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Circolare

Circolare numero 190 del 20-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani ai quali è stato riconosciuto il trattamento speciale di disoccupazione e che si sono iscritti nelle liste di mobilità possono fruire del beneficio contributivo previsto dalla legge n. 223/1991, limitatamente alla quota a loro carico e nella misura della contribuzione ridotta per gli apprendisti. Vengono inoltre fornite istruzioni specifiche per la compilazione del mod. DM10/2: il contributo fisso settimanale va indicato nei quadri B-C con una nuova dicitura e con il codice S168, in sostituzione del codice S165 previsto per la generalità dei lavoratori in mobilità.

Benefici contributivi per datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri iscritti nelle liste di mobilità e istruzioni DM10/2

Benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori frontalieri in mobilità

La circolare n. 190 del 20 agosto 1998 fornisce chiarimenti applicativi in materia di agevolazioni contributive connesse all’assunzione di lavoratori frontalieri italiani iscritti nelle liste di mobilità. Il documento si collega alla disciplina introdotta dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, e integra le istruzioni già rese con la circolare n. 65 del 23 marzo 1998.

Inquadramento normativo

L’Istituto richiama anzitutto la disciplina del trattamento speciale di disoccupazione prevista per i lavoratori frontalieri italiani dalla legge n. 147/1997. Viene ribadito che il lavoratore frontaliere al quale sia stato riconosciuto il diritto alla speciale prestazione può chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223/1991, in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 4, della stessa legge n. 147/1997.

Beneficio spettante ai datori di lavoro

La circolare precisa che i datori di lavoro che assumono tali lavoratori possono usufruire del beneficio previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il beneficio è riconosciuto limitatamente alla quota contributiva a carico del datore di lavoro e consiste nell’applicazione della contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti.

Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive mod. DM10/2, la circolare indica che l’importo del contributo fisso settimanale deve essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C". L’indicazione deve essere preceduta dalla dicitura "CTR.APPREND. NO INAIL LAV.FRONT." e dal codice di nuova istituzione "S168".

Codice da utilizzare e distinzione rispetto alla disciplina generale

La circolare sottolinea che il codice "S168" è specificamente destinato ai lavoratori frontalieri iscritti nelle liste di mobilità, e deve essere utilizzato in luogo del codice "S165", previsto invece per la generalità dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In tal modo l’Istituto distingue la particolare fattispecie dei frontalieri rispetto alla disciplina ordinaria.

Punti principali

Quadro normativo e richiamo alla circolare n. 65/1998

La circolare si inserisce nel quadro della legge 5 giugno 1997, n. 147, che disciplina il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani. Richiama quanto già chiarito con la circolare n. 65 del 23 marzo 1998, in particolare sulla possibilità, per il lavoratore frontaliere che abbia ottenuto la prestazione speciale, di chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 147/1997.

Beneficio contributivo per i datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro che assumono i lavoratori frontalieri iscritti nelle liste di mobilità possono beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il vantaggio consiste, per la sola quota a carico del datore di lavoro, nell’applicazione della contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti.

Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2

Ai fini della denuncia contributiva mod. DM10/2, la circolare precisa che l’importo del contributo fisso settimanale deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C. L’esposizione deve essere preceduta dalla dicitura "CTR.APPREND. NO INAIL LAV.FRONT." e dal nuovo codice di istituzione "S168".

Differenza rispetto al codice ordinario per i lavoratori in mobilità

La circolare specifica che il codice da utilizzare per i lavoratori frontalieri è il nuovo codice S168, che sostituisce, per questa fattispecie, il codice S165 previsto invece per la generalità dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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