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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-301/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2024. — Peter Sweetman contro An Bord Pleanála e Ireland and the Attorney General. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato delle acque superficiali – Articolo 11 – Programma di misure – Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km². — Causa C-301/22

Giurisprudenza europea62022CJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva quadro sulle acque nel senso che i piccoli laghi sotto la soglia di 0,5 km2 non devono essere automaticamente oggetto di caratterizzazione e monitoraggio. Questa esclusione però non esonera l’autorità nazionale dal controllo di compatibilità del progetto con gli obiettivi ambientali della direttiva, in particolare rispetto ai corpi idrici collegati e al programma di misure del bacino idrografico. La risposta è quindi parzialmente restrittiva sul piano della classificazione, ma rigorosa sul piano dell’autorizzazione dei progetti.

Direttiva acque: un lago inferiore a 0,5 km2 non deve essere necessariamente caratterizzato e classificato, ma l’autorità deve comunque verificare gli effetti del progetto su altri corpi idrici e sulla coerenza col programma di misure.

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/60 imponga di caratterizzare e classificare tutti i corpi idrici superficiali, in particolare i laghi con superficie inferiore a 0,5 km2; se l’eventuale inclusione in un’area protetta incida sull’obbligo; se un’autorità possa autorizzare un progetto prima della caratterizzazione/classificazione; e, in caso di esclusione, quali obblighi residuino in capo all’autorità competente al momento dell’autorizzazione di un intervento che può incidere su un corpo idrico non caratterizzato o non classificato.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che un lago di superficie inferiore a 0,5 km2 non rientra nell’obbligo, previsto dagli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60 e dagli allegati II e V, di essere necessariamente caratterizzato, classificato e monitorato come tipo di corpo idrico superficiale. Tuttavia, quando un progetto incide su un simile lago, l’autorità competente deve comunque accertare che l’intervento non determini il deterioramento di altri corpi idrici superficiali identificati o che avrebbero dovuto esserlo, né comprometta il raggiungimento dei relativi obiettivi ambientali, e che il progetto sia compatibile con le misure del programma di distretto idrografico adottato ai sensi dell’articolo 11.

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 4 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 5 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 8 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 11 direttiva 2000/60/CE
  • Allegato II direttiva 2000/60/CE
  • Allegato V direttiva 2000/60/CE
  • Allegato VI direttiva 2000/60/CE

Direttiva 2000/60/CE e piccoli laghi: caratterizzazione, monitoraggio e autorizzazione di un progetto di estrazione d’acqua

Si tratta di un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia di direttiva quadro acque, relativo a un progetto di estrazione di acqua dolce da un lago di superficie pari a 0,083 km2. La Corte è chiamata a chiarire se i laghi inferiori a 0,5 km2 debbano essere necessariamente caratterizzati e monitorati ai sensi della direttiva 2000/60 e quali controlli debbano comunque compiere le autorità nazionali in sede autorizzatoria.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, Peter Sweetman ha impugnato l’autorizzazione concessa da An Bord Pleanála a un progetto di captazione d’acqua dal Loch an Mhuilinn, lago interno privato non soggetto a maree. L’acqua doveva essere pompata e trasferita a siti gestiti da Bradán Beo Teoranta per il trattamento di salmoni malati. La High Court aveva inizialmente annullato l’autorizzazione, ritenendo che l’Environmental Protection Agency non avesse classificato il lago e che, quindi, non fosse possibile valutare la conformità del progetto all’articolo 4 della direttiva.

Successivamente, l’EPA ha sostenuto che la direttiva imporrebbe l’identificazione solo dei laghi con superficie superiore a 0,5 km2, salvo quelli situati in aree protette o usati per acqua potabile. Il giudice del rinvio ha quindi rimesso alla Corte tre quesiti sulla portata degli obblighi di caratterizzazione, classificazione e autorizzazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2000/60, sullo scopo di prevenire il deterioramento delle acque;
  • l’articolo 2, in particolare le definizioni di "lago", "corpo idrico superficiale", "stato delle acque superficiali" e "stato ecologico";
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sugli obiettivi ambientali e sull’obbligo di non deterioramento;
  • l’articolo 5 e l’allegato II, sulla caratterizzazione dei corpi idrici superficiali;
  • l’articolo 8 e l’allegato V, sul monitoraggio e la classificazione dello stato delle acque;
  • l’articolo 11 e l’allegato VI, sul programma di misure e sulle misure di base, inclusa la limitazione delle estrazioni.

Prima questione: obbligo di caratterizzazione e classificazione dei laghi sotto 0,5 km2

La Corte interpreta gli articoli 5 e 8, letti con gli allegati II e V, nel senso che i laghi con superficie inferiore a 0,5 km2 non rientrano nell’obbligo di fissare condizioni di riferimento tipiche specifiche né nell’obbligo di elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque. La Corte fonda la soluzione sul tenore dell’allegato II, che per i laghi, nel sistema A, prende in considerazione solo le classi a partire da 0,5 km2, e sulla struttura della direttiva, che collega classificazione e monitoraggio a tipi di corpi idrici definiti secondo tale allegato.

La Corte osserva inoltre che il fatto che un lago sia o meno collocato in un’area protetta non modifica questa conclusione, salvo la facoltà degli Stati membri di includere volontariamente alcuni piccoli laghi nel sistema B. La soglia dimensionale, scelta dal legislatore nel corso del procedimento normativo, è letta come indice della volontà di evitare un onere amministrativo eccessivo per corpi idrici molto piccoli.

Terza questione: obblighi dell’autorità competente in sede di autorizzazione

Pur escludendo l’obbligo di caratterizzazione e monitoraggio del piccolo lago, la Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 11 impongono comunque all’autorità competente di verificare più profili quando valuta un progetto che incide su quel lago.

In particolare, l’autorità deve accertare che:

  • il progetto non provochi, per effetto sul piccolo lago, il deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale identificato o che avrebbe dovuto essere identificato come tipo;
  • il progetto non pregiudichi il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali o del buon potenziale ecologico e del buono stato chimico di tale altro corpo idrico;
  • il progetto sia compatibile con le misure previste dal programma di misure del distretto idrografico adottato ai sensi dell’articolo 11.

La Corte richiama il principio, già affermato nella giurisprudenza precedente, secondo cui l’autorità nazionale deve negare l’autorizzazione di un progetto idoneo a causare deterioramento o a compromettere gli obiettivi ambientali, salvo deroga applicabile. Sottolinea inoltre che corpi idrici diversi possono essere interconnessi e che, quindi, l’impatto del progetto sul piccolo lago non può essere valutato isolatamente.

Esito e dispositivo

La Corte risponde che il piccolo lago non deve essere necessariamente caratterizzato e monitorato ai sensi degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60. Tuttavia, l’autorità competente, nel decidere sulla domanda di autorizzazione, deve assicurarsi che il progetto non arrechi danno ad altri corpi idrici superficiali rilevanti e sia coerente con il programma di misure del bacino. La seconda questione resta assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materieambienteacque superficialiautorizzazioni amministrativetutela degli ecosistemi acquaticivalutazione dell’impatto ambientale

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