Circolare numero 191 del 20-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 sulla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni di diritto privato, con indicazioni sulla classificazione previdenziale, sugli obblighi contributivi INPS dei lavoratori subordinati e non subordinati, sulle aliquote applicabili e sulla regolarizzazione dei periodi pregressi. Vengono inoltre precisate la decorrenza della nuova disciplina, le posizioni contributive da mantenere, i contributi dovuti per le diverse gestioni e il termine entro cui sanare eventuali differenze contributive con applicazione di interessi legali.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e relativi obblighi contributivi
Enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate: trasformazione in fondazioni e assetto contributivo
La circolare disciplina gli effetti previdenziali e contributivi della trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni, disposta dal d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Il documento chiarisce la decorrenza della nuova natura giuridica, la conservazione delle posizioni contributive esistenti, gli obblighi verso l’INPS per i lavoratori subordinati e non subordinati, le aliquote applicabili nel 1998 e le modalità di sanatoria dei periodi antecedenti.
Inquadramento normativo e decorrenza della trasformazione
Il d.lgs. n. 134/1998, emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, ha trasformato in fondazioni gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800. In base alla circolare, tali soggetti assumono personalità giuridica di diritto privato dal 23 maggio 1998, data di entrata in vigore del decreto, cessando contestualmente di essere persone giuridiche di diritto pubblico.
Classificazione previdenziale e posizione contributiva
Poiché il decreto dispone che le fondazioni subentrino nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’ente esistente alla data della trasformazione, deve essere mantenuta la posizione contributiva già in essere. La classificazione previdenziale va quindi ricondotta al settore industria-spettacolo, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con CSC 1.18.08 e codice ISTAT 1991 92.31.0.
La circolare richiama inoltre che, ai fini dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, compreso il contributo asili nido, i lavoratori dello spettacolo sono iscritti all’E.N.P.A.L.S. Le fondazioni, coerentemente con i loro fini istituzionali, gestiscono i teatri affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzando spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono anche svolgere attività commerciali e accessorie, purché compatibili con gli scopi istituzionali.
Obblighi contributivi per i lavoratori subordinati
Per i dipendenti delle fondazioni, la circolare individua una serie di coperture e contributi dovuti all’INPS.
- Assicurazione contro la disoccupazione: non si applica ai dipendenti con stabilità di impiego, purché il requisito risulti dallo statuto della fondazione e sia riconosciuto dal Ministero del lavoro su richiesta dell’ente. Sono esclusi anche i dipendenti rientranti nel personale artistico, teatrale e cinematografico dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica, secondo le norme richiamate.
- Trattamenti di famiglia: in base all’art. 22, comma 1, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa; pertanto, dal 1° maggio 1998 le fondazioni sono tenute al versamento del contributo CUAF.
- Tubercolosi ed ex ENAOLI: la circolare include tali voci tra gli obblighi contributivi dovuti.
- Fondo di garanzia per il TFR: è dovuto il contributo previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
- Malattia e maternità: l’assicurazione di maternità riguarda tutti i lavoratori senza distinzione. Per la malattia, la contribuzione non è dovuta secondo i principi generali quando il contratto collettivo preveda già, in caso di malattia, la corresponsione della retribuzione. Per i lavoratori a tempo determinato i contributi e le prestazioni sono calcolati su una retribuzione giornaliera massima pari a lire 130.000.
- GESCAL: è dovuto il contributo dello 0,35% a carico del datore di lavoro.
La circolare ricorda infine che il settore dello spettacolo è escluso dalla disciplina della cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 3 del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869.
Lavoratori senza rapporto di lavoro subordinato
Per i lavoratori per i quali non sussiste rapporto di lavoro subordinato, la circolare prevede l’assoggettamento al regime contributivo per le indennità economiche di malattia, maternità e GESCAL. Anche per la malattia si rinvia ai criteri già indicati per i lavoratori dipendenti.
Per questa categoria, l’obbligo contributivo deve essere assolto tramite una posizione separata, contraddistinta dal codice azienda 1M.
Aliquote contributive indicate per il 1998
La circolare riporta una tabella con le aliquote applicabili per il 1998 e con il minimale giornaliero pari a lire 66.282. Per i dipendenti e per la gestione autonoma CA=1M sono indicati i seguenti valori principali:
- tubercolosi: 0,21%
- disoccupazione: 1,61%
- contributo ex ENAOLI: 0,16%
- CUAF: 2,48%
- TFR (legge n. 297/1982): 0,20%
- totale contributi previdenziali: 4,66%
- indennità economica di malattia: 2,22%
- indennità economica di maternità: 0,66%
- GESCAL: 0,35%
La tabella distingue il totale contributivo in funzione della presenza o meno dell’indennità di malattia e riporta il totale generale complessivo per le diverse combinazioni.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
La nuova disciplina si applica dal periodo di paga relativo al mese di maggio 1998. I datori di lavoro devono procedere alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Se dalle operazioni emergono differenze contributive a debito dell’azienda, su tali importi sono dovuti interessi legali nella misura del 5% dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di maggio 1998 fino alla data della regolarizzazione. Le eventuali regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato restano assoggettate alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Punti principali
Trasformazione in fondazioni e decorrenza
Il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 ha dato attuazione alla delega della legge 15 marzo 1997, n. 59, trasformando in fondazioni gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate. Dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 23 maggio 1998, tali enti acquistano personalità giuridica di diritto privato e cessano di avere personalità giuridica di diritto pubblico.
Classificazione previdenziale
Poiché le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’ente alla data della trasformazione, deve essere mantenuta la posizione contributiva già in essere. La classificazione previdenziale va attribuita al settore industria-spettacolo, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con CSC 1.18.08 e codice ISTAT 1991 92.31.0. Ai fini dell’assicurazione IVS, compreso il contributo asili nido, i lavoratori dello spettacolo restano iscritti all’E.N.P.A.L.S.
Obblighi contributivi per i lavoratori subordinati
Per i dipendenti delle fondazioni trovano applicazione l’assicurazione contro la disoccupazione, i trattamenti di famiglia, l’assicurazione contro la tubercolosi e la contribuzione ex ENAOLI, il contributo al fondo di garanzia per il TFR, l’assicurazione per malattia e maternità e il contributo GESCAL dello 0,35% a carico del datore di lavoro. La circolare precisa inoltre che il settore dello spettacolo è escluso dalla disciplina della cassa integrazione guadagni. Restano esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione i dipendenti con stabilità di impiego e il personale artistico, teatrale e cinematografico in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate.
Obblighi contributivi per i lavoratori non subordinati
I lavoratori per i quali non sussiste rapporto di lavoro subordinato sono soggetti alla contribuzione per le indennità economiche di malattia, maternità e GESCAL. L’adempimento deve essere assolto mediante una posizione separata contraddistinta dal codice azienda 1M. Per la malattia si rinvia ai principi indicati per i dipendenti.
Aliquote contributive e minimale giornaliero
Per il 1998 la circolare riporta un minimale giornaliero di lire 66.282 e indica, per i dipendenti e per la gestione autonoma CA=1M, le aliquote per le diverse voci contributive. In particolare sono riportati i contributi previdenziali per tubercolosi, disoccupazione, contributo ex ENAOLI, CUAF e TFR, con un totale contributivo previdenziale pari al 4,66%. Sono inoltre indicati i contributi per indennità economica di malattia, maternità e GESCAL, con il totale generale differenziato secondo la presenza o meno dell’indennità di malattia.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
La nuova disciplina decorre dal periodo di paga relativo al mese di maggio 1998. I datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi entro la scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla circolare, utilizzando la procedura di regolarizzazione contributiva. Se emergono differenze a debito, sono dovuti interessi legali nella misura del 5% dal giorno successivo alla scadenza dei contributi di maggio 1998 fino alla data della regolarizzazione. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato restano soggette alla disciplina sanzionatoria per i ritardati versamenti.
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