Sentenza n. 4085/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al trattamento previsto dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.272,39 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 dicembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di somme dovute a titolo retributivo. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, l’esito infruttuoso della notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale proveniva dal giudice ordinario, era passato in giudicato, era stato notificato presso la sede dell’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo stata fornita prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo dell’Ufficio di segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla notificazione del titolo giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione è stata ritenuta idonea; il TAR ha inoltre richiamato la modifica introdotta dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
d.P.R. n. 115/2002, artt. 55, 56 e 71
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine per la presentazione della parcella.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione degli obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In un giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale civile, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’assenza di prova dell’adempimento del titolo giudiziale giustifica l’ordine del giudice amministrativo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute, entro un termine assegnato con la decisione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, conferendogli i poteri necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, anche mediante gli atti contabili indispensabili.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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