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Ordinanza

Ordinanza n. 7920/2026 - Roma, Sezione 4

per l'esecuzione-ottemperanza della sentenza n. 3615/2025 pronunciata nella causa 9900/2023 R.G.N. con la quale Codesto Ecc.mo TAR riconosceva, con chiarezza e fermezza, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito era tenuto a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero di sostegno entro 180 giorni, pena l’attivazione del commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che imponeva al Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero di sostegno e disponeva la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che, nonostante la sentenza n. 3615/2025 fosse passata in giudicato e fossero decorsi sia il termine di 180 giorni assegnato al Ministero per provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo estero di sostegno, sia l'ulteriore termine di 90 giorni assegnato al commissario ad acta in caso di inerzia, né il Ministero né il commissario avessero dato esecuzione al giudicato. È stata chiesta anche l'esecuzione della statuizione relativa alla condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha svolto difese sulle ragioni dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha preso atto, sulla base della documentazione acquisita, che la sentenza passata in giudicato non risultava eseguita nonostante lo spirare dei termini fissati. Ha quindi disposto l'acquisizione di chiarimenti dal Ministero e dal responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione sulle ragioni dell'inadempimento. Ha prorogato di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, il termine assegnato al responsabile del Dipartimento quale commissario ad acta per provvedere, ritenendo di non doverlo sostituire in ragione della sua peculiare professionalità. Ha avvertito il Ministero e il commissario che un ulteriore ritardo potrà comportare la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per le valutazioni su eventuali responsabilità amministrative e/o penali dei funzionari obbligati a provvedere. La trattazione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La pronuncia è resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza esercita i poteri necessari a verificare e conseguire l'esecuzione della sentenza, inclusa la possibilità di impartire ordini all'Amministrazione e di adottare misure nei confronti dell'inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti risulta che una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita entro i termini assegnati, il giudice può chiedere chiarimenti all'amministrazione e ai soggetti incaricati dell'esecuzione sulle ragioni dell'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta per provvedere, anche senza sostituirlo, quando ritenga che la professionalità del soggetto nominato renda ancora adeguata la sua permanenza nell'incarico.
  • L'ulteriore inerzia nell'esecuzione di un ordine giudiziale può giustificare l'avviso della possibile trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per la valutazione di eventuali responsabilità amministrative e penali dei funzionari obbligati a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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