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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lecce n. 68 dell'11 luglio 2022 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicata sull'Albo Pretorio sino al primo agosto 2022; - della deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 21 febbraio 2022, pubblicata sul BURP n. 32 del 21 marzo 2022; - della deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 6 agosto 2020 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 24 settembre 2021; - della nota del Comune di Lecce prot. n. 185973 del 23 novembre 2021; - della nota prot. AOO_108_17/12/2021 n. 21363 della Regione Puglia; - della nota del Comune di Lecce prot. n. 204699 del 21 dicembre 2021; - della nota prot. AOO_108_24/01/2022 della Regione Puglia; - della nota del Comune di Lecce prot. n. 22952 dell'8 febbraio 2022; - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 459 del 13 giugno 2016; - della Determinazione DSG n. 381 del 7 febbraio 2017 del Comune di Lecce; - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 296 del 24 aprile 2017; - della Determinazione DSG n. 2149 del 4 giugno 2019 del Comune di Lecce; - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 39 del 4 luglio 2019; - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 300 del 23 dicembre 2019; - della Determinazione DSG n. 669 del 7 aprile 2020 del Comune di Lecce; - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 236 del 6 agosto 2020; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano comunale delle coste del Comune di Lecce e gli atti presupposti, nella parte relativa alla classificazione dell'erosione costiera e agli obblighi di monitoraggio posti a carico dei concessionari

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Federazione Imprese Demaniali, quale associazione rappresentativa di stabilimenti balneari, e una società titolare della concessione demaniale marittima di uno stabilimento balneare hanno impugnato il Piano comunale delle coste, nonché gli atti presupposti e connessi. La prima censura deduceva la violazione delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste, della legge regionale Puglia n. 17/2015, della deliberazione regionale n. 2273/2011 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre a travisamento dei fatti, erronea presupposizione, carenza istruttoria e irragionevolezza, sostenendo che il Comune avesse recepito senza autonoma e aggiornata istruttoria la classificazione dell'erosione costiera contenuta nel Piano regionale, risalente a epoca anteriore al 2009, con conseguenti difformità rispetto allo stato dei luoghi. La seconda censura deduceva la violazione delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché travisamento, erronea presupposizione, carenza istruttoria e irragionevolezza, contestando l'art. 17 delle NTA del Piano comunale, che demanderebbe ai concessionari il monitoraggio del sistema costiero, mentre il Piano regionale attribuirebbe tale compito ai Comuni. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e la carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità. Quanto alle contestazioni sulla mancata attualizzazione degli studi sull'erosione costiera, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio immediato e diretto: la società concessionaria continua a essere pienamente immessa nell'esercizio del proprio titolo e l'associazione non ha dimostrato l'omogeneità degli interessi degli associati, titolari di aree demaniali diverse. L'eventuale pregiudizio connesso all'individuazione dei lotti da mettere a gara è futuro e meramente eventuale; potrà essere dedotto soltanto dai concessionari che manifestino un concreto interesse a partecipare alla specifica procedura e con riferimento alle aree effettivamente rappresentate in modo erroneo dalla documentazione di gara. Quanto agli obblighi di monitoraggio, il TAR ha rilevato che gli attuali concessionari non sono stati concretamente onerati di predisporre alcuna relazione e che il Comune non ha mai sollecitato tale attività; inoltre, l'obbligo non risulta previsto dai titoli concessori. L'onere potrà eventualmente riguardare i futuri concessionari individuati mediante procedura a evidenza pubblica. Il giudice ha altresì osservato che il Piano regionale non impedisce ai Comuni di coinvolgere i concessionari nel monitoraggio delle aree, secondo modalità collaborative. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestata istruttoria sullo stato dell'erosione e alla disciplina del monitoraggio; il giudice non esamina nel merito la relativa censura per carenza di interesse.

  • artt. 2, 3, 4, 6, 8, 14 e 16 l.r. Puglia n. 17/2015

    Norme regionali richiamate dai ricorrenti a sostegno della censura sulla formazione e sui contenuti del Piano comunale delle coste; la loro violazione non è esaminata nel merito.

  • artt. 2, 4 e 6 NTA del Piano regionale delle coste

    Disposizioni richiamate per contestare la classificazione dell'erosione costiera e la formazione del Piano comunale; il ricorso è dichiarato inammissibile senza scrutinio sostanziale.

  • art. 7 NTA del Piano regionale delle coste

    La disposizione è richiamata per sostenere che il monitoraggio del sistema costiero spetti ai Comuni; il TAR precisa che il Piano regionale non esclude il coinvolgimento collaborativo dei concessionari.

  • art. 17 NTA del Piano comunale delle coste

    La disposizione prevede il monitoraggio del sistema costiero e, secondo il ricorso, lo porrebbe a carico dei concessionari; il TAR rileva che l'obbligo non è stato concretamente imposto agli attuali concessionari e potrà riguardare i futuri concessionari.

Massime di principio

  • L'impugnazione di previsioni pianificatorie è ammissibile solo quando il ricorrente dimostri una lesione attuale, concreta e diretta della propria posizione; un pregiudizio meramente futuro ed eventuale, collegato a successive procedure di gara o a future prescrizioni applicative, non integra un interesse attuale a ricorrere.
  • Il concessionario demaniale che continui a esercitare regolarmente il proprio titolo non può impugnare una disciplina pianificatoria sulla base di un pregiudizio soltanto ipotetico che potrebbe concretizzarsi in occasione di una futura gara; l'eventuale lesione dovrà essere dedotta con riferimento alla specifica procedura e alle concrete aree interessate.
  • Un obbligo previsto da uno strumento pianificatorio non determina, di per sé, una lesione attuale quando l'amministrazione non lo abbia concretamente imposto o attivato nei confronti del ricorrente e quando tale obbligo non risulti dal titolo concessorio.
  • Un'associazione rappresentativa è tenuta a dimostrare l'omogeneità degli interessi fatti valere in giudizio dagli associati; la titolarità di aree demaniali diverse può impedire di ravvisare un interesse collettivo unitario all'impugnazione di una disciplina pianificatoria.
  • La previsione regionale che attribuisce ai Comuni compiti di monitoraggio del sistema costiero non esclude, secondo modalità collaborative, il coinvolgimento dei concessionari nelle operazioni di monitoraggio, purché ciò non si traduca in un obbligo attuale non previsto dal titolo o non concretamente imposto.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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