Corte di giustizia, Sentenza C-561/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 aprile 2024. — GP e BG contro Banco Santander, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese connesse al contratto a carico del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che constata il carattere abusivo di tale clausola e annulla la stessa – Azione di ripetizione delle somme versate in base alla clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione. — Causa C-561/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il problema del dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione connessa a una clausola abusiva in un mutuo ipotecario. Ritiene compatibile con il diritto UE il decorso del termine dalla definitività della sentenza che accerta l’abusività della clausola, perché solo da quel momento il consumatore ha piena conoscenza giuridica del proprio diritto. Esclude invece che il termine possa decorrere da precedenti pronunce del giudice supremo nazionale o della Corte su clausole analoghe o sulla mera astratta ammissibilità della prescrizione.
Termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme versate dal consumatore in base a una clausola abusiva: individuazione del dies a quo
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di certezza del diritto ostino a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorra: 1) dalla data in cui la sentenza che accerta con efficacia di giudicato il carattere abusivo della clausola diventa definitiva; 2) dalla data delle sentenze del giudice supremo nazionale che hanno dichiarato abusive clausole standardizzate analoghe; 3) dalla data di sentenze della Corte che hanno affermato, in principio, la compatibilità con il diritto UE dei termini di prescrizione per le azioni di ripetizione.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 93/13, letta alla luce dei principi di effettività e certezza del diritto, non osta a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme pagate dal consumatore in forza di una clausola abusiva decorra dalla data in cui diventa definitiva la decisione giudiziaria che ha accertato l’abusività e annullato la clausola, purché il professionista possa provare che il consumatore conosceva o poteva ragionevolmente conoscere già prima tale abusività. Viceversa, non è conforme alla direttiva fissare il dies a quo alla data di precedenti sentenze nazionali o della Corte che abbiano solo delineato in astratto l’ammissibilità della prescrizione o dichiarato abusive clausole standardizzate analoghe.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Termine di prescrizione dell’azione di ripetizione in materia di clausole abusive
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra due consumatori e Banco Santander SA relativa alla restituzione di somme versate in forza di una clausola di un mutuo ipotecario che poneva tutte le spese contrattuali a carico del consumatore. Il tema centrale è la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione restitutoria dopo l’accertamento giudiziale definitivo dell’abusività della clausola.
Fatti e procedimento principale
Il contratto di mutuo ipotecario risale al 1999 e conteneva una clausola sulle spese contrattuali. Nel 2017 i consumatori hanno chiesto l’annullamento della clausola e la restituzione delle somme pagate. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda restitutoria; la Corte provinciale di Barcellona ha invece dichiarato prescritto il credito relativo alle somme versate, facendo decorrere il termine dalla data della stipula del contratto. Il Tribunal Supremo ha dubitato della compatibilità di tale approccio con la direttiva 93/13.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che sancisce la non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Sul piano interno sono richiamati gli articoli 1303, 1896, 1964 e 1969 del codice civile spagnolo, che disciplinano la nullità, la restituzione, gli interessi e la prescrizione delle azioni personali.
Ragionamento della Corte: quadro generale
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui una clausola abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita e deve essere ripristinata, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto che sarebbe esistita in sua assenza. Da ciò discende, in linea di principio, un diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dal professionista. Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare le modalità processuali, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività.
Prima questione: decorrenza dalla sentenza definitiva che accerta l’abusività
La Corte afferma che un termine di prescrizione di quindici anni, purché stabilito e conosciuto in anticipo, non rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore. In particolare, non è contrario alla direttiva 93/13 far decorrere la prescrizione dalla data in cui diventa definitiva la decisione che accerta il carattere abusivo della clausola e la annulla, perché da quel momento il consumatore ha conoscenza certa dell’irregolarità della clausola e può far valere utilmente il proprio diritto alla ripetizione.
La Corte precisa però che il professionista può provare che il consumatore fosse già, o avrebbe potuto ragionevolmente essere, a conoscenza dell’abusività prima di tale decisione definitiva. Questa possibilità mantiene il raccordo con il regime probatorio nazionale senza pregiudicare la tutela sostanziale del consumatore.
Seconda questione: irrilevanza delle sentenze del giudice supremo nazionale su clausole standardizzate analoghe
La Corte esclude che il dies a quo possa essere fissato alla data di sentenze del giudice supremo nazionale che, in altri procedimenti, abbiano dichiarato abusive clausole standardizzate analoghe. Una simile soluzione non è compatibile con il principio di effettività, perché il consumatore medio non può essere tenuto a seguire costantemente la giurisprudenza nazionale né a compiere una ricerca giuridica per verificare se la propria clausola concreta sia abusiva.
Inoltre, l’accertamento dell’abusività richiede normalmente una valutazione caso per caso, alla luce di tutte le circostanze del singolo contratto e delle informazioni fornite al singolo consumatore. Ne deriva che non può presumersi che una sentenza su una clausola standardizzata renda automaticamente noto al consumatore l’abusività della clausola specificamente inserita nel suo contratto.
Terza questione: irrilevanza delle sentenze della Corte sulla mera ammissibilità della prescrizione
La Corte ritiene parimenti incompatibile con la direttiva 93/13 far decorrere la prescrizione dalla data di sentenze della Corte che si sono limitate a riconoscere, in linea di principio, che l’azione restitutoria può essere soggetta a prescrizione, purché rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Tali decisioni non forniscono al consumatore una conoscenza certa circa l’abusività della clausola concreta del suo contratto.
La Corte osserva inoltre che sarebbe contrario alla direttiva consentire al professionista di trarre vantaggio dalla propria inerzia, soprattutto quando dispone di strutture giuridiche e commerciali idonee a monitorare la giurisprudenza e a contattare i clienti interessati.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 93/13 e il principio di certezza del diritto non ostano a che la prescrizione dell’azione di ripetizione decorra dalla definitività della sentenza che accerta l’abusività della clausola, salvo prova contraria del professionista sulla conoscenza anticipata del consumatore;
- la direttiva 93/13 osta a che il termine decorra da precedenti sentenze del giudice supremo nazionale su clausole standardizzate analoghe;
- la direttiva 93/13 osta a che il termine decorra da sentenze della Corte che abbiano soltanto affermato, in principio, la compatibilità della prescrizione con il diritto dell’Unione.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione tutela l’effettività dell’azione restitutoria del consumatore: il termine di prescrizione non può iniziare in un momento che prescinda dalla concreta possibilità, per il consumatore, di conoscere l’abusività della clausola e di agire utilmente per la restituzione delle somme indebitamente pagate.
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