Circolare numero 187 del 17-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le competenze della Commissione centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati nei ricorsi in materia agricola, chiarendo termini e modalit e0 di impugnazione ex artt. 10, 11 e 15 del d.l.vo n. 375/1993. Introduce inoltre un modello di istruttoria decentrata affidato alle sedi, con coinvolgimento consultivo dei comitati provinciali, per velocizzare la definizione del contenzioso e ridurre le giacenze. Le direzioni regionali ricevono materiale operativo e devono assicurarne la diffusione e luniformit e0 applicativa.
Contenzioso su accertamento contributivo e assicurativo in materia agricola e decentramento dellistruttoria
Contenzioso in materia di accertamento contributivo e assicurativo agricolo
La circolare disciplina il contenzioso di competenza della Commissione centrale per laccertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, con particolare attenzione ai ricorsi previsti dagli artt. 10, 11 e 15 del d.l.vo 11 agosto 1993, n. 375. Oltre a richiamare competenze, termini e modalità di proposizione dei ricorsi, la circolare introduce una procedura istruttoria decentrata volta a ridurre le giacenze e a valorizzare il contributo delle sedi territoriali e dei comitati provinciali.
Competenza della Commissione centrale
Lart. 9 sexies, comma 5, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabilisce che la Commissione centrale decide:
- in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del d.l.vo n. 375/1993;
- in seconda istanza i ricorsi di cui allart. 11, comma 2, del medesimo decreto.
Lart. 10 riguarda i provvedimenti adottati in materia di accertamento contributivo. Lart. 15 riguarda laccertamento dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli imprenditori agricoli a titolo principale e la loro eventuale non iscrizione.
Termini di impugnazione
La circolare ribadisce la necessit�e0 di rispettare il termine di 30 giorni per la proposizione dei ricorsi in primo e secondo grado.
Per i lavoratori agricoli subordinati, il termine per il ricorso di primo grado alla Commissione provinciale per la manodopera agricola decorre:
- dalla data di notifica del provvedimento;
- oppure dallultimo giorno di pubblicazione degli elenchi, con riferimento agli anni 1995 e precedenti, per i quali gli elenchi continuano ad essere compilati dalle commissioni circoscrizionali ai sensi dellart. 9 quinquies, comma 20, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il termine per il ricorso di secondo grado alla Commissione centrale decorre:
- dalla data di comunicazione della decisione di primo grado;
- oppure dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso di primo grado, se lorgano competente non ha deciso.
Decentramento dellattivit�e0 istruttoria
Per ridurre il consistente contenzioso, sia dei lavoratori subordinati sia dei lavoratori autonomi, associati e imprenditori agricoli a titolo principale, la Direzione generale decide di rafforzare il ruolo delle sedi nel procedimento. Alle sedi viene affidato il compito di redigere i documenti conclusivi dellistruttoria, mentre ai comitati provinciali viene attribuito un ruolo partecipativo, in ragione della loro conoscenza delle situazioni locali, al fine di favorire, ove possibile, una soluzione non conflittuale delle controversie.
Fasi della nuova procedura istruttoria
La procedura decentrata riguarda i ricorsi ex art. 11 e ex art. 15 del d.l.vo n. 375/1993 e si articola come segue.
Le sedi, se la valutazione svolta nella fase istruttoria non consente un riesame dufficio del provvedimento:
- sottopongono la documentazione del ricorso al parere delle rispettive commissioni istituite presso il comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni;
- distinguono la trattazione a seconda che il ricorso riguardi lavoratori dipendenti oppure coltivatori diretti, mezzadri e coloni o imprenditori agricoli a titolo principale.
Il parere della commissione provinciale non �e8 vincolante e deve essere espresso con la massima tempestivit�e0, per consentire alla Commissione centrale di pronunciarsi nel termine di legge.
Se dallesame emergono elementi idonei a modificare il provvedimento, i dirigenti delle sedi possono procedere in autotutela.
Se permangono i motivi per confermare il provvedimento originario, le sedi redigono:
- la relazione istruttoria da trasmettere alla Commissione centrale;
- la bozza di delibera.
Invio degli atti alla Direzione centrale contributi
Le sedi devono trasmettere agli uffici della Direzione centrale contributi, in via Chopin 49, tutta la documentazione relativa a ciascun ricorso esaminato. La nota di accompagnamento deve contenere linformazione sul parere espresso dal comitato provinciale INPS.
Gli adempimenti riguardano sia i ricorsi non ancora trasmessi alla Direzione centrale contributi sia quelli gi�e0 inviati ma non ancora decisi. Per questi ultimi, le sedi si limitano a inoltrare:
- la relazione istruttoria;
- la bozza di delibera;
- la comunicazione del parere del comitato provinciale locale.
Ruolo delle direzioni regionali
Alle direzioni regionali vengono inviati, con plico separato:
- le tipologie di osservazioni riferite alle fattispecie pi�f9 frequenti nei ricorsi ex artt. 11 e 15 del d.l.vo n. 375/1993;
- i fac-simile delle relazioni istruttorie e delle bozze di delibera relativi alla casistica pi�f9 ricorrente.
I direttori regionali devono distribuire tale materiale alle strutture periferiche, coordinare le attivit�e0 conseguenti e verificare luniformit�e0 di comportamento sul territorio.
Punti principali
Competenze della Commissione centrale
La Commissione centrale per laccertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati decide in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del d.l.vo 11 agosto 1993, n. 375, e in seconda istanza i ricorsi previsti dallart. 11, comma 2, del medesimo decreto. In particolare, lart. 10 riguarda i provvedimenti in materia di accertamento contributivo, mentre lart. 15 concerne laccertamento dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli imprenditori agricoli a titolo principale e la loro eventuale non iscrizione.
Termini per la proposizione dei ricorsi
La circolare richiama il rispetto del termine di 30 giorni per la proposizione dei ricorsi, sia in primo che in secondo grado. Per i lavoratori agricoli subordinati, il termine di primo grado decorre dalla notifica del provvedimento o dallultimo giorno di pubblicazione degli elenchi; il secondo grado decorre dalla comunicazione della decisione di primo grado oppure dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso se lorgano competente non si sia pronunciato.
Estensione al contenzioso dei lavoratori agricoli subordinati
Per il contenzioso relativo ai lavoratori agricoli subordinati, la circolare ribadisce che i ricorsi ex art. 11 riguardano gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, nonch e9 i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Per gli anni 1995 e precedenti, la pubblicazione degli elenchi continua ad essere effettuata dalle commissioni circoscrizionali ai sensi dellart. 9 quinquies, comma 20, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Decentramento dellistruttoria
Per ridurre le giacenze del contenzioso, la Direzione generale affida alle sedi un ruolo pi f9 incisivo nella fase istruttoria, con redazione dei documenti conclusivi e coinvolgimento dei comitati provinciali. Lobiettivo e8 valorizzare la conoscenza delle situazioni locali e favorire, ove possibile, la definizione non conflittuale dei procedimenti.
Nuova procedura istruttoria
Le sedi, se non ritengono possibile un riesame dufficio del proprio provvedimento, sottopongono la documentazione al parere delle commissioni istituite presso il comitato provinciale competenti per i ricorsi in materia di prestazioni. Il parere non e8 vincolante e deve essere reso con la massima tempestivit e0. Se emergono elementi idonei, i dirigenti delle sedi possono modificare dufficio il provvedimento in autotutela; in caso contrario redigono la relazione istruttoria e la bozza di delibera per la Commissione centrale.
Trasmissione della documentazione alla Direzione centrale
Le sedi devono inviare alla Direzione centrale contributi, in via Chopin 49, tutta la documentazione relativa a ciascun ricorso esaminato, indicando nella nota di accompagnamento il parere del comitato provinciale INPS. Gli adempimenti valgono sia per i ricorsi non ancora trasmessi sia per quelli gi e0 inviati e non decisi; per questi ultimi, le sedi trasmettono la sola relazione istruttoria, la bozza di delibera e la comunicazione del parere del comitato provinciale locale.
Compiti delle direzioni regionali
Alle direzioni regionali vengono trasmessi, con plico separato, le tipologie di osservazioni riferite alle fattispecie pi f9 frequenti e i fac-simile delle relazioni istruttorie e delle bozze di delibera relative alla casistica ricorrente. I direttori regionali devono distribuire il materiale alle strutture periferiche, coordinarne lutilizzo e verificare luniformit e0 di comportamento applicativo.
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