Cassazione Penale, Sentenza n. 21587/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Arbi avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Varese (17/04/2024) che aveva dichiarato eseguibile l'espulsione disposta dal Tribunale di Monza (sentenza 13/12/2021). Il motivo del ricorso era che l'appello non sarebbe tardivo poiché, secondo il ricorrente, la notifica del provvedimento era stata ricevuta personalmente solo il 18/09/2024 (e l'impugnazione sarebbe stata proposta il 02/10/2024), mentre il Tribunale aveva ritenuto valido il precedente avviso di deposito notificato il 22/04/2024 al difensore ai sensi dell'art.159 c.p.p. (decreto di irreperibilità del 04/04/2024) e quindi il termine di 15 giorni previsto dall'art.680 c.3 c.p.p. era già decorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine per proporre appello nei procedimenti in materia di misure di sicurezza è quello di quindici giorni (art.680 c.3 richiamato con art.585 c.1 lett. a) c.p.p.) e che nel caso di irreperibilità la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art.159 c.p.p. è "valida a ogni effetto", incluso il decorso del termine per l'impugnazione. Poiché non sono state contestate la dichiarazione di irreperibilità né la correttezza della notifica al difensore, il termine è decorso dalla notifica del 22/04/2024 e l'appello depositato il 02/10/2024 è tardivo. La notifica successiva effettuata direttamente all'interessato il 18/09/2024 non rinnova né sospende i termini processuali; pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto (con conseguente condanna alle spese processuali, come implicitamente indicato dall'ordinanza).
Norme richiamate
art. 680, comma 3, cod. proc. pen.
art. 680, comma 3, c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre appello contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza; la Corte conferma l'applicabilità del termine breve e la sua decorrenza dalla notificazione valida.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato per confermare l'applicabilità delle disposizioni generali sulle impugnazioni al procedimento di sicurezza, giustificando così il termine di 15 giorni ex art.680 c.3.
art. 159, c.p.p., secondo comma
Le notificazioni eseguite secondo il rito degli irreperibili, ossia mediante consegna al difensore dopo la dichiarazione di irreperibilità, sono valide a ogni effetto; ciò include il decorso dei termini per impugnare e impedisce che una successiva notifica personale rinnovi o faccia decorrere nuovamente i termini.
Giurisprudenza - Sez.1, n. 8644 del 10/02/2009 (Rv. 242889)
Sez. 1, n. 8644 del 10/02/2009, Rv. 242889
Conferma che nel procedimento di sicurezza si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e che il termine per proporre appello avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza è di quindici giorni decorrenti dalla notificazione all'interessato dell'avviso di deposito.
Giurisprudenza - Sez.1, n. 12607 del 14/12/2018 (Rv. 276307)
Sez. 1, n. 12607 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 276307
Stabilisce che norme che prevedono rinnovazione di notificazione per chi non ha avuto effettiva conoscenza (es. art.656 c.8-bis) non operano per l'irreperibile; la notifica al difensore dopo la dichiarazione di irreperibilità resta valida e non richiede rinnovazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di misure di sicurezza il termine per proporre appello è di 15 giorni (art.680 c.3 in combinato con art.585 c.1 lett. a)).
- Se è stata dichiarata l'irreperibilità e la notificazione è stata eseguita al difensore ai sensi dell'art.159 c.p.p., tale notifica è valida a ogni effetto e fa decorrere i termini per l'impugnazione.
- Una successiva notificazione personale all'interessato, intervenuta dopo la notifica al difensore per irreperibilità, non rinnova né sospende il termine di impugnazione e quindi non può sanare una tardività già maturata.
- Per contestare la decorrenza del termine l'interessato deve impugnare la dichiarazione di irreperibilità, eccepire vizi nella modalità di notificazione o chiedere la rimessione in termini con adeguata motivazione e prova; l'assenza di tali contestazioni implica la validità della notifica e il decorso dei termini.
- In casi simili è essenziale verificare le date esatte di notificazione (avviso di deposito, consegna al difensore, eventuale notifica personale) e valutare tempestivamente azioni difensive procedurali (impugnazione della declaratoria di irreperibilità o richiesta di rimessione) per preservare i termini processuali.
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