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Circolare

Circolare numero 189 del 20-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti del d.lgs. n. 278/1998 sulla compilazione dei modelli O1/M per il 1997, disponendo che non vanno più comunicati i dati relativi alla malattia oltre i dodici mesi, né per il passato né per il futuro. Precisa inoltre che, se tali dati sono già stati trasmessi, non occorrono ulteriori adempimenti e che restano validi i termini di presentazione delle denunce O1/M già fissati dalla circolare n. 119/98. Infine, consente la redazione automatizzata dei modelli O1/M-SOST e ribadisce che il CUD, oltre alla finalità originaria, può essere usato anche per verificare eventuali inadempienze del datore di lavoro verso l’INPS.

Compilazione mod. O1/M anno 1997, rilascio O1/M-SOST e certificazione CUD

Compilazione modelli O1/M 1997, O1/M-SOST e certificazione CUD

La circolare interviene sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modelli O1/M relativi al 1997 e chiarisce gli effetti delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 278 del 29 giugno 1998. Vengono inoltre fornite indicazioni operative sul rilascio delle dichiarazioni sostitutive O1/M-SOST e sull’utilizzo della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Eliminazione dei dati relativi alla malattia oltre i dodici mesi

L’art. 3 del d.lgs. n. 278/1998 modifica il d.lgs. n. 564/1996 e abroga sin dall’origine i commi 5 e 6 dell’art. 1. Le disposizioni abrogate prevedevano la valutazione ai fini pensionistici, al 50 per cento, dei periodi di assenza per malattia retribuiti in misura intera o ridotta oltre il limite dei dodici mesi, nonché il correlato obbligo dei datori di lavoro di comunicare all’istituto previdenziale l’evento malattia e la sua collocazione temporale.

Per effetto di tale intervento normativo:

  • viene meno l’obbligo di comunicare all’INPS i dati relativi a tali periodi di malattia;
  • la comunicazione non va effettuata né nelle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti né nei modelli O1/M-SOST;
  • l’eliminazione vale anche per gli anni pregressi.

Conseguenze operative per i datori di lavoro

Se i datori di lavoro hanno già trasmesso i modelli O1/M relativi al 1997 oppure hanno già compilato e consegnato modelli O1/M-SOST con l’indicazione dei dati riferiti alla malattia oltre i dodici mesi, non devono compiere ulteriori adempimenti. L’INPS precisa che di tali dati non terrà conto in nessuno dei propri adempimenti.

Restano inoltre inoperanti le istruzioni già impartite con le circolari:

  • n. 220 del 14 novembre 1996, punti 2.1.2 e 2.1.3;
  • n. 261 del 22 dicembre 1997;
  • n. 274 del 30 dicembre 1997, punto 2;
  • n. 80 del 9 aprile 1998, punto 5, primi cinque capoversi.

Termini di presentazione delle denunce O1/M

Pur in presenza delle modifiche normative, la circolare conferma i termini di presentazione delle denunce O1/M già comunicati con la circolare n. 119/98:

  • 30 settembre 1998 per le aziende che utilizzano modelli cartacei e per quelle che si avvalgono di supporti magnetici;
  • 31 dicembre 1998 per le amministrazioni dello Stato.

Redazione automatizzata dei modelli O1/M-SOST

Le aziende tenute a consegnare ai lavoratori dipendenti i modelli O1/M-SOST possono utilizzare, al posto dei moduli predisposti dall’INPS, una certificazione prodotta con sistemi automatizzati, a condizione che essa riporti tutti i dati richiesti dal modello O1/M-SOST nello stesso ordine. La certificazione deve contenere anche le dichiarazioni di responsabilità previste dal modello e può essere sottoscritta con sistemi automatizzati, in modo analogo a quanto previsto per il CUD.

Certificazione CUD e utilizzi ulteriori

La circolare richiama la finalità della certificazione CUD, concepita nel solco della legge n. 662/1996 per razionalizzare e semplificare la raccolta delle informazioni, riunendo in un unico documento più certificazioni e rendendo più agevole la lettura dei dati previdenziali da parte degli assicurati.

Viene inoltre chiarito che il CUD può essere utilizzato anche per finalità ulteriori rispetto a quelle originarie, in particolare come strumento per verificare eventuali inadempienze del datore di lavoro verso l’INPS, alla stregua di altra documentazione.

Punti principali

Eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei periodi di malattia oltre i 12 mesi

A seguito dell’art. 3 del d.lgs. n. 278 del 29 giugno 1998, che modifica il d.lgs. n. 564/1996, vengono abrogati sin dall’origine i commi 5 e 6 dell’art. 1 del decreto del 1996. Di conseguenza viene meno la valutazione pensionistica al 50% dei periodi di assenza per malattia oltre i dodici mesi e viene meno anche l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INPS il verificarsi dell’evento malattia e la sua collocazione temporale.

Effetti sulla compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST

I datori di lavoro non devono più trasmettere all’INPS i dati relativi alla malattia oltre i dodici mesi né tramite le denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti né tramite i modelli O1/M-SOST, anche con riferimento agli anni pregressi. Se i modelli O1/M 1997 o gli O1/M-SOST con tali dati sono già stati consegnati, non sono richiesti ulteriori adempimenti e l’INPS non terrà conto di quei dati nelle proprie procedure.

Istruzioni precedenti rese inoperanti

Le precedenti istruzioni in materia devono considerarsi inoperative per effetto della nuova disciplina. La circolare richiama in particolare la n. 220 del 14 novembre 1996 ai punti 2.1.2 e 2.1.3, la n. 261 del 22 dicembre 1997, la n. 274 del 30 dicembre 1997 al punto 2 e la n. 80 del 9 aprile 1998 al punto 5 nei primi cinque capoversi.

Termini di presentazione delle denunce O1/M

Restano confermati i termini di presentazione delle denunce O1/M già comunicati con la circolare n. 119/98: 30 settembre 1998 per le aziende che utilizzano modelli cartacei e per quelle che si avvalgono di supporti magnetici; 31 dicembre 1998 per le amministrazioni dello Stato.

Redazione automatizzata dei modelli O1/M-SOST

Le aziende tenute a consegnare ai lavoratori dipendenti i modelli O1/M-SOST possono sostituire i moduli predisposti dall’INPS con una certificazione redatta con sistemi automatizzati, purché contenga tutti i dati richiesti dal modello O1/M-SOST nello stesso ordine. La certificazione deve includere anche le dichiarazioni di responsabilità previste dal modello e può essere sottoscritta con sistemi automatizzati, analogamente a quanto previsto per le certificazioni CUD.

Funzione della certificazione CUD

La circolare richiama la finalità di razionalizzazione e semplificazione perseguita dalla nuova certificazione CUD, che riunisce in un solo documento più certificazioni e presenta, per gli aspetti previdenziali, una struttura sintetica per facilitarne la lettura da parte degli assicurati. Viene inoltre precisato che il CUD può essere utilizzato anche per la verifica di eventuali inadempienze del datore di lavoro verso l’INPS, al pari di altra documentazione.

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