanto alla giustificazione, la Corte ha riconosciuto in linea di principio la legittimità degli obiettivi di tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, nonché del contrasto alle pratiche abusive e alle costruzioni puramente artificiose. Tuttavia ha osservato che una regola automatica, applicabile a qualsiasi atto di gestione senza verifica concreta del rischio di lesione degli interessi protetti, eccede quanto necessario. Analogamente, una presunzione generale di abuso basata sul solo fatto che la società svolga la parte principale delle proprie attività in Italia è incompatibile con la giurisprudenza sulla libertà di stabilimento.
Decisione e dispositivo
La Corte ha concluso che gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro che preveda, in via generale, l’applicazione del proprio diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro.
Principi rilevanti per la pratica
Per i professionisti, la pronuncia conferma che la mera circostanza che una società abbia sede in uno Stato membro ma realizzi la maggior parte della propria attività in un altro non basta, da sola, a giustificare l’assoggettamento automatico degli atti di gestione al diritto del secondo Stato. Eventuali esigenze di protezione di creditori, soci e lavoratori o di contrasto all’abuso richiedono misure mirate e proporzionate, non un’applicazione generalizzata e presuntiva della legge nazionale.
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