Circolare numero 192 del 20-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione delle pensioni, assegni e indennità per invalidi civili previsto dall’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998, con decorrenza 3 settembre 1998. Indica inoltre il passaggio alle Regioni della concessione dei nuovi trattamenti, chiarisce la disciplina dei controlli sui requisiti sanitari e reddituali, disciplina transitoria dei pagamenti e delle comunicazioni, e fornisce le prime indicazioni sul contenzioso amministrativo e giudiziario.
Erogazione delle prestazioni agli invalidi civili ex art. 130 del d.lgs. n. 112/1998
Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili ex art. 130 d.lgs. n. 112/1998
La circolare fornisce le prime istruzioni operative sull’attuazione dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ridisegna il riparto di competenze tra Stato, INPS, Prefetture e Regioni in materia di invalidità civile. Il provvedimento ha rilievo sia sul piano della gestione delle prestazioni economiche sia su quello dei controlli, del contenzioso e delle modalità di pagamento.
Quadro normativo e decorrenza del trasferimento
Il decreto legislativo n. 112/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 ed entrato in vigore il 6 maggio 1998, prevede all’art. 130 il trasferimento a un apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.
La decorrenza del trasferimento è fissata al 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto, quindi al 3 settembre 1998. Dalla stessa data opera anche la nuova disciplina della legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi.
Riparto delle funzioni tra INPS, Regioni, Prefetture e Stato
La circolare precisa che l’INPS acquisisce la funzione di erogazione di tutte le prestazioni in materia di invalidità civile, sia quelle già in corso sia quelle di futura concessione da parte delle Regioni.
Per quanto riguarda la concessione dei nuovi trattamenti economici, l’art. 130 trasferisce la competenza alle Regioni, che provvedono secondo il criterio della copertura integrale e con risorse proprie, potendo eventualmente concedere benefici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge statale.
Nella fase transitoria, in attesa delle disposizioni attuative, i provvedimenti continuano ad essere adottati dalle Prefetture, che dovranno inoltrare alle sedi INPS i decreti di concessione emanati dopo il 3 settembre 1998. Le variazioni connesse alle nuove concessioni e alle altre posizioni dovranno essere comunicate dalle Prefetture all’INPS per la gestione automatizzata.
Controlli sui requisiti sanitari
La funzione di verifica della permanenza dei requisiti sanitari resta riservata allo Stato. In particolare:
- la revisione delle pensioni, assegni e indennità di invalidità civile resta conservata allo Stato ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 112/1998;
- l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari è affidato alla Commissione medica superiore per l’invalidità civile presso il Ministero del tesoro.
La circolare richiama inoltre la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 1, che ha previsto un piano straordinario di verifica delle invalidità civili, dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999, per 100.000 soggetti, con priorità ai titolari che non abbiano presentato entro il 30 novembre 1996 l’autocertificazione relativa alle condizioni di salute.
Per tali soggetti è prevista la sospensione immediata del beneficio in godimento e, entro 120 giorni, la verifica da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, con eventuale revoca in caso di accertata insussistenza dei presupposti sanitari.
Controlli sui requisiti reddituali e effetti sulla prestazione
L’art. 52, comma 4, della legge n. 449/1997 stabilisce che i controlli reddituali effettuati entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero del tesoro, mediante incrocio con le banche dati del Ministero delle finanze e del Casellario centrale dei pensionati, sostituiscono le verifiche giuridico-economiche di cui al D.M. 20 luglio 1989, n. 293, e le verifiche reddituali di cui al D.M. 31 ottobre 1992, n. 553.
Pur restando istituzionalmente in capo al Ministero del tesoro, tali controlli diventano rilevanti anche per l’INPS, che, quale gestore del casellario e soggetto erogatore, dovrà verificare la permanenza dei requisiti reddituali. Se risultano redditi superiori al limite prescritto, l’INPS deve:
- sospendere il pagamento del beneficio economico;
- trasmettere alla competente Prefettura documentate informazioni per l’adozione del provvedimento di revoca.
La circolare ricorda inoltre che l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali è incompatibile con qualsiasi prestazione pensionistica diretta di invalidità concessa da altri enti, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole previsto dall’art. 3 della legge n. 407/1990.
Modalità operative del passaggio all’INPS
Le prestazioni agli invalidi civili sono attualmente erogate dalle Prefetture con cadenza bimestrale. Con l’elaborazione del bimestre settembre-ottobre 1998 cessano le competenze delle Prefetture e l’INPS subentra nei pagamenti a partire da novembre.
Per consentire il passaggio, l’Istituto, in collaborazione con il Ministero dell’interno, sta predisponendo le procedure necessarie per trasferire nell’archivio generale delle pensioni INPS i dati dei titolari, gli indirizzi e gli uffici pagatori. I trattamenti da acquisire al database delle pensioni sono indicati in circa 1.400.000 posizioni.
In fase di caricamento viene attribuito il codice categoria 044 e la competenza territoriale di sede in base alla residenza del titolare.
L’INPS prende in carico anche le convenzioni stipulate dalle Prefetture con le tre associazioni di categoria degli assistiti per la riscossione delle quote associative.
Periodicità dei pagamenti, anticipi e arrotondamenti
Per rendere la gestione uniforme a quella della generalità delle pensioni, la materia è stata delegificata mediante il procedimento previsto dall’art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, attraverso la delibera n. 719 del Consiglio di amministrazione del 30 giugno 1998.
Con tale delibera è stata stabilita:
- la corresponsione delle competenze agli invalidi civili in rate mensili anticipate;
- la possibilità di pagamento annuale o semestrale per le indennità di modesto importo;
- l’arrotondamento dei pagamenti alle 1.000 lire.
L’erogazione avverrà con le procedure ordinarie delle pensioni INPS e, per i titolari di trattamenti pensionistici plurimi, con mandato unificato.
Comunicazioni agli assistiti e gestione delle variazioni
L’INPS predisporrà e invierà entro il mese di settembre una specifica comunicazione agli interessati tramite Postel, per informarli delle nuove disposizioni normative e delle modalità di pagamento.
La circolare elenca anche alcune variazioni che potranno essere comunicate direttamente alle sedi INPS dagli assistiti, secondo modalità che saranno oggetto di apposita informativa, tra cui:
- cambio di domicilio;
- cambio di ufficio postale;
- richiesta di accredito su conto corrente bancario;
- cambio di conto corrente;
- comunicazione di decesso;
- nomina o sostituzione di tutore o delegato;
- richiesta degli eredi per eventuali ratei non riscossi dall’assistito deceduto.
Disciplina del contenzioso amministrativo e giudiziario
L’art. 130 prevede la possibilità di ricorso amministrativo contro i provvedimenti di concessione o di diniego, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, competente sui ricorsi è il Comitato provinciale INPS. Il direttore della sede competente può sospendere l’esecuzione della decisione del Comitato se emergono profili di illegittimità, adottando il provvedimento entro cinque giorni e sottoponendolo poi all’esame del Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Sul piano del contenzioso giudiziario, la circolare interpreta il comma 3 dell’art. 130 nel senso che, per i procedimenti avviati dal 3 settembre 1998:
- la legittimazione passiva spetta alle Regioni, quando il procedimento riguarda provvidenze da esse concesse;
- spetta all’INPS negli altri casi, anche con riguardo a provvedimenti concessori anteriori a tale data.
È inoltre precisato che, poiché nella fase transitoria la concessione dei nuovi trattamenti resta affidata alle Prefetture, per i giudizi avviati dal 3 settembre 1998 la legittimazione passiva rimane all’INPS anche per i provvedimenti adottati dalle Prefetture nelle more del trasferimento delle competenze alle Regioni.
Indicazioni conclusive
La circolare annuncia ulteriori comunicazioni per completare il quadro applicativo delle nuove disposizioni. Nel frattempo, vengono date indicazioni operative per assicurare la continuità dei pagamenti, il trasferimento delle posizioni e l’avvio della nuova gestione centralizzata dell’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.
Punti principali
Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS
Dal 3 settembre 1998 la funzione di erogazione di tutte le prestazioni spettanti agli invalidi civili passa all’INPS, che subentra sia per i trattamenti già in essere sia per quelli nuovi concessi dalle Regioni. La circolare chiarisce che il trasferimento riguarda pensioni, assegni e indennità e che l’INPS gestirà i pagamenti mediante le procedure ordinarie previste per le pensioni.
Concessione dei nuovi trattamenti alle Regioni
L’art. 130 attribuisce alle Regioni la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, con copertura finanziaria a carico delle risorse regionali. Nella fase transitoria, fino all’emanazione delle disposizioni attuative, i provvedimenti continuano ad essere adottati dalle Prefetture, che dovranno poi trasmettere i decreti di concessione alle sedi INPS.
Controlli sui requisiti sanitari e reddituali
La circolare ribadisce che la verifica della permanenza dei requisiti sanitari resta allo Stato, in particolare alla Commissione medica superiore per l’invalidità civile presso il Ministero del tesoro. Per i requisiti reddituali, i controlli annuali entro il 30 giugno spettano al Ministero del tesoro, ma l’INPS, quale gestore del casellario, dovrà effettuare anche i controlli necessari ai fini del pagamento e sospendere il beneficio se emergono redditi superiori ai limiti, trasmettendo le informazioni alla Prefettura per la revoca.
Sospensione e revoca dei benefici
Se emergono l’assenza di requisiti sanitari o il superamento dei limiti reddituali, la prestazione può essere sospesa. Nei casi di mancata autocertificazione sanitaria prevista dalla legge n. 425/1996, è prevista la sospensione immediata del beneficio e la verifica entro 120 giorni da parte del Ministero del tesoro, con eventuale revoca. Per i superamenti reddituali, l’INPS sospende il pagamento e comunica alla Prefettura gli elementi utili all’adozione del provvedimento di revoca.
Modalità di pagamento e gestione delle posizioni
Il passaggio operativo prevede che le prestazioni, finora pagate bimestralmente dalle Prefetture, siano assunte dall’INPS a partire dai pagamenti di novembre 1998, con elaborazione del bimestre settembre-ottobre 1998 ancora in capo alle Prefetture. L’INPS trasferirà nel proprio archivio generale pensioni i dati dei titolari, attribuirà il codice categoria 044 e la competenza territoriale in base alla residenza, e aggiornerà le procedure per calcolo, trasferimenti, variazioni di ufficio pagatore, deleghe e cambio indirizzo. È previsto anche il mantenimento delle convenzioni per la riscossione delle quote associative.
Periodicità dei pagamenti e importi modesti
Con la delibera n. 719 del 30 giugno 1998 è stata disposta la corresponsione delle prestazioni in rate mensili anticipate, con possibilità di pagamenti annuali o semestrali per le indennità di modesto importo, analogamente a quanto avviene per le pensioni INPS. La circolare indica anche l’arrotondamento dei pagamenti alle 1.000 lire.
Comunicazioni agli assistiti e collegamento con le Prefetture
L’INPS invierà agli interessati, entro il mese di settembre, una comunicazione informativa sulle nuove disposizioni normative e sulle modalità di pagamento. Sono previste anche modalità dirette di comunicazione delle variazioni da parte degli assistiti, quali cambio di domicilio, ufficio postale, accredito su conto corrente, decesso, nomina o sostituzione del tutore o delegato e richiesta di ratei non riscossi dagli eredi. È inoltre allo studio un collegamento telematico tra il sistema centrale INPS e il CED dei servizi elettorali presso il Viminale, per ridurre il flusso cartaceo.
Disciplina del contenzioso amministrativo e giudiziario
Contro i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo secondo la disciplina della pensione sociale, con competenza del Comitato provinciale INPS ai sensi dell’art. 46 della legge n. 88/1989. Il direttore della sede competente può sospendere l’esecuzione della decisione del Comitato entro cinque giorni in presenza di profili di illegittimità. Sul piano giudiziario, per i procedimenti attivati dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni quando il procedimento riguarda provvidenze da esse concesse, e all’INPS negli altri casi, anche con riferimento a provvedimenti anteriori a tale data; per i provvedimenti adottati dalle Prefetture nella fase transitoria, la legittimazione passiva resta comunque all’INPS per i giudizi avviati dopo il 3 settembre 1998.
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