Cassazione Penale, Ordinanza n. 21977/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 179 c.p.p., sostenendo che nel giudizio di appello non gli sarebbe stato notificato il decreto di citazione al difensore. La Corte ha però rilevato che dagli atti risultava la notifica del decreto di citazione in appello al difensore tramite posta elettronica certificata in data 21/03/2024; pertanto il vizio denunciato era smentito documentalmente e il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 606 lett. c) c.p.p.
Norma evocata per dedurre in cassazione la violazione di legge processuale; il motivo è stato reputato infondato perché contrastato dagli atti.
art. 179 c.p.p.
Richiamato come parametro della dedotta nullità/violazione relativa alla notifica del decreto di citazione in appello; la Corte ha escluso la violazione poiché la notifica al difensore risultava effettuata.
art. 375 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- La deduzione di una nullità processuale per omessa notifica del decreto di citazione in appello è manifestamente infondata quando dagli atti risulti invece l'avvenuta notifica al difensore, anche a mezzo PEC.
- In sede di legittimità, un motivo fondato su una asserita violazione processuale non può essere accolto se la documentazione di causa smentisce in modo diretto il fatto storico posto a base della censura.
- Quando l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
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