Corte di giustizia, Sentenza C-484/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 aprile 2024. — F C C e M A B contro Caixabank SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione. — Causa C-484/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il tema del dies a quo della prescrizione per la domanda di restituzione delle spese pagate in forza di una clausola abusiva in un mutuo ipotecario. Esclude che il termine possa decorrere automaticamente dal pagamento o da una precedente sentenza del Tribunal Supremo su clausole standardizzate, se manca la concreta conoscenza del consumatore. Ritiene invece compatibile con la direttiva 93/13 la decorrenza dalla data in cui la decisione che accerta l’abusività della clausola diviene definitiva nel caso concreto.
Termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle spese versate in forza di una clausola abusiva: il dies a quo non può coincidere né con il pagamento né con una precedente sentenza astratta, ma con la decisione definitiva che accerta l’abusività della clausola, salvo prova della consapevolezza anticipata del consumatore.
La questione giuridica
Se, ai fini di un’azione di ripetizione delle somme versate in forza di una clausola abusiva di un mutuo ipotecario, sia conforme alla direttiva 93/13 e al principio di effettività far decorrere il termine di prescrizione: 1) dalla data del pagamento delle somme; 2) dalla data di una sentenza del giudice supremo nazionale, resa in un’altra causa, che dichiari abusiva una clausola standardizzata corrispondente; oppure 3) solo dalla data in cui una decisione giudiziaria definitiva accerta la nullità della clausola nel caso concreto.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a che il termine di prescrizione dell’azione di restituzione delle somme versate dal consumatore in esecuzione di una clausola abusiva decorra dalla data del pagamento o da una precedente sentenza generale del giudice supremo nazionale, se ciò prescinde dalla concreta conoscenza, o dalla ragionevole possibilità di conoscenza, del carattere abusivo della clausola da parte del consumatore; in linea di principio, il termine può decorrere dalla data in cui la decisione che dichiara abusiva e nulla la clausola diviene definitiva, momento in cui il consumatore è posto in condizione certa di conoscere i propri diritti e di agire utilmente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 38
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle spese pagate in forza di una clausola abusiva
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona in materia di tutela dei consumatori e clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario. La Corte è chiamata a stabilire da quando decorra il termine di prescrizione dell’azione con cui il consumatore chiede la restituzione delle somme pagate in applicazione di una clausola poi dichiarata abusiva.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale avevano stipulato nel 2007 un mutuo ipotecario con Caixabank SA, già Bankia SA. La clausola relativa alle spese imponeva loro il pagamento di tutte le spese connesse alla costituzione dell’ipoteca; tale clausola è stata poi annullata con sentenza del 2 maggio 2019 del Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona, con restituzione delle spese notarili già versate.
Successivamente, il 23 febbraio 2021, i consumatori hanno chiesto la restituzione di ulteriori importi versati a titolo di imposta di registro e spese di gestione, per EUR 295,36. La banca ha eccepito la prescrizione, sostenendo che il termine decennale previsto dal diritto catalano fosse iniziato nel 2007, al momento del pagamento e della costituzione dell’ipoteca.
Normativa rilevante
La domanda riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Il giudice del rinvio richiama inoltre la disciplina catalana sulla prescrizione, in particolare:
- articolo 121-20 del codice civile catalano: termine ordinario di prescrizione di dieci anni;
- articolo 121-23, paragrafo 1: decorrenza dal momento in cui il titolare conosce o può ragionevolmente conoscere i presupposti dell’azione;
- articolo 121-11: cause di interruzione della prescrizione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale sottoponeva alla Corte tre quesiti, sostanzialmente incentrati su tre possibili dies a quo:
- la data del pagamento delle spese;
- la data di una sentenza del Tribunal Supremo che, in altra causa, abbia dichiarato abusiva una clausola standardizzata equivalente;
- la data in cui la clausola è stata dichiarata nulla con decisione definitiva nel caso concreto.
Ragionamento della Corte: effetto restitutorio e tutela effettiva
La Corte ricorda anzitutto che, secondo la propria giurisprudenza, una clausola dichiarata abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita. Ne consegue che il giudice nazionale deve, in linea di principio, ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola e che tale ripristino implica un diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal professionista.
La Corte ribadisce che gli Stati membri possono regolare con il diritto nazionale le modalità processuali e anche sottoporre a prescrizione le azioni restitutorie, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. In particolare, il consumatore, che si trova in posizione di inferiorità informativa e negoziale, può ignorare il carattere abusivo della clausola o la portata dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13.
Prima e terza questione: pagamento o declaratoria definitiva?
La Corte esclude che il termine possa decorrere dalla data del pagamento delle spese o, in ogni caso, da un momento anteriore alla declaratoria definitiva di nullità, se ciò avviene indipendentemente dalla conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del carattere abusivo della clausola da parte del consumatore.
La ragione è che un simile meccanismo renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13, poiché il termine potrebbe scadere prima che il consumatore sia in grado di rendersi conto dell’illegittimità della clausola e di agire. Al contrario, quando la decisione che accerta l’abusività e la nullità diviene definitiva, il consumatore dispone di una conoscenza certa dell’irregolarità della clausola e può valutare utilmente se promuovere l’azione di ripetizione entro il termine nazionale.
La Corte precisa anche che la direttiva 93/13 non impedisce al professionista di provare che il consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo già prima della sentenza definitiva, ma nel caso esaminato ciò non consente di fondare un dies a quo automatico sul solo pagamento.
Seconda questione: rilevanza di una precedente sentenza del Tribunal Supremo
La Corte esclude anche che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale abbia pronunciato una sentenza, in una causa diversa, che dichiari abusiva una clausola standardizzata equivalente.
La Corte osserva che:
- una sentenza di legittimità su una clausola tipo non rende automaticamente abusive tutte le clausole simili inserite in altri contratti;
- l’esame dell’abusività resta caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche e delle informazioni fornite al singolo consumatore;
- non si può pretendere che il consumatore segua di propria iniziativa l’evoluzione della giurisprudenza e svolga ricerche giuridiche per verificare l’eventuale equivalenza tra la propria clausola e quella già censurata.
Inoltre, sarebbe contrario alla direttiva 93/13 consentire al professionista di avvantaggiarsi della propria inerzia dopo che il carattere illegittimo di una clausola standard è stato già chiarito dalla giurisprudenza suprema.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività:
- ostano a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorra dalla data del pagamento delle spese, se ciò prescinde dalla conoscenza del carattere abusivo da parte del consumatore;
- ostano anche a che tale termine decorra dalla data di una sentenza precedente del giudice supremo nazionale resa in un’altra causa su una clausola standardizzata corrispondente.
La Corte non ritiene necessario esaminare l’articolo 38 della Carta per risolvere la controversia, poiché la soluzione discende già dalla direttiva 93/13 e dal principio di effettività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-561/21
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-276/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-301/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-308/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-309/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-345/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →