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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26590/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per asserita ingiustificata assenza dal posto di lavoro in più giornate e per essersi autonomamente collocato in ferie/cassa integrazione ordinaria senza autorizzazione. Il Tribunale aveva annullato il licenziamento ritenendo non provata dalla società la ricezione, da parte del lavoratore, della mail del 17 luglio 2020 con cui era stato convocato presso il cantiere di Livorno e, quindi, la conoscenza dell’obbligo di riprendere servizio dal 22 luglio. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, reputando non dimostrata la conoscenza della comunicazione e valorizzando il legittimo affidamento del lavoratore di essere anche lui collocato in ferie/permessi/cassa integrazione fino al 31 luglio, come altri dipendenti. In cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2104 e 2697 c.c., dell’art. 64 CCNL metalmeccanici piccola e media industria privata e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto attivare e mantenere attivo l’account aziendale e che la casella era funzionante; dall’altro, violazione degli artt. 1335 e 2729 c.c. e ancora dell’art. 2697 c.c., censurando la mancata applicazione di presunzioni sulla ricezione della mail e l’erronea esclusione della prova della comunicazione di ripresa del servizio. Ha inoltre insistito sul fatto che la mancata ricezione, ove dipendente da omessa attivazione dell’account, era imputabile al lavoratore e che la società non poteva provare la ricezione per ragioni di privacy.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; che la doppia conforme limitava ulteriormente il sindacato; che la questione della impossibilità di provare la ricezione per ragioni di privacy e della necessità di disattivare l’account dopo il licenziamento era nuova e comunque irrilevante; che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non era stata invertita la regola dell’onere della prova ma semmai contestato l’apprezzamento dell’esito probatorio; e che il ragionamento presuntivo della Corte territoriale era logico, poiché l’invio di alcune precedenti mail all’account aziendale non bastava, da solo, a dimostrare la conoscenza della specifica convocazione disciplinare. Confermata quindi la statuizione di merito che aveva escluso la prova della ricezione della comunicazione e, di conseguenza, l’asserita insussistenza della giusta causa o comunque la legittimità del licenziamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla diligenza del lavoratore; la Corte non ne offre una autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere inammissibile/infondato il tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella tenuta per legge; non quando si contesti l’apprezzamento con cui il giudice ritiene non assolto l’onere probatorio.

  • art. 64 CCNL piccola e media industria metalmeccanica privata

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo del lavoratore di attivare e mantenere operativo l’account aziendale; la Corte non affronta il contenuto della clausola nel merito, reputando la doglianza in parte nuova e in parte diretta a sovvertire l’accertamento di fatto.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015

    La Corte conferma che i giudici di merito hanno escluso i presupposti applicativi della norma ritenendo insussistenti i fatti contestati per mancata prova della conoscenza della convocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi in una critica all’accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ristrettamente configurabile; non è ammessa la revisione del merito né la censura che solleciti una diversa valutazione delle prove, specie se i fatti storici sono stati comunque esaminati.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato in tema di conoscenza delle dichiarazioni indirizzate al destinatario; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito secondo cui non era stata provata la ricezione/conoscenza della mail.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, che individua i fatti noti e valuta la loro idoneità inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato: è necessario denunciare assoluta illogicità o contraddittorietà, non bastando prospettare una lettura alternativa degli indizi.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La causa è qualificata come doppia conforme; la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrare che fossero diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a sostituire la ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito sono inammissibili o infondate.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece si contesta che la parte onerata non abbia raggiunto la prova richiesta, si tratta di giudizio sull’esito della prova non sindacabile nei limiti del mero riesame del fatto.
  • Le presunzioni semplici spettano al prudente apprezzamento del giudice di merito: in cassazione è censurabile solo un ragionamento presuntivo affetto da radicale illogicità o contraddittorietà, non la mera esistenza di una diversa lettura degli indizi.
  • L’invio di precedenti comunicazioni a un determinato indirizzo di posta elettronica non è, di per sé, sufficiente a provare per presunzione la ricezione di una successiva comunicazione specifica, quando il giudice di merito reputi non dimostrata la conoscenza effettiva del singolo messaggio rilevante ai fini disciplinari.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è ulteriormente limitato laddove il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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