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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: 1. Circolare del Ministero della difesa – Stato maggiore difesa, datata 25 marzo 2022 avente oggetto – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Art.8 – Obblighi vaccinali; 2. Circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, datata 30 marzo 2022 avente oggetto – Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica; 3. Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - datata 25 marzo 2022, avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Disposizioni applicative; 4. Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – datata 25 marzo 2022, avente oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti; 5. Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 6. Provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti per la revoca, a seguito dell'entrata in vigore del DL 24/2022, dei provvedimenti con i quali era stata ordinata l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell'art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021 (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili); 7. Provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME: • DL n.44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; • DL n.127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; • DL n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; • DL 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022; • DL 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione. NONCHÉ PER LA CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/2/2024: per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. -OMISSIS- notificato il 4 gennaio 2024. nonchè la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme non percepite, nonché ogni conseguenza di legge in relazione alla mancata maturazione dell'anzianità di servizio.

Giustizia amministrativa202206009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolari ministeriali attuative della disciplina sul superamento delle misure anti-COVID-19, provvedimenti individuali di revoca della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, provvedimenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio e, con motivi aggiunti, decreto individuale di rideterminazione del grado e dell'anzianità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni datoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con un unico ricorso collettivo e cumulativo, le circolari ministeriali adottate in attuazione del d.l. n. 24/2022, i provvedimenti individuali di revoca delle precedenti sospensioni dal servizio e dalla retribuzione disposte per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, nonché i provvedimenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio. Hanno inoltre chiesto la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale delle disposizioni dei d.l. n. 44/2021, n. 127/2021, n. 172/2021, n. 1/2022 e n. 24/2022 e il risarcimento del danno non patrimoniale. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 3 Cost., per la ritenuta discriminazione derivante dall'obbligo per i lavoratori non vaccinati di sostenere il costo dei tamponi e dalla diversa disciplina applicabile ai vaccinati; la violazione del d.l. n. 24/2022 e dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021, per la permanenza degli effetti economici e di carriera delle precedenti sospensioni; la violazione del regolamento UE 2014/536, con riferimento alla disciplina delle sperimentazioni cliniche. Con motivi aggiunti, uno dei ricorrenti ha impugnato il decreto di rideterminazione del grado e dell'anzianità, contestando la legittimità della sospensione, la decurtazione dell'anzianità e l'applicazione generalizzata dell'obbligo vaccinale senza differenziazione in base alle mansioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure, ritenendo assorbente l'indeterminatezza delle posizioni dei singoli ricorrenti nel ricorso collettivo e cumulativo. Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando sussistano identità delle situazioni sostanziali e processuali, assenza di conflitto d'interessi e riferibilità degli atti a un'unica sequenza procedimentale; le posizioni individuali devono inoltre essere determinate mediante l'allegazione degli elementi essenziali della pretesa e dei provvedimenti impugnati. Nel caso concreto, il ricorso riguardava 124 soggetti appartenenti a amministrazioni e corpi diversi, ma non allegava i provvedimenti individuali di revoca della sospensione e di rideterminazione dell'anzianità, limitandosi a evocarli genericamente. La documentazione prodotta successivamente riguardava soltanto alcuni ricorrenti e solo una parte degli atti contestati, sicché non consentiva di individuare l'oggetto della domanda e di verificare l'omogeneità delle posizioni. Non era possibile addossare alle amministrazioni l'onere di supplire a tale carenza, anche ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., in assenza di indicazioni precise sulla posizione lavorativa e sugli atti riferibili a ciascun ricorrente. I motivi aggiunti, proposti da un solo soggetto nell'ambito del giudizio collettivo, confermavano ulteriormente la diversità delle posizioni. Per la stessa ragione è stata ritenuta non rilevante la richiesta di sospensione del giudizio in attesa di un rinvio pregiudiziale europeo relativo all'obbligo vaccinale. I ricorrenti sono stati condannati, in parti uguali, alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni, liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre d'ufficio alle parti questioni rilevanti ai fini della decisione, garantendo il contraddittorio prima della pronuncia.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Non consente di addossare all'amministrazione resistente la ricostruzione dell'oggetto dell'azione quando il ricorso collettivo non identifica con precisione le posizioni dei singoli ricorrenti e gli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituiva la base invocata per la domanda risarcitoria, non esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    Disposizione richiamata quale base delle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale; le relative questioni di merito non sono state esaminate.

  • d.l. n. 24/2022

    Disposizione richiamata quale fonte del superamento delle misure emergenziali e dei provvedimenti di revoca delle precedenti sospensioni; le relative questioni di merito non sono state esaminate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Base normativa dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento UE 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile soltanto quando le posizioni dei ricorrenti siano sostanzialmente e processualmente identiche, non vi sia conflitto d'interessi e gli atti impugnati siano riconducibili a un'unica sequenza procedimentale intesa in senso ampio.
  • Nel ricorso collettivo ciascun ricorrente deve essere individuato, almeno nei tratti essenziali, mediante l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, degli atti impugnati e degli elementi necessari a verificare la propria legittimazione, il proprio interesse e l'omogeneità della posizione rispetto agli altri ricorrenti.
  • La mancata produzione dei provvedimenti individuali oggetto di impugnazione, quando tali atti costituiscano il fondamento dell'identità delle posizioni azionate, determina l'indeterminatezza della domanda e l'inammissibilità del ricorso collettivo; una produzione documentale successiva, parziale per soggetti o per atti, non sana tale carenza originaria.
  • L'attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non elimina l'onere dei ricorrenti di allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda e di fornire gli elementi necessari a consentire al giudice il controllo concreto dell'interesse e della legittimazione di ciascun componente del ricorso collettivo.
  • I motivi aggiunti proposti da un solo componente di un ricorso collettivo non possono superare l'inammissibilità originaria del ricorso e, quando introducano una posizione differenziata, confermano l'assenza di identità delle situazioni soggettive azionate.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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