Cassazione Civile, Ordinanza n. 21672/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici specializzandi avevano agito per ottenere, in via principale, la condanna delle amministrazioni pubbliche al pagamento di una adeguata remunerazione per ciascun anno di corso, assumendo l'illegittimità della limitazione introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991/1999 alla platea dei beneficiari. In subordine avevano chiesto il risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle direttive CEE n. 75/363 e n. 82/76; in via ulteriormente gradata avevano domandato un indennizzo per arricchimento senza causa. Il tribunale aveva rigettato le domande e, quanto alla pretesa risarcitoria, aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999. In appello la decisione era stata dichiarata inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno quindi censurato: la decorrenza della prescrizione, sostenendo che essa avrebbe dovuto iniziare solo dalle sentenze della Cassazione del 2011; la pretesa violazione dell'art. 101 Cost. per essersi il giudice di merito conformato a un orientamento giurisprudenziale; l'erroneo mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; l'omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa e sulla legittimazione passiva dei Ministeri; la mancata motivazione sui motivi d'appello assorbiti; e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla violazione dell'art. 101 Cost., osservando che il giudice di merito può applicare l'orientamento giurisprudenziale ritenuto corretto senza violare il principio di soggezione alla sola legge. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., le censure sulla decorrenza della prescrizione, ribadendo il principio consolidato secondo cui, per il danno da omessa o tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per i soggetti esclusi dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, data in cui essi ebbero ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la richiesta di rinvio non costituisce autonoma domanda impugnabile in cassazione. Ha giudicato manifestamente infondate le doglianze sull'omessa pronuncia in tema di arricchimento senza causa, rilevando che il tribunale aveva correttamente ritenuto assorbente la prescrizione e, comunque, che l'azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria e non esperibile in presenza di un'azione contrattuale/risarcitoria tipica; ha poi escluso che vi fosse spazio per la compensazione delle spese, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti; è stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
Non è violato quando il giudice di merito decide la questione di diritto applicando un orientamento giurisprudenziale, poiché ciò rientra nell'ordinaria attività interpretativa del giudice.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ha ribadito la decorrenza dal 27 ottobre 1999 per i soggetti esclusi dall'art. 11 l. n. 370/1999.
art. 2934 c.c.
Richiamato tra le norme sulla prescrizione, in coerenza con la decorrenza e l'estinzione del diritto per inerzia del titolare.
art. 2938 c.c.
Richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione, quale regola sull'operatività dell'eccezione di prescrizione.
art. 348-bis c.p.c.
Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta, come avvenuto nel caso concreto.
art. 360-bis c.p.c.
Le censure sono inammissibili quando si pongono contro un orientamento di legittimità consolidato e non offrono argomenti idonei a mutarlo.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale non integra autonoma domanda di merito e la sua omissione non è di per sé motivo autonomo di ricorso per cassazione.
art. 11 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel sistema dei rapporti tra diritto interno e diritto dell'Unione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per la soluzione della controversia.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento UE, ma senza incidere sull'esito del giudizio.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel contesto del parametro costituzionale di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali e sovranazionali.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento delle censure.
art. 11 d.lgs. n. 257 del 1991
Richiamato per la disciplina della borsa di studio/adeguata remunerazione dei medici specializzandi e per la successiva selezione dei beneficiari.
art. 11 l. n. 370 del 1999
La Corte lo assume come momento dal quale i soggetti esclusi ebbero ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione statale e dunque come dies a quo della prescrizione.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non esperibile quando il rapporto è già riconducibile a una specifica azione tipica; inoltre, nel caso dei medici specializzandi, manca comunque un vantaggio patrimoniale per l'ente convenuto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata applicazione non richiede una motivazione specifica censurabile in cassazione.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria è respinta in mancanza del presupposto della temerarietà della tesi avversaria.
d.lgs. n. 257 del 1991
Richiamato quale disciplina dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi e del rapporto di formazione-lavoro per le iscrizioni successive.
l. n. 370 del 1999
Richiamata per l'intervento parziale di adempimento della precedente lacuna normativa in favore di specifiche categorie di beneficiari.
Massime di principio
- In materia di danno da tardiva o omessa trasposizione di direttive UE non autoesecutive, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il pregiudizio diventa attuale e percepibile; nel caso di specie, per i soggetti esclusi dalla sanatoria parziale introdotta dal legislatore, dal giorno in cui quella sanatoria rende ragionevole la certezza che lo Stato non adotterà ulteriori atti di adempimento.
- Il giudice di merito non viola il principio di soggezione alla sola legge quando aderisce a un orientamento giurisprudenziale interpretativo della norma applicabile, anche se tale orientamento non sia unanimemente condiviso.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non costituisce autonoma domanda di merito e la sua mancata proposizione o il suo mancato accoglimento non sono, di per sé, un autonomo motivo di cassazione.
- L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando il preteso pregiudizio è già riconducibile a un'azione tipica fondata su specifico titolo, perché la tutela ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario.
- La compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
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